Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26847 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. II, 14/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25467-2006 proposto da:

I.S.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL CASAL STROZZI 31, presso lo studio

dell’avvocato GENTILE ELISABETTA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LA VIA PIERGIACOMO;

– ricorrente –

contro

TSP, CENTRALE REPRESSIONE FRODI-UFFICIO DI CATANIA – IN PERSONA DEL

LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato ope legis in ROMA VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158/2005 del TRIBUNALE di NICOSIA, depositata

il 02/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14.7.1998, I.S.M. proponeva opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione,emessa in data 1.6.1998 dall’Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Catania, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 27.892.020, a titolo di sanzione amministrativa, L. n. 689 del 1986, ex art. 2 per l’indebita riscossione, nelle campagne 1986/87; 1987/88; 1988/89;

1989/90; 1990/91, di aiuti comunitari relativi al mantenimento di vacche nutrici e bovini, non rivestendo la I. stessa la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Si costituiva l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Espletata C.T.U., al fine di accertare la sussistenza in capo alla ricorrente, all’epoca dei fatti, della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, il GOT del Tribunale di Nicosia, con sentenza 19.7.2005, accoglieva parzialmente le richieste della opponente, annullando l’ordinanza impugnata, limitatamente alle violazioni poste in essere nell’anno 89/90, confermando per il resto la validità dell’ordinanza stessa.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione I.S. M. sulla base di sette motivi. Resiste con controricorso l’Ispettorato Centrale Repressione Frodi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce:

1) omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all’avvenuta percezione dei premi comunitari e conseguente violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23; il Giudice di prime cure, nella valutazione delle prove documentali, aveva omesso di attribuire rilievo alla nota prot. n. 3101 del 3.4.2003 con cui l’AGEA aveva comunicato che …” l’Ufficio non è in grado di specificare l’avvenuta percezione dei contributi” da parte della I.S.M. sicchè il difetto di prova, sulla violazione contestata, avrebbe dovuto comportare l’accoglimento dell’opposizione ex art. 23, L. cit.;

2) insufficiente motivazione in merito alla individuazione dei limiti temporali entro cui, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14 doveva essere contestata e notificata la violazione addebitataci mero richiamo del Giudice all’orientamento giurisprudenziale che gli conferiva la facoltà di fissare tal termini, in caso di contestazione, non valeva a sanare detto vizio motivazionale; 3) violazione ed errata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28 e della L. n. 898 del 1986, art. 2 per intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di commissione della violazione;

il giudicante avendo accertato la responsabilità della ricorrente limitatamente alle campagne 1986/87; 1987/88; 1988/89,avrebbe dovuto far decorrere la prescrizione da tali annate ed avrebbe dovuto, inoltre, escludere il carattere permanente della violazione di cui alla L. n. 689 del 1986, art. 2 non sussistendo la prova della percezione del premio;

4) violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 e/o carenza di motivazione del provvedimento sanzionatorio;

5) violazione ed errata applicazione dell’art. 3, commi 1 e 2 e della L. n. 898 del 1986, art. 2 posto che tali disposizioni normative prevedono l’irrogazione della sanzione esclusivamente per “false attestazioni e dichiarazioni mendaci, mentre la ricorrente era stata rinviata a giudizio (conclusosi con esito assolutorio) per una fattispecie diversa (reato di cui agli artt. 110, 56 e 640 c.p.);

6) violazione della L. n. 898 del 1986, art. 3 per mancato rispetto del termine di pagamento; erroneamente il Giudicane aveva ritenuto che il termine di gg. 90 si riferisse solo alla restituzione della somma indebitamente percepita e non anche al pagamento della sanzione irrogata;

7) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza, in capo alla ricorrente, della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale anche relativamente alle campagne di commercializzazione per le annate 1986/87; 1987/88; 1988/89; violazione ed errata applicazione della L. n. 153 del 1975, secondo le esplicazioni della Circolare dell’Assessorato n. 216 del 15.6.1996 e successive modifiche; il Giudice si era limitato a decidere sulla base solamente di detta Circolare dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste della Sicilia, con cui veniva fissato in 138 il numero minimo di giornate lavorative da dedicare all’attività aziendale (su un totale di 276 giornate di tempo lavorativo complessivo), senza tener conto della successiva regolamentazione con Decreto 5.3.2001 dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste che aveva modificato la percentuale di giornate lavorative, stabilendo in 344 (e non in 276, come ritenuto dal primo giudice) le giornate lavorative annue da computare al fine dell’attribuzione del requisito di imprenditore agricolo a titolo principale; il tempo residuato alla I., per la conduzione dell’azienda agricola, era pari, quindi, in relazione alle annate in questione, rispettivamente, a 189, 188 e 192 giornate, superiori al tempo di lavoro (172 giornate annue) previsto dai Decreto 5.3.2001 dell’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste.

Il primo motivo ricorso è infondato.

Nella sentenza impugnata si afferma, infatti, che mai nel corso del procedimento l’opponente aveva contestato l’effettivo conseguimento dei premi, avendo piuttosto asserito la sussistenza, in capo a sè medesima, della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (v, pag. 13 sent.); comunque, la circostanza non è stata dedotta a fondamento dell’opposizione.

Priva di fondamento è pure la seconda doglianza, posto che la sentenza ha dato conto, con adeguata motivazione, che l’illecito amministrativo doveva ritenersi accertato alla data di trasmissione della informativa alla Procura della Repubblica di Nicosia il 22.9.1993 “corrispondente alla data dell’ultima CNR, considerata la complessità delle indagini, “per la vastità del territorio, per la pluralità degli accertamenti richiesti” e che, quindi, era tempestiva la contestazione effettuata il 10.2.1994, entro il termine di 180 gg. previsto dalla L. n. 898 del 1986, art. 4.

Il motivo sub 4) è formulato genericamente ed è privo di autosufficienza in quanto non riporta il testo del verbale di accertamento cui rinvia l’ordinanza impugnata e che renderebbe la stessa non adeguatamente motivata.

Al riguardo è stato affermato dalla giurisprudenza della S.C. che “il provvedimento con cui la competente P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest’ultimo una sanzione amministrativa, è censurabile da parte del giudice dell’opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale,nel solo caso in cui l’ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell’iporesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l’eventuale giudizio di adeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell’opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatolo ad esso sotteso” (Cass. n. 11280/2010).

Del pari inficiato da genericità è il quinto motivo, avendo, comunque, la sentenza dato esatto conto dei rapporti tra la L. n. 898 del 1986, artt. 2 e 3 laddove (pg. 8 sent. imp.) viene chiarito il diverso ambito penalistico rispetto all’illecito amministrativo, per la cui configurabilità è richiesto solo l’indebito conseguimento dei premi, mediante l’esposizione di fatti o notizie false, “afferendo al diverso ambito penale” l’inquadramento della sanzione amministrativa nella fattispecie di reato di cui all’art. 2 ovvero entro lo schema del 640 bis c.p..

Il motivo sub 6) è infondato (oltrechè generico), non essendo sorretto da alcun interesse, posto che il ricorrente non ha comunque pagato le somme ingiunte entro il termine di 90 giorni.

Infondata è anche la censura sub 7); al riguardo è sufficiente osservare che non è dato ravvisare la dedotta violazione della tabella del 5.3.2001 che individuerebbe in 344 giornate lavorative annue (e non in 276, come ritenuto in sentenza), da computare ai fini dell’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo; tale tabella è successiva ai fatti contestati e non poteva, pertanto, trovare applicazione nella specie.

Merita, invece, accoglimento il motivo sub 3); il Tribunale adito ha, invero, rigettato l’eccezione di prescrizione dell’illecito contestato, ravvisando un “aiuto con suddivisione di una pluralità di pagamenti”, facendo decorrere la prescrizione dalla data dell’ultimo pagamento (data non anteriore al 1991 riferendosi l’indebita percezione agli aiuti comunitari relativi alla compagna 1990) ed ha ritenuto che la notifica della contestazione il 10.2.1994 avesse interrotto il decorso della prescrizione; in realtà, stante l’accoglimento dell’opposizione quanto alla campagna 1989/90, non poteva ritenersi che gli aiuti comunitari, previsti per ciascuna campagna, costituissero un aiuto con suddivisione in una pluralità di pagamenti, dovendosi applicare agli illeciti relativi agli indebiti aiuti percepiti per le campagne 1986/87, 1987/88, 1988/89,la prescrizione quinquennale con decorrenza dalla data di ciascuna riscossione, considerato che la consumazione dell’illecito si verifica al momento della percezione del relativo contributo.

Ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28 infatti, il termine di decorrenza della prescrizione, in tema di sanzioni amministrative, si identifica con quello in cui la violazione è stata commessa in quanto il diritto di credito dell’amministrazione sorge dalla violazione che costituisce la fonte dell’obbligazione (Cass. n. 1 032/2007). Rispetto a detta data andava, quindi, valutata l’efficacia dell’atto interruttivo costituito dalla notifica dell’accertamento.

Va, pertanto, accolto il terzo motivo di ricorso e, conseguentemente, la sentenza va cassata sul punto, con rimessione della cognizione ad altro giudice del Tribunale di Nicosia che si atterrà al principio di diritto sopra-enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altro giudice del Tribunale di Nicosia.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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