Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26843 del 04/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 04/10/2021), n.26843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8583-2019 proposto da:

CENTRO ITALIA IMMOBILIARE SAS DI Q.G. & C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. A. SARTORIO 60, presso lo studio

dell’avvocato MARCO CAMARDA, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARLA GILI;

– ricorrente –

contro

M.A., O.I., eredi del sig.

O.F., titolare dell’omonima impresa edile, elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 19, presso lo studio dell’avvocato

LUCA IACOPINI, rappresentate e difese dagli avvocati ROSSELLA

GASBARRI, ANGELICO ANTONIO VOLPE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1594/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 6/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. O.F. citava in giudizio la società Centro Italia Immobiliare s.a.s., chiedendone la condanna al pagamento del 10% di quanto dovuto dalla convenuta in relazione a un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una struttura in cemento armato, oltre al risarcimento del danno. Si costituiva la società, eccependo l’inadempimento attoreo ai sensi dell’art. 1460 c.c. per ingiustificato abbandono del cantiere.

Con sentenza del 3 gennaio 2012 il Tribunale di Chieti accoglieva le domande di pagamento del corrispettivo residuo e di risarcimento del danno proposte dall’attore.

2. La società Centro Italia Immobiliare s.a.s. proponeva appello avverso la sentenza, formulando tre motivi di gravame. In parziale accoglimento dell’impugnazione, la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza 1594/2018, riformava la sentenza di primo grado in relazione al quantum dovuto dall’appellante, condannando l’appellante al pagamento di Euro 12.032,87.

3. Avverso la sentenza della Corte d’appello ricorre per cassazione Centro Italia Immobiliare s.a.s..

Resistono con controricorso M.A. e O.I., eredi dell’originario attore.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in tre motivi tra loro strettamente connessi:

1) il primo motivo lamenta “erroneità, insufficienza della motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia”;

2) il secondo motivo lamenta “erronea valutazione delle risultanze istruttorie, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ed omessa e/o insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia”;

3) il terzo motivo fa valere “erronea valutazione delle risultanze istruttorie, omessa e/o insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 c.c.”.

I tre motivi sono inammissibili in quanto – oltre a fare valere un parametro, l’insufficienza della motivazione, non applicabile ratione temporis alla fattispecie – si sostanziano in una critica alla valutazione delle prove in ordine all’abbandono del cantiere (circostanza contraddetta secondo la Corte dalla prova testimoniale espletata in primo grado), alla mancata fornitura del materiale necessario (circostanza provata, secondo la Corte, da una dichiarazione testimoniale), all’integrale esecuzione delle opere di cui l’appellante aveva richiesto il pagamento (anche essa dimostrata dalle espletate prove orali). Il terzo motivo, in particolare, denuncia in modo del tutto generico una violazione di legge, in particolare dell’art. 1226, in relazione alla quale la ricorrente non si rapporta con la motivazione del provvedimento impugnato (v. p. 6 del medesimo), essendosi il Giudice d’appello pronunciato, rispondendo ai motivi di impugnazione, sulla correttezza della sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di risarcimento del danno.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile

Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.500, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2021

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