Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26843 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. II, 14/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5933-2006 proposto da:

P.P., domiciliato in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

OLIVIERI GIANCARLO;

– ricorrente –

contro

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso

lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CRAIA VILLEADO;

– controricorrenti –

e contro

B.F., B.V.M., B.S.,

B.M., B.E., B.A., I.

G., F.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 587/2005 del TRIBUNALE di FERMO, depositata il

08/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato TRIVELLI Simone, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato OLIVIERI Giancarlo, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata P.P. proponeva appello alla sentenza del Pretore di Fermo n. 345/1988 che, di fronte alla domanda di R.E. di individuazione del confine tra la sua proprietà e quella dell’appellante e la riconvenzionale di quest’ultimo che deduceva di aver acquistato per usucapione una porzione di terreno di circa 600 mq, posseduta unitamente al proprio padre dal 1957 e sempre coltivata, aveva respinto la riconvenzionale per mancanza dell’animus possidendi.

Nel giudizio di primo grado il R. aveva contestato la riconvenzionale affermando di aver acquistato il frustolo dagli eredi B. nel 1981 ed i danti causa, chiamati in giudizio, avevano affermato che, al momento della vendita. nessuna usucapione si era realizzata a favore del P., che possedeva dal 1965. Nel giudizio di appello il R. chiedeva il rigetto del gravame, B.S. aderiva alla richiesta deducendo che nel 1964 il P. aveva chiesto ad A.R., amministratore della proprietà, l’autorizzazione a coltivare il terreno, permesso accordato a mero titolo amichevole, non si costituivano B. U. nè a seguito della sua morte gli eredi, si costituiva B.E. che, tuttavia decedeva nel corso del giudizio senza che gli eredi proseguissero il giudizio riassunto nei loro confronti.

Il Tribunale di Fermo, con sentenza 587/2005, respingeva il gravame, compensando le spese, rilevando che l’animus detentionis che avevano il padre dell’appellante e quest’ultimo sull’immobile destinato a casello ferroviario non si estendeva necessariamente all’appezzamento contiguo al casello.

Il Collegio aveva ritenuto di dare accesso alla prova negata dal primo giudice ma le risultanze confermavano il permesso a coltivare il terreno che escludeva l’animus possidendi.

Ricorre P. con quattro motivi, resiste R., non svolgono difese le altre parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano contraddittoria motivazione e violazione dell’art. 1141 c.c. perchè sull’esistenza dell’animus possidendi opera la presunzione di legge. Col secondo motivo si lamenta omessa motivazione in relazione all’art. 116 c.p.c. e all’art. 2730 c.c. per avere il Tribunale disatteso le dichiarazioni confessorie dei B. contenute nella comparsa di risposta in primo grado, circa il possesso iniziato nel 1965.

Col terzo motivo si lamenta omessa motivazione in relazione all’art. 116 c.p.c. e art. 1144 c.c. per avere il Tribunale di Fermo fondato il suo giudizio sulla generica deposizione del teste Pi.

circa il permesso a coltivare il terreno “ma non so a che titolo”.

Col quarto motivo si lamenta omessa motivazione in relazione all’art. 116 c.p.c. e all’art. 1144 c.c. in ordine alla contraddittorietà delle difese dei B.. Le censure possono esaminarsi congiuntamente e respingersi. Per la configurabilità del possesso “ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n. 11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione delta cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994n. 10652).

Nè è denunciatale, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903, Cass. 5 ottobre 1978 n. 4454), ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta.

In ogni caso, appare decisiva la circostanza, avvalorata dalla prova testimoniale, che l’iniziale detenzione di un altro bene è stata solo l’occasione per coltivare a seguito di permesso amichevole il terreno attiguo, il che non ha dato luogo, nel tempo, ad interversione del possesso.

Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).

In mancanza di prova positivo di un possesso ultraventennale e non potendosi trarre elementi favorevoli alla tesi del ricorrente dalla linea difensiva dei B., chiamati in causa, sostanzialmente, invece, a lui contraria, l’opzione probatoria compiuta dal Tribunale di Fermo in ordine alla valutazione delle testimonianze rimane insindacabile e logicamente corretta.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200, di cui 2000, per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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