Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26843 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 19/10/2016, dep.22/12/2016),  n. 26843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5565/2015 proposto da:

P.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAFFAELE

CAVERNI, 6, presso lo studio dell’avvocato MICHELE DI CARLO,

rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati

LORENZO VERCELLINO e MICHELE PARODI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, in persona del Direttore pro tempore, in

proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei

crediti INPS – S.C.C.I. S.p.A. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso dagli avvocati, unitamente e disgiuntamente, ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO

ed ESTER ADA VITA SCIPLINO, giusta procura speciale prodotta in atti

e giusto rogito notarile n. rep. (OMISSIS);

– resistente –

e contro

EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 51/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

emessa il 21/01/2011 e depositata il 24/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato Lorenzo Vercellino, per il ricorrente, che chiede

l’accoglimento del ricorso e la rimessione rimessione in termini;

udito l’Avvocato Giuseppe Matano, per il resistente, che si riporta

agli atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.

2. P.N. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’INPS, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., e nei confronti di Equitalia Nord s.p.a., avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, del 24 gennaio 2011, con la quale – in controversia concernente opposizione a cartella di pagamento, per omissione contributiva e sanzioni per la complessiva somma di Euro 45.383,07 – è stata riformata, nella contumacia dell’appellato P., la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso dell’opponente.

3. Le parti intimate non hanno resistito; l’INPS ha depositato procura speciale.

4. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’inesistenza e nullità della notifica dell’atto di appello e della sentenza di appello (ex art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere mai avuto notizia (“notitia iuris” si legge nel ricorso) della sentenza di primo grado (dichiarativa dell’insussistenza del credito INPS e dell’illegittimità della relativa iscrizione a ruolo), nè della notifica dell’atto di appello, nè della sentenza della Corte territoriale, e per essere venuto a conoscenza della decisione sul gravame solo in occasione della comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, in data 9 luglio 2014.

5. Il ricorrente rivolge, pertanto, istanza subordinata di rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., comma 2.

6. Al riguardo occorre sottolineare che nell’ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, sia avvenuta ritualmente o meno la relativa declaratoria, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell’art. 292 c.p.c., u.c., con l’effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all’art. 325 c.p.c..

7. Ai fini dell’operatività dell’art. 327 c.p.c., comma 2, è comunque necessaria l’incolpevole ignoranza della pendenza del processo, a causa della lamentata nullità o inesistenza della notificazione dell’atto di appello.

8. Invero, per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo.

9. Solo nei casi in cui la notificazione sia da ritenere del tutto inesistente la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume juris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque conoscenza del processo (Cass. civ. S.U. 22 giugno 2007 n. 14570; Cass. 2817/2009; Cass. 20307/2012; Cass., sez. sesta-T 11662/2016; da ultimo le S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 14916/2016 hanno chiarito, con riferimento all’invalidità della notificazione, che l’inesistenza non è un vizio dell’atto più grave della nullità, perchè la dicotomia nullità/inesistenza va ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto e che l’inesistenza della notificazione, oltre al caso della totale mancanza materiale dell’atto, va limitata al solo caso d’irriconoscibilità di questo come atto di notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

10. Tanto premesso, nel ricorso all’esame il ricorrente lamenta di non avere mai avuto notizia della notifica dell’appello contestualmente evocando il trasferimento di residenza nel Principato di Monaco sin dal luglio 2005 (il ricorso in opposizione è del 22/12/2004) – tuttavia non svolge alcun cenno e, conseguentemente, non allega alcun vizio del procedimento notificatorio nei confronti del domiciliatario e con riferimento al domicilio eletto risultante dalla statuizione nel giudizio di opposizione svoltosi in primo grado (cenno, svolto, per converso, per rimarcare la mancata notificazione della sentenza di appello anche in quel domicilio), in tal modo sollecitando la Corte a ripercorrere, in modo esplorativo, lo sviluppo dell’attività notificatoria con riferimento al domicilio eletto per il primo grado.

11. L’orientamento prevalente e condiviso dalle Sezioni Unite è nel senso che: “per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che l’impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notificazione è inesistente, la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario si presume iuris tantum, ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell’impugnante, e dovrà essere quest’ultimo a provare che la nullità gli abbia impedito la materiale conoscenza dell’atto” (così, da ultimo, Cass., ord. n. 18243 del 2008; il principio di diritto in questione è stato in precedenza affermato da Cass. sez. un. n. 14570 del 2007, secondo cui: “La valida notificazione della sentenza al contumace involontario, anche se intervenuta successivamente al decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione; a tal fine devono sussistere sia la condizione oggettiva della nullità degli atti di cui all’art. 327 c.p.c., comma 2, sia quella soggettiva della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità e la relativa prova spetta al contumace salvo il caso d’inesistenza della notificazione, la quale pone a carico di chi eccepisca che la parte ebbe di fatto conoscenza del giudizio l’onere di fornire la relativa prova”).

12. Ebbene, nel caso di specie, per quanto detto, non risulta allegata al ricorso in esame la condizione oggettiva di nullità o inesistenza della notifica del gravame, necessaria al fine di giustificare, e rendere ammissibile, la tardiva proposizione del ricorso per cassazione, non essendo sufficiente, allo scopo, la mera deduzione che la parte non abbia avuto notizia della statuizione di primo grado, della notifica del relativo appello della parte soccombente e, in definitiva, della pendenza del giudizio e dell’esito finale.

13. Conseguentemente il ricorso deve dichiararsi inammissibile perchè proposto oltre il termine annuale di impugnazione, applicabile ratione temporis (al riguardo si veda, fra le altre, Cass. 6784/2012).

14. Non si provvede alla regolamentazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva.

15. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi).

16. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) da dichiararsi inammissibile, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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