Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26840 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26840 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA
sul ricorso 19505-2008 proposto da:
PERNA PIERPAOLO C.F. PRNPPL74CO2F839S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio
dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
3048
i.

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio

dell’avvocato

FIORILLO

LUIGI,

che

la

Data pubblicazione: 29/11/2013

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

e sul ricorso 20612-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante au tempore, elettivamente

studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

GIROLAMO ELISABETTA, ROSSI BARBARA, PERNA PIERPAOLO,
BOVE VINCENZO;
– intimati –

e sul ricorso 20740-2008 proposto da:
ROSSI BARBARA C.F. RSSBBR74B41H501X, PERNA PIERPAOLO
C.F. PRNPPL74CO2F839S, BOVE VINCENZO C.F.
BV0VCN75M11H501C, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO
ROBERTO, che li rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585;
– intimata avverso la sentenza non definitiva n. 1113/2007 della
CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2007

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

R.G.N. 10954/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. ROSA
ARIENZO;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA,che ha concluso per il
rigetto di tutti i ricorsi.

udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza definitiva per Strinati Catia e Perna Pierpaolo e non definitiva per le altre
posizioni, resa il 25.7.2007, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo
grado, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto sottoscritto con la società
Poste Italiane dal Perna con decorrenza dal 3.5.1999 al 31.5.1999, per esigenze
eccezionali con richiamo alla disciplina dell’art. 8 del c.c.n.l. 26.11.1994 come integrato

indeterminato dal 31.5.1999 ,ancora in atto ) e condannava la società al pagamento, in
favore della controparte, di trentasei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto dal
3.10.2000 alla scadenza del terzo anno successivo alla scadenza del contratto a termine
(31.5.2002); in ordine alle domande proposte da Girolamo Elisabetta, I3ove Vincenzo e
Rossi Barbara, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra la società
e la Girolamo dal 6.5.1999 al 31.5.1999 e la sua trasformazione in rapporto a tempo
indeterminato ancora in atto, la nullità anche del termine apposto al contratto intercorso
con la Rossi, per le stesse esigenze eccezionali, dal 1.6.1999 al 30.9.99 e di quello relativo
al rapporto intercorso con il Bove dal 3.5.1999 al 31.5.1999,con conversione dei rapporti a
tempo indeterminato ancora in atto, disponendo, per le dette posizioni, la prosecuzione del
giudizio, con separata ordinanza, per accertare la legittimità dei primi contratti stipulati con
gli stessi lavoratori per esigenze sostitutive di dipendenti in ferie.
Rilevava, quanto al contratto stipulato con Perna, che lo stesso era stato stipulato oltre il
termine previsto dalla contrattazione autorizzatoria e per gli altri riteneva necessaria la
valutazione della sussistenza delle esigenze sostitutive dedotte.
Per la cassazione della pronunzia ricorre il Perna con sei motivi, illustrati nella memoria
depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Resiste, con controricorso, la società, la quale, a sua volta, ricorre per la cassazione della
sentenza non definitiva nei confronti della Rossi, della Girolamo e del Bove, nonché del
Perna, affidando l’impugnazione a quattro motivi.
Resistono, con controricorso, la Rossi, il Perna ed il Bove e la prima ed il terzo
propongono ricorso in via incidentale, affidato ad unico motivo.
La Girolamo è rimasta intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1

dall’accordo 25.9.1997, e la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo

Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo, il Perna denunzia motivazione insufficiente e contraddittoria su di un
fatto controverso e decisivo per il giudizio circa la spettanza ed i limiti del risarcimento a
seguito dell’interruzione della attualità del rapporto ) successiva alla scadenza del termine
poi dichiarato illegittimo ) ed in merito al rifiuto della società di ripristinarne la attualità a
dispetto della formale richiesta avanzata in tal senso «la ricorrente con raccomandata in

condanna a tre anni di risarcimento.
Con il secondo motivo, lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c. c., ai sensi
dell’art. 360, n. 3, c.p.c., rilevando che il giudice del merito ha erroneamente proceduto ad
una valutazione equitativa del danno, laddove la parte aveva fornito gli elementi per la sua
quantificazione.
Con il terzo, il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c. c.,
della nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi
dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., in ordine alla applicazione della presunzione sul triennio
quale arco temporale alla cui scadenza è stata valutata la possibilità di reperire altra
attività lavorativa da parte di esso lavoratore.
Con il quarto, assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 c. c., ai
sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in ordine all’ammontare del risarcimento, asseritamente
dovuto a far data dal rifiuto della prestazione legittimamente e tempestivamente offerta.
Nullità della sentenza e del procedimento per violazione di quanto disposto dagli artt. 113
114 e 432 c.p.c., ex art. 360, n. 4, c.p.c., viene lamentata con il quinto motivo, con riguardo
alla illegittimità della decisione secondo equità, pur essendo possibile pervenire ad una
esatta determinazione del credito.
Infine, il Perna ascrive alla pronunzia impugnata la violazione e falsa applicazione degli
artt. 2094 e 2099 c. c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., osservando come il giudice del
gravame abbia fatto applicazione della disciplina del risarcimento del danno, anziché di
quella connessa alla individuazione di un kl rapporto a tempo indeterminato, che prevede il
diritto del ricorrente a tutte le retribuzioni maturate, almeno dalla data dell’offerta delle
prestazioni lavorative.

2

atti, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.. Avanza rilievi in ordine alla limitazione della

I motivi possono essere trattati congiuntamente, attenendo tutti al risarcimento del danno
conseguente alla declaratoria dell’illegittimità del termine apposto al contratto del
31.5.1999. La disciplina dello ius superveniens – che ha inciso nella materia oggetto del
ricorso prevedendo, con disposizione (art. 32, 5 0 comma, legge 183/2010) ritenuta
applicabile anche ai giudizi pendenti in Cassazione che, in caso di conversione del
contatto a tempo determinato la misura del risarcimento sia pari ad un’indennità

mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto — indite al rigetto di tutti i motivi di
impugnazione formulati dal Perna, in considerazione del divieto della reformatio in peius,
posto che la decisione impugnata determina dalla messa in mora del 30.10.2000 il
quantum del risarcimento riconosciuto al predetto, nei limiti del triennio dalla cessazione
del rapporto di lavoro, triennio scadente il 31.5.2002, onde il ricorrente non potrebbe
comunque ottenere di più di quanto già riconosciutogli dal giudice del gravame.
I motivi che attengono all’applicazione della presunzioni ed alla determinazione equitativa
del danno rimangono assorbiti per la priorità logica delle questioni decise come sopra che
ne rendono superfluo l’esame. Il ricorso del Perna va, pertanto, respinto.
La società, con proprio ricorso avverso sentenza non definitiva, denunzia, con il primo
motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230,
nonché dell’art. 23 della legge 26 febbraio 1987 n. 56, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.
assumendo che erroneamente la Corte del merito ha ritenuto che dalla normativa
applicata fossero desumibili limiti temporali alla stipulazione a termine.
Con il secondo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 23 I. 56/83, dell’art. 8 del
c.c.n.l. 26.11.1994 e degli accordi sindacali del 25.9.1997, 16.1.1998, 27.4.1998, 2.7.1998,
24.5.1999 e del 18.1.2001, in connessione con gli artt. 1362 e ss. c. c., ex art. 360, n. 3,
c.p.c., sostenendo la tesi dell’efficacia ricognitiva dei successivi accordi, in base alla
natura da attribuire al termine di cui alla contrattazione collettiva.
Con il terzo motivo, la società denunzia l’erroneità della decisione in relazione alle stesse
questioni attinenti alla mancanza di limitazione temporale per la stipulazione a termine,
sotto il profilo di vizio motivazionale..
Il quarto motivo vede sulla denunzia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in
relazione agli artt. 1217 e 1233 c.p.c. in relazione alla messa in mora, e si conclude con
apposito quesito di diritto.
3

omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed una massimo di 12

Preliminarmente, va dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto
nei confronti del Perna, atteso che la decisione non definitiva non riguarda la posizione del
predetto. Quanto alle altre posizioni, osserva il Collegio che la Corte di merito ha
attribuito rilievo decisivo alla considerazione che i contratti in esame sono stati stipulati,
per esigenze eccezionali … – ai sensi dell’art. 8 del =l del 1994, come integrato
dall’accordo aziendale 25 settembre 1997 – in data successiva al 30 aprile 1998.

Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnI del 2001 ed al d.lgs. n. 368
del 2001) – è sufficiente a sostenere l’impugnata decisione, in relazione alla nullità del
termine apposto ai contratti in questione.
Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione
alla contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire
nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962,
discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali
sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace
salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale
di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e
prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra
contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei
lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al
datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n.
21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e
dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di
ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul
medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa
delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto
dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua
inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre
Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

4

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche
qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo
sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e
con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno
convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla
trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e

1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute
dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la
ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in
forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n.
20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979,
Cass. 18378/2006 cit.).
In base a tale orientamento consolidato ed al valore dei relativi precedenti, pur riguardanti
la interpretazione di norme collettive (cfr.. Cass. 29-7-2005 n. 15969, Cass. 21-3-2007 n.
6703), va, quindi, confermata la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti per
cui è causa.
In ordine al quarto motivo dell’impugnazione della società, deve rilevarsi l’inammissibilità
del relativo quesito, che risulta in buona parte estraneo alle argomentazioni sviluppate e
comunque del tutto astratto, rivelandosi privo di ogni riferimento all’errore di diritto
pretesamente commesso dai giudici nel caso concreto esaminato.
Si rinvengono giusti motivi, in ragione della reciproca soccombenza, per disporre la
compensazione delle spese del presente giudizio, tra la società ed il Perna.
Quanto al ricorso proposto dalla Rossi e dal Bove, con il quale i predetti si dolgono della
nullità della sentenza per la mancata pronunzia – nel dispositivo — sulla domanda tesa ad
ottenere il risarcimento del danno in misura pari a quella delle retribuzioni dalla data
dell’offerta delle prestazioni lavorative al ripristino della attualità del rapporto, ex art. 360,
n. 4, c.p.c., deve osservarsi che effettivamente, senza alcuna giustificazione, la Corte del
merito, pur dichiarando, con pronunzia non definitiva, la nullità dei termini apposti ai relativi
contratti e la intercorrenza con gli stessi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato ancora in atto, ha omesso di pronunziare sul risarcimento del danno agli
stessi dovuto per effetto della disposta trasformazione, facendo applicazione delle norme
che disciplinano la messa in mora. Il giudice del merito, cui il giudizio deve essere
rimesso anche per le spese del presente giudizio di legittimità, dovrà, pertanto, procedere
5

rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile

ad ulteriore esame delle indicate posizioni, in relazione alla determinazione delle
conseguenze economiche connesse alla disposta conversione dei rapporti, facendo
applicazione della disciplina dello ius superveniens – che ha inciso nella materia oggetto
del ricorso con disposizione (art. 32, 5 0 comma, legge 183/2010), come sopra detto,
ritenuta applicabile anche ai giudizi pendenti in Cassazione.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i ricorsi del Perna e della società, compensando le
relative spese di lite, accoglie il ricorso incidentale della Rossi e del Bove, cassa in
relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, in
diversa composizione.
Così deciso in ROMA, il 24.10.2013

P.Q.M.

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