Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26842 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21016/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;

– ricorrente –

contro

M.P., MU.LU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PAOLO EMILIO, 26, presso lo studio dell’avvocato LOREDANA BOVE,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO TERRULI;

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAPOSILE, 10, presso lo studio

dell’avvocato DORA MANTOVANO, (STUDIO LEGALE TOGNOZZI E ASSOCIATI),

rappresentata e difesa dall’avvocato ADRIANA SHIROKA;

A.S.L. LE, – AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, in persona del Direttore

Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

MAGALOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ALESSANDRO

SALDUTTI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA CRISTINA

BASURTO, LOREDANA MACRI’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1712/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/06/2014 R.G.N. 3076/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso peril rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO TERRULI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 24 giugno 2014, in accoglimento del gravame svolto da M.P. e Mu.Lu., in proprio e quali eredi del figlio M.F., ha riconosciuto il diritto all’assegno una tantum di cui alla L. n. 210 del 1992 e condannato il Ministero della salute al pagamento della relativa prestazione, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

2. La Corte territoriale, accertato il nesso eziologico tra la patologia letale manifestatasi nel sistema emolinfatico del giovane M.F. e le undici vaccinazioni somministrategli quale volontario di ferma breve, nel periodo dal (OMISSIS), ha valorizzato, come presupposto costitutivo, la residenza del giovane militare presso l’abitazione dei genitori e ne ha desunto la convivenza con i genitori.

3. Avverso tale sentenza ricorre il Ministero della Salute, con ricorso affidato a tre motivi cui resistono, con controricorsi, M.P. e Mu.Lu., la Regione Puglia, la ASL Lecce.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 112,115,116 c.p.c. e degli artt. 2043, 2697 c.c., si censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il nesso eziologico, tra la patologia letale e le vaccinazioni, nonostante fosse risultato escluso all’esito degli accertamenti espletati e delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito (in particolare, l’esame peritale in sede di gravame), tenuto conto dell’insorgenza della leucemia acuta in brevissimo lasso di tempo dalle vaccinazioni e avulsa dal tempo di incubazione, di regola quinquennale.

5. Con il secondo motivo, deducendo violazione della L. n. 210 del 1992, art. 2 e dei principi in materia di accertamento del nesso causale, si censura la sentenza per il riconoscimento della prestazione disattendendo gli accertamenti, nel corso del procedimento, che avevano concordemente escluso il nesso eziologico.

6. Entrambi i motivi sono da rigettare giacchè attengono, per vari profili, all’accertamento del nesso eziologico e, dunque, all’apprezzamento, in fatto, svolto dalla Corte territoriale che, demandando l’indagine sul nesso causale all’ausiliare officiato in giudizio, ha ritenuto suffragata l’eziologia della malattia non dalla sola possibilità, come concluso dall’ausiliare, ma dall’alta probabilità statistica che il considerevole numero di vaccinazioni somministrato in brevissima sequenza temporale avesse causato o comunque favorito la malattia acuta letale, valorizzando un quadro, fortemente indiziario, con argomentazioni insindacabili in questa sede di legittimità (v., per i principi affermati, nella materia che ci occupa, in tema di indagine sul nesso causale, Cass., Sez. Un., n. 581 del 2008 e numerose successive conformi; da ultimo, v. Cass. n. 12445 del 2020).

7. Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce violazione della L. n. 210 del 1992, art. 2, nonostante non vi fosse la prova della vivenza a carico dei ricorrenti rispetto al de cujus.

8. In sintesi, con il mezzo all’esame il Ministero assume l’erroneo riconoscimento del diritto dei superstiti, tenuto conto della mera coabitazione, anzichè della vivenza a carico atteso che, nel concorso tra le norme introdotte nel 1992 e nel 1997 e in mancanza di un’espressa abrogazione, deve ritenersi ancora vigente la limitazione degli aventi diritto ai soli superstiti a carico delle persone decedute a causa delle vaccinazioni o in conseguenza delle patologie contratte per emotrasfusioni sulla scia, peraltro, delle norme successive, come la L. n. 229 del 2005, che hanno introdotto benefici aggiuntivi, confermando il requisito della vivenza a carico, coerentemente con la natura assistenziale, e non risarcitoria, dell’indennizzo.

9. Il motivo è da accogliere.

10. La L. n. 210 del 1990, art. 2 prevede, al comma 1, che: “L’indennizzo di cui all’art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella 8 allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dalla L. 2 maggio 1984, n. 111, art. 8”.

11. Il comma 3 del citato articolo ha introdotto l’assegno una tantum precedendo che: “Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie

previste dalla presente legge sia derivata la morte, spetta, in sostituzione dell’indennizzo di cui al comma 1, un assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro”.

12. Il D.L. n. 548 del 1996, art. 7, convertito, con modificazioni, in L. n. 641 del 1996, ha sostituito il citato art. 2, elevando l’importo dell’assegno a 150 milioni di Lire, e ha riscritto l’ambito degli aventi diritto (includendo i figli maggiorenni, anche non inabili al lavoro), ampliandone la portata, nel profilo più squisitamente economico nel senso di considerare non dirimente che il reddito della persona deceduta rappresentasse o meno l’unico sostentamento della famiglia: “I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia”.

13. La L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 145, ha chiarito che la reversibilità dell’assegno previsto della citata L. n. 210, art. 2, comma 1, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui all’art. 2, comma 3, così uniformando le condizioni, soggettive ed oggettive, per l’assegno reversibile e per l’assegno una tantum in considerazione della natura alternativa delle due prestazioni.

14. La portata delle richiamate previsioni che hanno ricondotto ad unità i presupposti costitutivi per l’assegno reversibile e per l’assegna una tantum è stata chiarita da Cass. n. 3879 del 2009 (e, più di recente, ribadita da Cass. n. 19502 del 2018), che ha rilevato che nell’ipotesi di decesso del danneggiato, occorre distinguere tra decesso causalmente connesso o non causalmente connesso con le vaccinazioni o patologie previste dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210.

15. Nell’ipotesi in cui la connessione causale sussista, la L. n. 210, art. 2, prevede a favore dei familiari ivi indicati il diritto a godere dell’assegno mensile reversibile (per il tempo di 15 anni) o, in alternativa, il diritto all’assegno una tantum, diritti alternativi, non penetrati nel patrimonio del dante causa, riconosciuti al familiare jure proprio.

16. Diversa l’ipotesi in cui la connessione causale non sussista, poichè spetta all’erede ciò che è nell’eredità, come diritto acquisito dal de cuius prima del decesso, ovvero i ratei dell’assegno istituito a favore del danneggiato, scaduti prima del suo decesso e che egli non aveva riscosso.

17. La diversità delle provvidenze previste della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3 citato, rispetto all’indennizzo previsto dal comma 1 stesso articolo è stata riconosciuta da questa Corte nell’arresto n. 25559 del 2015 ed è stata del pari riconosciuta, da Cass. n. 19502 del 2018, la compatibilità della fruizione da parte del de cuius dell’indennizzo di cui al comma 1 con la percezione, da parte degli aventi diritto, dell’assegno una tantum di cui al comma 3.

18. Chiarita la natura di diritti jure proprio dei superstiti, secondo l’ordine scandito della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 3, il requisito della vivenza a carico non è stato espunto dall’ordinamento ma ulteriormente approfondito dal legislatore del 1997 che ha rimarcato la condizione di vivenza a carico pur nell’eventualità della presenza di fonti di sostentamento della famiglia diverse dal reddito della persona deceduta (“il reddito della persona deceduta non rappresenti l’unico sostentamento della famiglia”).

19. Questa Corte, con la sentenza n. 11407 del 2018, alla quale va data continuità, interpretando il reticolato normativo scandito dalla successione evidenziata ha già ritenuto rafforzato il requisito, immanente nella legislazione in materia, della vivenza a carico della vittima, giacchè la protezione accordata jure proprio con la prestazione economica in esame poggia sulla concezione di famiglia parentale intesa quale comunità sociale di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell’ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il mero vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per la condivisione derivante proprio dallo speciale vincolo di convivenza, cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare.

20. Qualora dovesse considerarsi abolito il requisito della vivenza a carico, solo perchè non ripetuto dal legislatore del 1997, in un corpo normativo che non si occupa affatto della natura dell’istituto ma si preoccupa di evidenziare la non necessaria esclusività del contributo economico della vittima al sostentamento della famiglia, l’assegno una tantum perderebbe la sua peculiare funzione pubblicistica assistenziale di ristoro, anche economico, garantito dall’ordinamento agli stretti familiari del congiunto deceduto per assumere la diversa connotazione, latamente risarcitoria, dei cui presupposti non vi è, però, traccia alcuna nell’attuale sistema normativo della provvidenza qui trattata.

21. La disciplina complessivamente richiamata della provvidenza assistenziale in esame si fonda, invero, sul riconoscimento del diritto soggettivo alla prestazione economica a carattere assistenziale (Cass., Sez.Un. 10418 del 2006) e trova il suo fondamento nei principi richiamati dalla Corte Costituzionale (v., per tutte, Corte Cost. n. 307 del 1990) e, sostanzialmente, nell’art. 32 Cost., in collegamento con l’art. 2, perchè volta ad operare il bilanciamento tra il sacrificio della salute di ciascuno e la tutela della salute degli altri, alla base dei trattamenti vaccinali, tenuto conto del dovere di solidarietà sociale, di cui agli artt. 2 e 38 Cost., giacchè “in un’ottica più avanzata di socializzazione del danno incolpevole il legislatore ordinario può individuare ipotesi, maggiormente rilevanti o ritenute meritevoli, in cui la collettività partecipa, con un indennizzo, a compensare tale danno altrimenti non risarcibile” (Cass., Sez. Un., n. 8064 del 2010; v., inoltre, fra le altre, Cass. n. 20322 del 2018).

22. La sentenza impugnata, che non si è conformata ai predetti principi va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte designata in dispositivo, che procederà a nuovo esame, alla luce di quanto sin qui detto, e alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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