Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26847 del 04/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 04/10/2021), n.26847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2106-2020 proposto da:

P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 35, presso lo

studio dell’avvocato FEDELE TRENTACAPILLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE LEPORACE;

– ricorrente –

contro

B.E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato dagli avvocati ANGELO

COSENTINO, VITTORIO COSENTINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2001/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. B.E.F. conveniva in giudizio P.I. innanzi al Tribunale di Castrovillari, deducendo di avere concluso un contratto di vendita di due sottotetti al prezzo di Euro 217.500, che doveva essere corrisposto in rate, che la convenuta aveva corrisposto soltanto Euro 48.000 e che era pertanto debitrice di Euro 169.500. Costituendosi, la convenuta chiedeva in via riconvenzionale che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento grave dell’attore, avendo scoperto solo in un secondo momento che i sottotetti non erano catastalmente abitabili in quanto difformi dal permesso a costruire; sempre in via riconvenzionale chiedeva la restituzione delle somme corrisposte e delle spese sostenute.

Il Tribunale ha accolto la domanda principale, condannando P.I. a pagare Euro 169.500 e ha rigettato le domande riconvenzionali della convenuta.

2. P.I. ha impugnato la sentenza. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 18 ottobre 2019, n. 2001, ha rigettato l’impugnazione.

3. Avverso la sentenza P.I. propone ricorso per cassazione. Resiste con controricorso B.E.F..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1) Il primo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, nonché dell’art. 112 c.p.c., ed omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”: la Corte d’appello ha omesso “ogni accenno, considerazione, argomentazione e statuizione” riguardo lo specifico motivo d’appello che contestava non soltanto l’inabitabilità degli immobili oggetto di contrasto, ma anche la non conformità dei locali al titolo edilizio (il permesso di costruire e la variante in corso d’opera), la difformità e irregolarità catastale, essendo i locali censiti con categoria C/2, e la sussistenza di un mai dichiarato vincolo di destinazione apposto in sede di rilascio della variante in corso d’opera.

Il Collegio ritiene che il motivo debba essere accolto.

La Corte d’appello, che alla p. 5 del provvedimento ha riportato il motivo di impugnazione nella sua completezza, si è poi limitata ad affermare che sulla questione della validità della scrittura privata stipulata dalle parti – scrittura privata che prevedeva l’acquisto da parte della ricorrente di “numero due sottotetti non abitabili” – si era formato il giudicato implicito, non essendo la questione della validità del contratto stata posta dall’appellante; dal testo della scrittura privata, da considerarsi pertanto valida, che espressamente prevedeva la non abitabilità dei sottotetti, discendeva il rigetto del motivo di impugnazione.

La Corte d’appello, pertanto, si è pronunciata unicamente in ordine alla non abitabilità dei sottotetti, senza pronunciarsi sulle specifiche censure dell’appellante concernenti la non conformità degli immobili al titolo edilizio e la loro difformità e irregolarità catastale e la sussistenza di un vincolo di destinazione.

2) L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo e del terzo, che – lamentando il secondo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” e il terzo “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e degli artt. 1453, 1477, 1490 e 1492 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” – ripropongono la medesima doglianza richiamando i diversi parametri di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021

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