Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26846 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4305/2015 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UMBERTO

TUPINI 96, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GUERRINI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), – società con socio unico in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO

MARAZZA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8422/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

14/10/2013, depositata il 17/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Massimo Guerrini difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17 febbraio 2014, riformando la decisione del Tribunale in sede, rigettava la domanda proposta da B.S. ed intesa alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro da lui stipulato con Poste Italiane s.p.a. per il periodo dall’11 maggio all’11 luglio 2005 ed all’accertamento della intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti con condanna della società alla riammissione in servizio del lavoratore ed al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto fino alla effettiva ricostituzione dello stesso.

Il termine era stato apposto “ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Lazio assente nel periodo…..”.

La Corte territoriale rilevava che la clausola appositiva del termine era sufficientemente specifica e che la società aveva provato la sussistenza in concreto, cioè con riferimento all’ufficio – CPD (Centro Primario di Distribuzione) (OMISSIS) – cui era stato destinato il lavoratore, delle esigenze indicate in contratto.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il B. affidato due motivi.

Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nonchè “…motivazione erronea ed incongrua, nonchè contrastante con gli atti e le risultanze processuali” per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto sufficientemente specifica la clausola appositiva del termine.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., comma 2 (in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in quanto il giudice del gravame aveva ritenuto fornita da Poste Italiane la prova della ricorrenza in concreto – cioè con riferimento all’ufficio di destinazione del B. – delle esigenze sostitutive richiamate in contratto sulla scorta di documenti inammissibili perchè prodotti in giudizio dalla società tardivamente solo in appello.

Il primo motivo è infondato alla luce della costante di giurisprudenza di questa Corte cui il giudice del gravame si è correttamente uniformato (v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 n. 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576 secondo cui: “in tema di assunzione termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere d specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”; cui adde, ex multis: Cass. 17-1-2012 n. 565, Cass. 4-6-2012 n. 8966, Cass. 20-4-2012 n. 6216, Cass. 30- 5-2012 n. 8647, Cass. 26-72012 n. 13239, Cass. 2-5-2011 n. 9602, Cass. 6-7-2011 n. 14868).

Del pari destituito di fondamento è il secondo motivo.

Risulta dalla impugnata sentenza che la documentazione prodotta da Poste Italiane – evidentemente tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado, essendo la stessa indicata nella memoria di costituzione e risposta di Poste Italiane innanzi al Tribunale – non era stata oggetto di alcuna contestazione da parte del lavoratore.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.Poste Italiane ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Il Collegio ritiene di condividere pienamente il contenuto della riportata relazione e, pertanto, rigetta il ricorso.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre

2016

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