Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26844 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 23/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23120/2014 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO

SORACE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, – società con socio unico in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA CLAVELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO POLLIO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 221/2014 della CORPI D’APPELLO di MILANO del

27/02/2014, depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato Pasquale Di Ieso (delega verbale avvocato Rossana

Clavelli) difensore della controricorrente che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 15 aprile 2014, confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da V.A. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. ed intesa alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto stipulato tra esse parti per il periodo dal 5 febbraio al 31 marzo 2008 e, per l’effetto, a far dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con condanna della società alla riammissione in servizio del lavoratore ed al risarcimento del danno commisurato in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto o in quella misura ritenuta di giustizia.

Il termine al contratto era stato apposto ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, come modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266 ” per lo svolgimento di attività di smistamento presso il CMP Milano CSI…..”.

La Corte territoriale rilevava che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso desumibile dai comportamenti tenuti dall’appellante che, considerati nel loro complesso, erano incompatibili con la volontà di prosecuzione del rapporto.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il V. affidato a due motivi.

Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso.

Con il primo si deduce violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, art. 1362 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto la Corte di appello erroneamente aveva ritenuto che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in terna di tacito mutuo consenso alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Con il secondo motivo viene dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) assumendo che, con una motivazione insufficiente e contraddittoria, il giudice del gravame aveva valutato il comportamento tenuto dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto. Il primo motivo è fondato.

Vale ricordare che secondo l’indirizzo consolidato di questa stessa Sezione (Cass. sez. lav. n. 5887 dell’1/3/2011; Cass. sez. lav. n. 23057 del 15/11/2010; Cass. sez. lav. n. 26935 del 10/11/08; Cass. sez. lav. n. 17150 del 24/6/08; Cass. sez. lav. n. 20390 del 28/9/07; Cass. sez. lav. n. 23554 del 17/12/04; Cass. sez. lav. n. 17674 dell’1/12/02) la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sè insufficiente a far considerare sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinchè possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicchè la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto.

Tali non possono ritenersi le circostanze indicate dal primo giudice e ritenute idonee dalla Corte di merito (il decorso del tempo accompagnato dalla inerzia del lavoratore e l’aver svolto attività lavorativa subordinata con altro datore di lavoro) che già in altre pronunce di questa Corte, per il loro significato non univoco, non sono state apprezzate come fatti concludenti ai fini della configurazione di una ipotesi di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.

Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone, ex art. 375 c.p.c., n. 5, l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si evidenzia come, nel caso in esame, correttamente la Corte di Appello aveva ritenuto ricorrenti gli indici sintomatici di una concorde volontà delle parti di risolvere il rapporto di lavoro.

Orbene, il Collegio reputa di condividere il contenuto della sopra riportata relazione in quanto in linea con i numerosi precedenti di questa Corte e non scalfita dalle argomentazioni esposte nella detta memoria.

Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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