Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26845 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. II, 14/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7372-2006 proposto da:

L.R.G., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio

dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COGESY SPA (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore G.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. MERCALLI 15, presso lo studio

dell’avvocato PISELLI PIERLUIGI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1228/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato Donatello FUMIA, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MARTUCELLI Carlo, difensore della ricorrente che ha

chiesto di riportarsi;

udito l’Avvocato Cataldo SCARPELLO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Pierluigi PISELLI, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi anch’eglì;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione davanti al Tribunale di Roma l’ing. L.R. G., già Presidente e socio della Mart costruzioni srl, conveniva la srl Cogesy e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte nei confronti della Mart di quattro contratti con la stessa stipulati per rilevanti importi.

Nonostante la convenuta fosse stata avvertita che i ritardi nei pagamenti avrebbero inciso nell’equilibrio finanziario della Mart, il persistente inadempimento aveva provocato la richiesta di ammissione al concordato ed il successivo fallimento. Solo dopo quest’ultimo evento la Cogesy aveva pagato la somma dovuta all’esito della procedura arbitrale già promossa dalla Mart in bonis.

Deduceva di aver subito quale stimato professionista e socio di riferimento della Mart danni diretti dal comportamento doloso o gravemente colposo della Cogesy in non meno di L. 211.867.090 oltre il pregiudizio in termini di affidabilità nei confronti delle banche.

La convenuta contestava la domanda ed il tribunale di Roma, con sentenza 37462/00, la respingeva, decisione confermata dalla Corte di appello con sentenza 1228/05 che, premessa la decisione del primo giudice che aveva considerato il L.R. portatore di un interesse solo indiretto all’esatto adempimento e ritenuto carente la prova sia in ordine al nesso di causalità sia all’illiceità della condotta della Cogesy (che, come affermato dalla decisione arbitrale, aveva in parte fondatamente giustificato il proprio inadempimento eccependo quello della Mart) deduceva che il gravame riproponeva le tesi di primo grado.

La tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., in astratto prospettabile, in concreto era smentita dalla documentazione avendo il L.R. ottenuto l’ammissione al passivo per crediti privilegiati e mancavano specifici elementi sulla situazione economica della Mart che consentissero di ricondurre alla mancata disponibilità delle somme da parte della Cogesy la dichiarazione di fallimento. Generici erano i capitolo di prova richiesti. Ricorre L.R. con unico motivo, resiste Cogesy. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si denunziano violazione dell’art. 2043 c.c., art. 40 c.p. e art. 41 c.p., comma 2, vizi di motivazione richiamando l’art. 2043 c.c. ed il principio di causalità efficiente postulato dall’art. 41 c.p., comma 2 escludendo che l’ammissione al passivo incida sui danni lamentati.

La censura, come proposta, non può essere accolta.

Rispetto ad una motivazione, che richiamando quella di primo grado, non ha affatto escluso la configurabilità in astratto della tutela risarcitoria ma l’ha esclusa in concreto richiamando la decisione arbitrale che aveva riconosciuto un certo fondamento alle tesi della Cogesy, la mancata prova di un nesso di causalità e della illiceità della condotta della società convenuta, le odierne doglianze ripropongono in termini generali ed astratti gli stessi argomenti precedentemente trattati, senza impugnare la complessiva ratio decidendi sopra esposta.

In particolare nessuna deduzione, rispetto alla dichiarata assenza di prova, viene svolta per contrastare l’affermata genericità dei capitoli non ammessi, la cui delibazione, a seguito di una rituale impugnazione diretta a contrastare la non ammissione, avrebbe potuto suffragare la tesi del ricorrente.

La mancata indicazione delle prove richieste rispetto ad una decisione che si fonda sulla assenza di prova e la contestuale deduzione di vizi di violazione di legge civile, penale e di motivazione, in contrasto con la necessaria specificità del motivo conducono come unicum logico al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3300, di cui 3100 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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