Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26843 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6334/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

– ricorrente –

contro

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA

26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO DRAGONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 587/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/12/2014 r.g.n. 254/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELA JOUVENAL.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20 dicembre 2014, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da B.S. per il riconoscimento delle prestazioni previste dalla L. n. 210 del 1992, per l’epatopatia derivata dall’emotrasfusione somministrata nell'(OMISSIS).

2. La Corte territoriale riteneva non maturata la decadenza, alla data della presentazione della domanda amministrativa (febbraio 2006) e, prestando adesione alle conclusioni rassegnate dall’ausiliare officiato in giudizio, traeva la prova della conoscenza del nesso eziologico, tra patologia e trasfusione, da elementi oggettivi (il riscontro istologico nel (OMISSIS) e la successiva certificazione del medico curante) e riteneva irrituale il documento acquisito dal consulente tecnico d’ufficio con le osservazioni all’elaborato peritale (recante autodichiarazione della B. allegata alla domanda amministrativa sulla conoscibilità già dalla prima diagnosi del (OMISSIS)) perchè non accessorio all’indagine peritale ma costituente elemento che, da solo, avrebbe potuto fondare l’eccezione di decadenza non svolta, in tali termini, dal Ministero, ragione per cui neanche risultava esercitabile il potere di acquisizione d’ufficio in considerazione della tardiva produzione.

3. Per la cassazione della sentenza il Ministero della Salute ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, al quale ha resistito, con controricorso, B.S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, deducendo violazione della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, come modificato dalla L. n. 238 del 1997, erronea decorrenza del termine di decadenza (dal 2003 anzichè dal 2000), violazione degli artt. 2935 e 2947 c.c., quanto alla decorrenza dei termini in presenza di danni lungolatenti, la parte ricorrente assume che, con l’ordinaria diligenza e alla stregua delle conoscenze mediche esistenti, fin dal 2000, epoca della prima domanda di riconoscimento dell’invalidità ((OMISSIS)), come indicato anche nell’autodichiarazione allegata alla domanda di indennizzo del (OMISSIS), la B. era in condizione di conoscere patologia e cause del contagio, e che le predette circostanze e la presunzione di conoscenza del danno sin dal 2000 erano state dedotte fin dal primo grado.

5. Col secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 115,116,112,194,421 c.p.c., si censura l’omesso esame delle predette deduzioni, tempestivamente introdotte in giudizio.

6. Del pari, il terzo motivo è incentrato sull’omesso esame dell’eccezione fondata sulla conoscibilità delle cause del contagio epatico usando l’ordinaria diligenza e alla stregua delle conoscenze mediche.

7. Ancora, col quarto mezzo, si riproducono le censure già svolte deducendo anche violazione dell’art. 421 c.p.c., denunciando l’omessa motivazione su punti decisivi della controversia e la pretermissione di ulteriori documenti in contrasto con l’art. 194 c.p.c., stante la possibilità, per il consulente tecnico d’ufficio, di acquisire documenti e atti ritenuti utili all’esame peritali.

8. Infine, il quinto motivo lamenta, denunciando il mancato esercizio dei poteri officiosi, l’esclusione della rituale acquisizione del documento di portata decisiva per il processo.

9. Il ricorso è da accogliere in continuità con i principi fissati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sui parametri di corretta applicazione dei poteri officiosi di cui all’art. 421 c.p.c., snodo fondamentale delle censure svolte, posto che la sentenza impugnata ha condiviso la decisione del primo giudice di non consentire la produzione del documento offerto all’ausiliare officiato in giudizio, con le osservazioni critiche svolte dal Ministero, recante autodichiarazione dell’interessata, allegata alla domanda amministrativa, di essere a conoscenza della dipendenza della patologia da emotrasfusione a far tempo dal mese di (OMISSIS).

10. La circostanza che detta produzione sia intervenuta successivamente al deposito della memoria di costituzione in primo grado non costituisce elemento ostativo alla sua ammissibilità da parte dei giudici del gravame.

11. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 8202 del 2005 (cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni fra le quali, Cass. n. 20055 del 2016, Cass. n. 11994 del 2018, Cass. n. 28439 del 2019), il deposito di documenti in momento successivo al deposito della memoria di costituzione è ammesso quando la produzione abbia ad oggetto circostanze decisive.

12. Nel rito del lavoro, infatti, in base al combinato disposto dell’art. 416 c.p.c., comma 3 – che stabilisce che il convenuto deve indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare (onere probatorio gravante anche sull’attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977) – e dell’art. 437 c.p.c., comma 2, consegue che l’omessa indicazione, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso e alla memoria di costituzione.

13. Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437 c.p.c., comma 2, ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa.

14. Poteri questi, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.

15. In tale cornice va richiamato l’orientamento espresso da questa Corte sulla specifica questione dell’ammissibilità dei mezzi istruttori in appello e sulla definizione della nozione di indispensabilità della prova (vedi, al riguardo, Cass., Sez. Un. 10790 del 2017, alla cui motivazione si rinvia) che ampiamente riprende e conferma i principi già affermati nel richiamato arresto di Cass., Sez. Un. 8202 del 2005 cit., pervenendo alla conclusione che il giudizio di indispensabilità implica una valutazione sull’idoneità del mezzo istruttorio a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi, smentendolo o confermandolo senza lasciare margini di dubbio.

16. Peraltro, la possibilità dell’acquisizione documentale anche nel corso delle operazioni di consulenza tecnica è stata, del pari, già affermata da questa Corte riconoscendo che nello svolgimento delle indagini affidategli il consulente tecnico può acquisire documenti dalle parti allorchè siano necessari, sul piano tecnico, ad avere riscontro della correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti stesse, indicandone comunque la fonte di acquisizione e sottoponendoli al vaglio del contraddittorio, ferma restando l’impossibilità di ricercare aliunde ciò che costituisce materia rimessa all’onere di allegazione e prova delle parti stesse ossia consistente nella contrapposizione di fatti che, senza escludere il rapporto obbligatorio, attribuiscano per legge un potere ad impugnandum jus, ossia rivolto in tutto o in parte a estinguere il diritto dell’avversario secondo lo schema tipico del diritto potestativo (cfr., fra le altre, Cass. n. 17196 del 2018, Cass. n. 9610 del 2012, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1099 del 1998).

17. Alla stregua delle superiori argomentazioni va cassata la sentenza impugnata che ha ritenuto inammissibile la produzione documentale, con rinvio alla Corte d’Appello designata in dispositivo che provvederà allo scrutinio della fattispecie considerata, facendo applicazione di quanto sin qui detto e provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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