Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26842 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26842

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza n. R.G. 745/2013, depositata

il 17/05/2016 nel procedimento pendente tra:

B.G.;

MAXI CASH E CARRY SRL;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. PAOLA

MASTROBERARDINO che visto l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte

di Cassazione, in accoglimento del ricorso per regolamento di

competenza, indichi il Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro,

l’ufficio giudiziario competente per territorio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Siracusa in funzione di giudice del lavoro, B.G., premesso di aver lavorato alle dipendenze della Cambria s.r.l. dal 20/6/2004 al 30/12/2006, in qualità di vice gerente 2 liv. CCNL terziario, e quindi, a seguito di cessione di ramo di azienda, alle dipendenze della Maxi Cash & Carry s.r.l. fino al 26/5/2007, chiedeva la condanna di tale ultima società al pagamento della somma di Euro 109.205,42 a titolo di differenze retributive, compenso per lavoro straordinario e festivo e differenze a titolo di t.f.r..

Costituitasi in giudizio, la Maxi Cash & Carry s.r.l. eccepiva preliminarmente l’incompetenza del giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (nel cui circondario ricadeva (OMISSIS), sede della società ed asseritamente luogo di conclusione del contratto).

Con ordinanza depositata in data 5/2/2013, il Tribunale di Siracusa accogliendo detta eccezione si dichiarava incompetente ritenendo competente per territorio il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel cui circondario era situata (OMISSIS) (ove pacificamente aveva sede la società), luogo ove era stato concluso il contratto di lavoro con la conoscenza da parte della proponente dell’accettazione della proposta ex art. 1236 c.c., non potendo farsi riferimento alla sede di lavoro del B., in (OMISSIS), perchè chiusa (il 26.10.2007) oltre sei mesi prima della presentazione del ricorso giudiziale (12.1.2012).

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, innanzi al quale la causa era stata tempestivamente riassunta, con ordinanza del 17 maggio 2016, ha sollevato conflitto sull’assunto che non vi era alcuna prova che il contratto fosse stato stipulato “inter absentes”, mentre doveva ritenersi concluso in (OMISSIS), luogo in cui aveva avuto inizio l’attività lavorativa.

E’ stato acquisito il parere del P.G., che ha concluso per la sussistenza della competenza per territorio del giudice del lavoro presso il Tribunale di Siracusa.

Il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del P.G..

Ed infatti, va rilevato che in tema di controversie di lavoro, la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ai sensi della prima ipotesi dell’art. 413 c.p.c., comma 2 (nel nuovo testo fissato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1), sussiste anche nel caso in cui risulti successivamente cessata l’attività della dipendenza cui il lavoratore era addetto e la domanda sia stata proposta dopo il decorso di sei mesi da detta cessazione. Invero, il comma 3 del citato art., il quale stabilisce che la competenza territoriale permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa, purchè la domanda sia proposta entro sei mesi, va riferito esclusivamente agli altri fori alternativi previsti dal comma 2 (luogo in cui si trova l’azienda o la dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale prestava la sua opera al momento della fine del rapporto) e non anche al “forum contractus” (così Cass. n. 7592 del 26 marzo 2013; Cass. n. 22672 del 2 dicembre 2004; Cass. n. 2589 del 1983; Cass. n. 1358 del 16 aprile 1976).

Nel caso in esame, pertanto, la decisione sulla competenza dipende dalla individuazione del luogo in cui è sorto il rapporto.

Ed allora va osservato che innanzitutto non vi è alcuna prova che il contratto in questione sia stato stipulato senza che le parti fossero l’una al cospetto dell’altra, non potendo considerarsi la pattuizione avvenuta inter absentes (per il caso che le parti contraenti non si trovino nello stesso luogo e nello stesso momento) e comunichino tra loro per il tramite di nunci o per mezzo della posta, del telegrafo, del telefono). Va ulteriormente rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che sia il primo contratto con la F.lli Cambria s.r.l. che quello con la cessionaria Cash & Carry s.r.l. erano stati sottoscritti lo stesso giorno dell’inizio della prestazione presso la sede di (OMISSIS), poi soppressa, nè sussistono elementi per individuare un diverso momento temporale ed un diverso luogo in cui il contratto (pur con la contemporanea presenza delle parti stipulanti) potesse dirsi concluso pur vero che l’art. 1326 c.c., comma 1, prevede espressamente che il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Tale meccanismo, che comporta che il proponente sia l’unico soggetto contraente in grado di conoscere immediatamente il momento del perfezionamento del contratto, è temperato dalla ulteriore regola, di tipo presuntivo, posta dall’art. 1335 c.c., in base alla quale la proposta e l’accettazione, al pari della loro revoca, “si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia”.

Il suddetto meccanismo opera, però, solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell’intervenuta accettazione sia già avvenuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo della sottoscrizione della proposta.

Nella specie tale conoscenza contestuale è chiaramente desumibile (in mancanza di elementi di segno contrario) dalla circostanza che l’inizio dell’attività lavorativa da parte del B. in (OMISSIS) era avvenuto lo stesso giorno indicato nelle proposte di assunzione (il 6 luglio 2004 ed il 30 ottobre 2006).

Pertanto, il contratto doveva essere considerato stipulato a (OMISSIS).

Conclusivamente sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Siracusa.

Non si provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte determina la competenza del giudice del lavoro presso il Tribunale di Siracusa; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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