Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26844 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21731/2019 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

TUCCIMEI, 1, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO HALL,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO SECHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 15/04/2019 R.G.N. 198/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ALBERTO SECHI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza 15 aprile 2019, decidendo in sede di rinvio da Cass. n. 11339 del 2018, rigettava il gravame svolto dal Ministero della Salute e confermava la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta da D.R., per quanto in questa sede rileva, per l’indennizzo previsto dalla L. n. 362 del 1999, art. 3, comma 3, per i danni derivati dalla vaccinazione antipolio tipo Salk – all’epoca non obbligatoria, ma fortemente raccomandata nell’ambito di un programma di politica sanitaria del Ministero della Salute – che gli era stata somministrata in data (OMISSIS), all’età di un (OMISSIS).

2. La Corte, conformandosi al principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, secondo cui il diritto all’indennizzo andava riconosciuto anche ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 695 del 1959 – con applicazione del termine triennale per la proposizione della domanda tenuto conto del disposto del D.L. n. 73 del 2017, art. 5-quater, convertito in L. n. 119 del 2017 – riteneva tempestiva la domanda presenta il 31 ottobre 2005 dovendo presumersi la consapevolezza delle manifestazioni cliniche, conseguenti alla vaccinazione e all’entità delle lesioni, dalla certificazione vaccinale ottenuta il (OMISSIS) e dimostrata l’esistenza del nesso causale, tra vaccinazione e malattia, dalla mancata contestazione nella memoria di costituzione in primo grado del Ministero e dal concorrente indizio rappresentato dal giudizio della Commissione medica di verifica, contestato, dal Ministero, solo quanto all’inidoneità a rappresentare la volontà dell’amministrazione e non anche per l’affermata sussistenza del nesso eziologico.

3. Per la cassazione della sentenza il Ministero della Salute ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, al quale ha resistito, con controricorso, D.R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, il Ministero si duole che la Corte territoriale non abbia in alcun modo fatto riferimento al provvedimento intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, di rigetto del ricorso amministrativo, nè esaminato le osservazioni in ordine all’ammissibilità del documento, proponendo apposita censura in appello, sulla quale la Corte aveva omesso di pronunciare, con la conseguenza che il giudizio della Commissione medica non aveva valore di accertamento definitivo del requisito sanitario e la definitiva determinazione di rigetto del ricorso amministrativo aveva inequivocabilmente negato la sussistenza del nesso causale.

5. Con il secondo motivo, deducendo violazione della L. n. 210 del 1992, artt. 1, 4, 5 e degli artt. 416,420,421 c.p.c., si contesta la ritenuta tardività dell’eccezione di difetto prova del nesso causale tra patologia e vaccinazione, per essere la decisione sul ricorso amministrativo sopraggiunta in corso di causa e per essersi il predetto documento formato in corso di causa; si assume, inoltre, che il nesso causale costituisce presupposto di fatto del beneficio richiesto e la relativa contestazione non forma oggetto di eccezione di parte da proporsi, a pena di decadenza, nel termine ex art. 416 c.p.c..

6. La medesima censura è riproposta, con il terzo motivo, nei profili della violazione degli artt. 115,116,416,420,421 c.p.c..

7. Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per aver attribuito il richiesto beneficio in difetto del requisito del nesso causale tra vaccinazione e infermità riproponendo le argomentazioni svolte nei gradi di merito in ordine alla verosimile ricomprensione del D. tra i soggetti vaccinati che non avevano sviluppato una risposta immunitaria sufficiente, rimanendo così esposto, al contatto con il virus, alla malattia.

8. Il primo motivo è da rigettare in applicazione della regola della pronuncia doppia conforme, di cui all’art. 348-ter c.p.c., u.c., a norma del quale quando il rigetto dell’appello è fondato sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione non può essere proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

9. Il secondo e il terzo mezzo vanno accolti nei termini che seguono.

10. La sentenza impugnata non ha ritenuto tardiva l’eccepita mancanza del nesso causale – anche perchè non di eccezione si tratta, ma di mera difesa – ma ha erroneamente ravvisato una mancata tempestiva contestazione al riguardo nonostante che il principio di non contestazione si applichi solo ai fatti, e l’esistenza del nesso di causalità costituisce un giudizio e non un fatto, e, per di più, ai soli fatti conosciuti dalla parte, e l’esistenza o meno del nesso causale, nel caso di specie, costituiva un giudizio clinico che non poteva neppure dirsi conosciuto dal Ministero.

11. Ne discende che l’accoglimento della domanda da parte della Corte territoriale resta ancorato soltanto al valore indiziario che la Corte territoriale ha conferito al giudizio della Commissione medica attribuendo una connotazione estranea e diversa dal valore endoprocedimentale che connota detto giudizio, come tale non decisivo e ancor meno vincolante per il giudice del merito.

12. E’ pur vero che il giudizio della Commissione medica può avere un valore presuntivo, ma le presunzioni devono essere plurime, oltre che gravi, precise e concordanti, e a tale necessaria pluralità può derogarsi soltanto in presenza di fatti muniti di particolare forza dimostrativa da rivelarsi, in sostanza, probatoriamente e autonomamente sufficienti, ma tanto non traspare dalla gravata pronuncia che ha valorizzato detto giudizio rimarcando la mera attendibilità della composizione della commissione.

13. Il quarto motivo non coglie nel segno perchè la Corte di merito non ha affatto deciso in difetto del requisito del nesso causale.

14. Conclusivamente, vanno accolti il secondo e terzo motivo e rigettati gli altri, la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello designata in dispositivo affinchè proceda a nuovo esame e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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