Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26839 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26839 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 20942-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3043

PELLEGRINO MAFALDA, elettivamente domiciliata in
ROMA,

VIA

GERMANICO

172,

presso

lo

studio

dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 29/11/2013

difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1058/2005 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/08/2007 R.G.N.
679/2004;

udienza del 24/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega FIORILLO
LUIGI;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA 7 che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
Con sentenza del 20/12/05 — 25/8/07 la Corte d’appello di Bologna – sezione
lavoro rigettò l’impugnazione proposta dalla s.p.a Poste Italiane avverso la
sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, con la quale era stata

Pellegrino Mafalda sulla base delle esigenze eccezionali conseguenti alla fase di
ristrutturazione societaria di cui all’art. 8 del CCNL di settore del 26/11/94 e
disposta la trasformazione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
Nel respingere l’appello la Corte territoriale accertò, in particolare, che dagli atti
non emergeva alcun dato in ordine alla connessione tra la posizione della
lavoratrice e le eventuali esigenze eccezionali conseguenti alla fase di
ristrutturazione della società che avevano giustificato il ricorso alla tipologia del
contratto a termine e che la questione del risarcimento del danno non poteva che
essere demandata alla eventuale fase successiva di inottemperanza all’obbligo di
riassunzione.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la s.p.a Poste Italiane che affida
l’impugnazione a tre motivi di censura.
Resiste con controricorso Mafalda Pellegrino la quale deposita, altresì, memoria ai
sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2
della legge 18 aprile 1962 n. 230 e dell’art. 23 della legge 26 febbraio 1987 n. 56,
la ricorrente censura l’impugnata sentenza assumendo che il potere dei contraenti
collettivi di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle
normativamente previste, stabilito dall’art. 23 della predetta legge può essere
esercitato senza limiti di tempo, tenuto conto del fatto che la stessa non prevede
alcun limite temporale al riguardo.

1

dichiarata la nullità del termine apposto al contratto stipulato il 9/10/1998 con

2. Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione
dell’ad. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e degli artt.
1362 c.c. e segg., nonché la contraddittoria ed omessa pronunzia in ordine ad un
punto decisivo della controversia.

pregiudizio secondo cui l’art. 23 della legge n. 56/1987 non consentirebbe
all’autonomia collettiva di costruire fattispecie legittimanti assunzioni a termine
collegate a situazioni (oggettive o soggettive) tipicamente aziendali e che non
siano direttamente collegate ad occasioni precarie di lavoro.
La ricorrente deduce, infatti, che l’art. 8 del ccnI del 1994, così come integrato
dall’accordo 25-9-97, subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di
un processo di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali
dell’azienda, per cui l’interpretazione di tale accordo compiuta dalla Corte
territoriale risulta viziata, oltre che dall’erronea lettura dell’art. 23 della legge n.
56/1987, che ha condizionato, viziandola irrimediabilmente, anche la successiva
esegesi della disciplina contrattuale, anche dall’autonoma e concorrente
violazione delle regole ermeneutiche legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. (ed in
particolare del criterio letterale e del comportamento delle parti posteriore alla
stipulazione)”. In sintesi, la tesi della ricorrente è che la Corte territoriale ha finito
per violare le summenzionate norme nel momento in cui ha preteso di subordinare
la legittimità del contratto a termine alla dimostrazione della sussistenza del nesso
eziologico tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze dedotte in
contratto, anche con riferimento allo specifico ufficio di applicazione.
Entrambi i motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di
connessione.
Tali motivi non possono essere accolti, anche se la motivazione della sentenza
merita di essere in parte corretta ai sensi dell’ad. 384, ult. comma, c.p.c., come più
volte affermato da questa Corte in casi analoghi di ricorsi avverso sentenze dello

La società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata si fonda sull’erroneo

stesso tenore (v. fra le altre Cass. 24-3-2009 n. 7042, Cass. 22-1-2009 n. 1626,
Cass. 7-1-2009 n. 41, Cass. 12-11-2008 n. 27030, Cass. 19-11-2008 n. 27470).
In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con
riferimento al sistema vigente anteriormente al d.lgs. n. 368 del 2001), sulla scia di

contrattazione collettiva, ex art. 23 della legge n. 56 del 1987, del potere di definire
nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del
1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle
parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori
ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione
della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a
tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi
specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a
condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori owero di fissare
contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di
procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063,v.
anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n.
14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti
collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla
individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma
dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed
inserendosi nel sistema da questa delineato.” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n.
21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).
In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive,
la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine
(v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-22004 n. 2866).

3

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Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla

In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, “in materia di
assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25
settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il
successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno

trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e
rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del
30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a
termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo
derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi
contratti a tempo indeterminato, in forza dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n.
230″ (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass.
18378/2006 cit.).
In base al detto orientamento, ormai consolidato, deve quindi ritenersi illegittimo il
termine apposto al contratto in esame per il solo fatto che lo stesso è stato
stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo.
In tal senso, quindi, vanno ritenuti infondati i primi due motivi.
3. Col terzo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
in relazione agli artt. 1217 e 1233 cod. civ. con riferimento alla statuizione sulle
conseguenze economiche della stabilita conversione a tempo indeterminato del
rapporto, viene posto il seguente quesito di diritto: ” Dica la Suprema Corte se per
il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore — a seguito
dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato — ha
diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in
servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo
espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt.
1206 e segg. cod. civ.”

4

convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla

Osserva il Collegio che il quesito riguardante la mora credendi risulta del tutto
generico e non pertinente rispetto alla fattispecie, in quanto si risolve nella
enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il
momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai

n. 9583).
Il quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base
alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in
maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in
giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5/1/2007 n. 36), dovendosi, pertanto, ritenere come
inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare deve comprendere
l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del
diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto
applicare in sostituzione del primo e la “mancanza anche di una sola delle due
suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile.” (v. Cass. 30-9-2008, n.
24339). Del resto è stato anche precisato che “è inammissibile il motivo di ricorso
sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa
proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di
diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v.
Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in
base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica
sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).
Ne consegue l’inammissibilità dell’ultimo motivo.
Tale inammissibilità consente di ritenere assorbita la questione posta dalla difesa
della lavoratrice con la memoria in ordine alla eccepita incompatibilità dell’art. 32
della legge n. 183/2010, sulle conseguenze risarcitorie discendenti
dall’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con la
normativa europea di settore.

A

giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4/1/2011 n. 80 e Cass. 29/4/2011

Si è, infatti, già avuto modo di precisare (Cass. Sez. Lav. n. 80 del 4/1/2011) che
“il quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile “ratione
temporis”) e formulato con il ricorso, deve essere conferente rispetto alla
fattispecie dedotta in giudizio e rilevante per la decisione della controversia anche

l’applicabilità dello “ius superveniens” ai fini della decisione del ricorso, dovendosi
ritenere, in mancanza, l’inammissibilità del motivo. (Nella specie, con riguardo ad
un controversia relativa alla nullità del termine apposto ad un contratto di lavoro, la
parte, con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., aveva dedotto l’applicabilità della
norma sopravvenuta di cui all’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010,
con la quale il legislatore aveva disciplinato, con efficacia estesa ai procedimenti
pendenti, la determinazione del risarcimento conseguente alla conversione del
contratto a tempo determinato, mentre il quesito di diritto formulato con il ricorso
non si riferiva all'”aliunde perceptum”, era generico sulla “mora credendi” e non
era pertinente rispetto alla fattispecie, risolvendosi nell’enunciazione in astratto
delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto
ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito).”
In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno
liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio
nella misura di € 3500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013
Il Consigliere estensore

nell’ipotesi in cui la parte alleghi, con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.,

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