Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26842 del 29/11/2013
Civile Decr. Sez. 2 Num. 26842 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 5692-2009 proposto da:
BUGLI VALERIO BGLVLR68S27B036W, BUGLI LORELLA
BGLLLL67A70B036J, in proprio e nella qualità
di eredi di Bugli Nello deceduto,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CICERONE28, presso lo studio dell’avvocato
ANTONELLO ZUCCONI, rappresentati e difesi
dall’avvocato PIEMONTESE PAOLO;
– ricorrenti contro
IMMOBILIARE
AGRICOLA
VICCHIO
S.r.l.
05932610156,
I.S.M.E.A.
ISTITUTO
SERVIZI
MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE 08037790584, in
2013
persona dei legali rappresentanti pro tempore;
52
– intimati –
Nonché da:
I.S.M.E.A. ISTITUTO SERVIZI MERCATO AGRICOLO
ALIMENTARE
08037790584,
in
persona
del
Data pubblicazione: 29/11/2013
presidente
Semerari
Arturo,
elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZALE AMMIRAGLIO
BERGAMINI 12, presso lo studio dell’avvocato
CAMMARERI PIETRO, che lo rappresenta e
difende;
contro
BUGLI VALERIO BGLVLR68S27B036W, BUGLI LORELLA
BGLLLL67A70B036J, in proprio e nella qualità
di eredi di Bugli Nello deceduto;
– intimati non chè contro
IMMOBILIARE
AGRICOLA
05932610156,
in
VICCHIO
persona
del
S.r.l.
legale
rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliato, in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso
lo studio dell’avvocato STORACE FRANCESCO, che
lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RUGGERINI PIERTACITO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 898/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/02/2008;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE
Ritenuto che con atto depositato in data 4 novembre 2013, i ricorrenti, hanno
2009; proposto contro I.S.M.E.A. Istituo Servizi Mercato Agricolo Alimentare, in
persona del legale rappresentante pro tempore;
considerato che l’atto risulta sottoscritto dal difensore Avv. Paolo Piemontese;
considerato, che la controparte ut supra, ritualmente costituita, ha dichiarato di accettare
la rinunzia, con atto sottoscritto anche dal difensore Avv.to Paolo Piemontese;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli artt.
390 e391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2 febbraio 2006,
n. 40;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391 III^ comma cpc).
Roma, 12 novembre 2013
Il Pisidente
Roberto IThcIlìle Triola
fimzion
Datasi
ANNA
DEPOSI O itsi CANCELLSM
dichiarato di voler rinunziare al ricorso inscritto al n. 5692 del R.G. per l’anno