Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2684 del 28/01/2022

Cassazione civile sez. II, 28/01/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 28/01/2022), n.2684

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 100/2016 proposto da:

P.G., P.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO

POLCHI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA QUIRINO MAJORANA 104, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO BERTI SUMAN, che la rappresenta e difende;

T.G., T.F., quali eredi di T.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO LODOLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GUIDO TURRENI;

– controricorrenti –

nonché

sul ricorso proposto da:

T.G., T.F., quali eredi di T.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO LODOLI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GUIDO TURRENI;

– ricorrente incidentale –

contro

P.G., P.R., SOCIETA’ REALE MUTUA DI

ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 383/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. P.G. e P.R. hanno proposto ricorso, notificato il 18 dicembre 2015, articolato in dieci motivi, avverso la sentenza n. 383/2015 della Corte d’appello di Perugia, pubblicata in data 23 giugno 2015.

2. La Società Reale Mutua di Assicurazioni resiste con controricorso avverso il ricorso principale.

3. T.A. ha notificato il 25 gennaio 2016 controricorso, contenente altresì ricorso incidentale articolato in due motivi. A seguito della morte di T.A., si sono costituiti, quali eredi dello stesso, T.G. e T.F..

4. Con citazione del 27 gennaio 2011 P.G. e P.R. convennero innanzi al Tribunale di Orvieto l’avvocato T.A., chiedendo: l’accertamento della responsabilità professionale dell’avvocato nell’attività difensiva prestata in favore degli attori in una controversia relativa ad azione revocatoria, sequestro giudiziario ed opposizioni esecutive; la condanna del convenuto al risarcimento dei danni; l’accertamento dell’avvenuto pagamento degli onorari professionali.

L’avvocato T.A. chiese il rigetto delle domande avverse, propose riconvenzionale per la condanna degli attori al pagamento di Euro 71.652,00 per compensi professionali e chiamò in causa la Compagnia assicuratrice Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Il Tribunale di Orvieto, con sentenza del 17 gennaio 2012, rigettò le domande di P.G. e P.R. ed accolse la domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di Euro 71.599,55 a titolo di compensi.

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 25 giugno 2015, ha poi accolto in parte il gravame di P.G. e P.R., condannando gli stessi in solido al pagamento della minor somma di Euro 38.520,00, oltre accessori ed interessi.

5. La trattazione dei ricorsi è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

6. Il primo motivo del ricorso di P.G. e P.R. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2652 c.c., n. 5, art. 1176 c.c., comma 2, artt. 1218,2236 e 2697 c.c..

Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1324,1362,1363 c.c..

Il terzo motivo del ricorso di P.G. e P.R. lamenta la violazione dell’art. 111 Cost., per manifesta contraddittorietà, perplessità e incomprensibilità della motivazione.

Il quarto motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727,2729 c.c..

Il quinto motivo del ricorso principale censura l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Il sesto motivo del ricorso principale allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c..

Il settimo motivo del ricorso di P.G. e P.R. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., e degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c..

L’ottavo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 2697, 1226, 2056 c.c..

Il nono motivo del ricorso di P.G. e P.R. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., dell’art. 17 c.p.c., del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 57 e 60, nonché del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 5 e 6.

Il decimo motivo del ricorso principale allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti.

6.1.1. Il primo motivo del ricorso incidentale di T.A. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nn. 1 e 2, per l’inammissibilità dell’appello proposto da P.G. e P.R..

Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578, art. 14, lett. a), artt. 57, 60 e 64, nonché del Capitolo I artt. 1,2 e 4 e tabella B) del D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, quanto alla disciplina della liquidazione del compenso dell’avvocato vigente ratione temporis.

7. In data 16 settembre 2021 l’avvocato Berti Suman, difensore della controricorrente Società Reale Mutua di Assicurazioni, ha depositato atto di rinuncia al ricorso di P.G. e P.R., assistiti dal difensore avvocato Rodolfo Polchi, recante data 19 luglio 2021, deducendo che “medio tempore è intervenuto tra le parti accordo transattivo anche a definizione del presente procedimento”. E’ stata altresì depositata la “accettazione della rinuncia al ricorso” della controricorrente Società Reale Mutua di Assicurazioni, datata 22 luglio 2021.

In data 27 ottobre 2021 è stato altresì depositato “atto di accettazione” di T.F. e T.G. della rinuncia al ricorso operata da P.G. e P.R., e contestuale atto di rinuncia degli stessi T.F. e T.G. al ricorso incidentale, con “accettazione” di P.G. e P.R..

Gli atto di rinuncia risultano notificati e vistati, agli effetti degli artt. 390 e 391 c.p.c., sicché non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, medesimo art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 – 3, 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022

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