Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26840 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 21/10/2019), n.26840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28357/2017 proposto da:

J.E., difeso dall’avvocato Rosa Emanuele Lo Faro;

– ricorrente –

contro

Ministero Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1395/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

che:

J.E., cittadino del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, indicata in epigrafe, che aveva rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere valutato le esigenze di protezione esistenti al momento della decisione, mentre avrebbe dovuto valutare quelle al momento del suo arrivo in Italia, nel 2014, quando ancora vigeva in Gambia un pericoloso regime dittatoriale che praticava aggressioni verso gli oppositori del regime;

che il suddetto motivo è inammissibile, avendo la Corte di merito deciso in senso conforme a legge, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1: infatti l’art. 46, comma 3, della Direttiva Ue n. 32 del 6 giugno 2013 dispone che “gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95/UE, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado” (il riferimento “al momento della decisione”, ai fini della valutazione “delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese, nonchè delle circostanze personali del richiedente”, è anche nell’art. 8, comma 2, della Direttiva Ue n. 95 del 13 dicembre 2011); dette disposizioni – che ricalcano l’art. 77 della Legge tedesca sull’asilo (Asylgesetz) del 2008 (citata da Corte giust. Ue, 25 gennaio 2018, C-360/16, p. 14) secondo cui “Nelle controversie ai sensi della presente legge, il giudice si basa sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’ultima udienza; se la decisione non è preceduta da un’udienza, il momento rilevante è quello della pronuncia della decisione” – impongono ai giudici di valutare la fondatezza delle domande di asilo non solo facendo applicazione delle norme vigenti al momento della decisione ma avendo riguardo anche alle situazioni di fatto esistenti in quel momento, precetto cui la Corte territoriale si è attenuta;

il secondo motivo è inammissibile, risolvendosi in un tentativo di ottenere una impropria rivisitazione degli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito circa la sussistenza dei rischi paventati in caso di rimpatrio;

inammissibile è anche il terzo motivo che lamenta la mancata considerazione di profili di vulnerabilità che, ad avviso del ricorrente, giustificherebbero il riconoscimento della protezione umanitaria: la Corte d’appello ha condiviso la valutazione del primo giudice che aveva ritenuto insussistenti detti profili, invero imprecisati anche nel ricorso in esame, nel quale l’interessato si è soffermato soltanto sul profilo dell’integrazione sociale che, tuttavia, non è sufficiente da solo a giustificare il riconoscimento della protezione richiesta, laddove siano assenti rischi per la tutela dei diritti fondamentali nel Paese di origine;

il ricorso è quindi inammissibile.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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