Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2684 del 05/02/2010
Cassazione civile sez. I, 05/02/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 05/02/2010), n.2684
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11260-2004 proposto da:
D.L.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE LIBIA 174, presso l’avvocato FARAON LUCIANO, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SPINEA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso
l’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DOMENICHELLI VITTORIO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1066/2003 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 17/07/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/10/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio che ha concluso per l’estinzione.
Fatto
FATTO E MOTIVI
Ritenuto che il Tribunale di Venezia, con sentenza dell’8 maggio 2001 condannava il comune di Spinea al risarcimento dei danni liquidati in complessive L. 13.200.000, oltre interessi e svalutazione monetaria, in favore di D.L.M. per l’illecita espropriazione di un terreno di sua proprietà dopo che il TAR Veneto aveva annullato la Delib. Consiliare 12 novembre 1979 ed i conseguenti atti espropriativi.
Che l’impugnazione del D.L. è stata respinta dalla Corte di appello di Venezia, con sentenza del 18 luglio 2003, in quanto: a) in tema di occupazione espropriativa la ricognizione legale del terreno va compiuta all’epoca della sua irreversibile trasformazione nell’opera programmata, nel caso verificatasi nel corso dell’anno 1981,in cui lo strumento urbanistico del comune escludeva qualsiasi destinazione edificatoria; b) pur avendo erroneamente il c.t.u.
eseguito la valutazione dell’immobile nello stesso anno (OMISSIS), nel biennio successivo il prezzo di mercato degli immobili non edificabili non aveva subito in quel comune alcun incremento;sicchè la valutazione compiuta dai primi giudici recependo gli accertamenti del consulente andava confermata.
Che il D.L. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidandolo a 2 motivi; cui il comune di Spinea ha resistito con controricorso;
Ritenuto che il ricorrente con atto del 1 ottobre 2009 sottoscritto anche dal proprio difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso; e che il P.G. ha chiesto che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;
Che detto atto di rinuncia è stata accettata dalla controparte;per cui il Collegio deve dichiarare l’estinzione del processo per rinuncia di entrambe le parti rispettivamente al ricorso ed al controricorso,e per accettazione della relativa rinuncia;e che in conseguenza di detta accettazione nessuna pronuncia va emessa in merito alle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010