Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26844 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 26844 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 16374-2012 proposto da:
BATTANI

ROBERTO

BTTRRT68R18D704B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI GERANI 6, presso lo
studio dell’avvocato DIEGO MARRA, rappresentato e
difeso dagli avvocati ZAULI CARLO, ZAULI MENOTTO;
– ricorrente contro

2013
1114

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;

Data pubblicazione: 29/11/2013

- resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositato il 11/02/2012. 1–1/1M(c)
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. MARIA

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

ROSARIA SAN GIORGIO;

t,

Svolgimento del processo
Roberto Battani ha impugnato per cassazione – deducendo sette
motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del
Ministro della giustizia, il decreto, depositato in data 11
febbraio 2012, con il quale la Corte d’appello di Ancona,

l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24
marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contumacia del Ministero
della giustizia, ha condannato quest’ultimo a pagare al ricorrente
la somma di Euro 3000,00, a titolo di equa riparazione, oltre gli
interessi dalla pronuncia al saldo, condannandolo altresì alle
spese, previa compensazione per la metà.
In particolare, la domanda di equa riparazione per
l’irragionevole durata del processo presupposto era fondata sui
seguenti fatti: a) l’odierno ricorrente aveva promosso causa di
risarcimento di danni dinanzi al Tribunale di Forlì; b) il
Tribunale adito aveva pronunciato sentenza impugnata innanzi alla
Corte d’appello di Bologna, che aveva definito il giudizio con
sentenza depositata il 4 agosto 2010.
Avendo il ricorrente limitato la sua richiesta di riparazione
ai danni causati dalla eccessiva durata del processo presupposto
nel secondo grado, la Corte di merito, dopo aver precisato che il
giudizio non presentava profili di particolare complessità, ed
avere rilevato che la durata complessiva dello stesso era stata
pari ad anni sei (dall’agosto 2004 all’agosto 2010), ha
determinato il periodo eccedente la ragionevole durata in quattro

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pronunciando sul ricorso dello stesso Battani, volto ad ottenere

anni, giudicando congruo il periodo di due anni per la definizione
del grado di appello.
Motivi della decisione
Il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha
deliberato di adottare la motivazione semplificata.

decreto impugnato, sostenendo che il giudice di merito: a) ha
considerato, ai fini dell’equa riparazione, il solo periodo
eccedente la ragionevole durata del processo presupposto, anziché
l’intera durata di esso; b) ha liquidato un indennizzo inferiore
ai parametri utilizzati dalla Corte EDU, facendo inoltre
illegittimamente decorrere gli interessi dalla data della
deliberazione del decreto, anziché da quella della proposizione
della domanda; c) ha liquidato le spese di lite in misura
inferiore ai minimi tariffari, disponendo altresì illegittimamente
la compensazione delle stesse spese per la metà;
La censura sub a) è infondata.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema
di diritto ad un’equa riparazione in caso di violazione del

Con i motivi di censura, il ricorrente sottopone a critica il

termine di durata ragionevole del processo, ai sensi della L. 24
marzo 2001, n. 89, l’indennizzo non deve essere correlato alla
durata dell’intero processo, bensì solo al segmento temporale
eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale
presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o
irragionevole, in base a quanto stabilito dall’art. 2, coma 3, di
detta legge, conformemente al principio enunciato dall’art. 111

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c„,

Cost., che prevede che il giusto processo abbia comunque una
durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari,
seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza. Questo
parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata
ordinario e ragionevole, non esclude la complessiva attitudine

lesione del diritto in questione, come riconosciuto dalla stessa
Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n,
36813/97, e non si pone, quindi, in contrasto con l’art. 6, par.
1, della Convezione europea dei diritti dell’uomo” (Sez. l”,
Ordinanza n. 3716 del 14/02/2008, 13 gennaio 2011, n. 727). Nè
rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, poiché il giudice nazionale è
tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto
dell’art. 2, comma 3, lett. a) della citata legge; non può,
infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri
di determinazione della riparazione della Corte europea dei
diritti dell’uomo, attraverso una disapplicazione della norma
nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le
sentenze n. 348 e n. 34.9 del 2007, che la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale
e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati
contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato
internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli
Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento
giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi

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della L. n. 89 del 2001, a garantire un serio ristoro per la

deliberativi possano promanare norme vincolanti,

omisso medio, per

tutte le autorità interne (v., per tutte, Cass., sent. n. 9258 del
2011);
Infondate sono altresì le censure sub b.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, sussistendo

cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, si considera equo, in linea di
massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi
tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno
dei successivi anni. Pertanto, il giudice di merito, avendo
indicato in quattro anni il periodo di durata del processo
eccedente quella ragionevole, ha complessivamente in modo corretto
liquidato la somma di euro 3000,00, ove si consideri altresì la
decurtazione del periodo impiegato per la presentazione del
gravame.
Quanto alla questione della decorrenza dagli interessi, l’equa
riparazione è stata determinata dalla Corte d’appello in Euro
1.000 per anno di ritardo, con liquidazione espressamente
effettuata all’attualità, sicché l’importo riconosciuto (tra
l’altro superiore al criterio standard di Euro 750 per ogni anno
di ritardo in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata
ragionevole: Cass., Sez. 6-1, 28 maggio 2012, n. 8471) è da
ritenere comprensivo degli interessi maturati dalla domanda al
momento del decreto (v. Cass., sent. n. 29312 del 20912).
Fondate sono invece le censure

sub

c). Ed infatti, circa il

quantum delle spese di lite, gli importi liquidati sono

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il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di

immotivatamente inferiori a quelli indicati nella notula
depositata.
Quanto alla disposta compensazione per un mezzo delle spese di
lite, giustificata con il riferimento al ridimensionamento della
domanda,

come questa Corte ha già in precedenza statuito (tra le

riparazione per violazione della ragionevole durata del processo,
proposti ai sensi della legge n. 89 del 2001, non si sottraggono
in tema di spese processuali alla disciplina dell’art. 91 e segg.
cod. proc. civ., con la conseguente applicabilità del principio
della soccombenza e della compensabilità delle spese in presenza
di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione.
Nella specie, il decreto della Corte territoriale dà un
rilievo eccessivo al discostamento tra quanto liquidato dal
giudice (euro 3.000,00) e quanto domandato dalla parte (da 9000,00
a 6000,00 in via subordinata, ovvero 1250,00 per ogni anno in
eccesso), senza considerare che detto discostamento non è nella
specie eccessivo e non è indice di una richiesta del tutto
scollegata dai parametri di quantificazione del danno non
patrimoniale invalsi nella giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo e della Corte di cassazione.
Il

decreto impugnato deve essere pertanto cassato

limitatamente alla entità della liquidazione delle spese del
giudizio di merito, ed alla disposta compensazione delle spese del
giudizio per un mezzo. Non essendo necessari ulteriori
accertamento in fatto, questa Corte può decidere nel merito,

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tante, Cass., Sez. I, 15 marzo 2010, n. 6193), i giudizi di equa

riliquidando come da dispositivo le spese del giudizio di merito da distrarre a favore degli Avvocati Carlo e Menotto Zauli,
dichiaratisi antistatali – e compensandole per un terzo, ponendole
per i restanti due terzi a carico del Ministero soccombente. Le
spese del presente giudizio – da distrarre a favore dell’Avvocato

e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Condanna
il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente
dei due terzi delle spese del giudizio di merito, che liquida per
l’intero in euro 47 per esborsi, euro 500,00 per diritti ed euro
800,00 per onorari, oltre alle spese generali, spese compensate
per il terzo residuo, e da distrarre a favore degli Avvocati Carlo
e Menotto Zauli, dichiaratisi antistataTi, ed al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità, da distrarre a favore
dell’Avvocato Carlo Zauli, dichiaratosi antistatario, che liquida
in complessivi Euro 505,75, oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda
Sezione Civile, il 18 aprile 2013.

Carlo Zauli, dichiaratosene antistatario – seguono la soccombenza

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