Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26839 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. II, 14/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

G.G.L. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentata e difesa, in virtù di procura apposta alla comparsa di

costituzione nel giudizio di merito, dall’Avv. Firomini Anna ed

elettivamente domiciliata in Roma, alla V. Pilo Albertelli, n. 1,

presso lo studio dell’Avv. Piera Cartoni Moscatelli;

– ricorrente –

contro

D.M.P.G. (C.F.: (OMISSIS)) e D.

M.C. (C.F.: (OMISSIS));

– intimati –

avverso l’ordinanza ex art. 295 c.p.c. di sospensione del giudizio

adottata dal giudice istruttore del Tribunale di Firenze in data 2

marzo 2009 nella causa iscritta al N.R.G. 6206/2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. PRATIS Pierfelice che si è riportato alle conclusioni

scritte del proprio Ufficio in atti;

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Nell’ambito del giudizio civile iscritto al n. R.G. 6206 del 2007 pendente presso il Tribunale di Firenze, avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani D.M. C. e D.M.G. e la sig.ra G.G. L., quale vedova del terzo fratello D.M.M., il giudice istruttore designato, con ordinanza emessa in data 2 marzo 2009, disponeva la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., apparendo pregiudiziale la definizione della causa relativa al riscatto ex art. 732 c.c. da parte dei due predetti eredi D. M.C. e G. della quota di 1/3 dell’immobile sito in (OMISSIS) e dei mobili ivi contenuti, compromessa in vendita dall’altro erede D.M.M., pendente presso il Tribunale di La Spezia – sez. dist. Di Sarzana. Con tale ordinanza il suddetto giudice istruttore, nell’accogliere la richiesta istanza di sospensione, riteneva infondato il rilievo del convenuto D.M. M. secondo il quale l’oggetto del contratto preliminare riguardava la sola quota a lui spettante dell’immobile e non la sua quota dell’asse ereditario o di parte di esso, come richiesto dall’art. 732 c.c., rilevando, altresì, che il preliminare non risultava condizionato all’assegnazione dell’immobile al coerede D. M.M. e lo stesso era stato trascritto prima della domanda di divisione, con conseguente opponibilità agli altri coeredi.

2. Con ricorso, tempestivamente notificato il 24 marzo 2009, la signora G.G.L., quale coniuge superstite e, perciò, avente causa di D.M.M., ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza adottata ai sensi dell’art. 295 c.p.c., basato su due motivi.

2.1. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 295 c.p.c., non ritenendo sussistente il ravvisato rapporto di pregiudizialità, in considerazione sia dell’oggetto del preliminare, non costituito dalla quota ereditaria o da parte di essa, ma dal diritto di comproprietà su un cespite determinato, che dell’obbligo assunto dal promittente venditore con il contratto, produttivo di effetti solo obbligatori, siccome destinato a procurare l’acquisto a terzo. A corredo di detto motivo la ricorrente ha sottoposto a questa Corte il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. se tra la causa avente ad oggetto il retratto successorio relativo ad un contratto preliminare di compravendita con il quale uno dei coeredi abbia promesso di alienare ad un terzo estraneo il proprio diritto di comproprietà su un bene immobile rientrante nel patrimonio ereditario e la causa di divisione ereditaria sussista rapporto di pregiudizialità in senso tecnico- giuridico tale da determinare l’applicabilità dell’art. 295 c.p.c.”.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la falsa applicazione degli artt. 2643, 2644, 2645 e 2645 bis c.p.c., invocando l’effetto unicamente prenotativo dell’effettuata trascrizione, destinata a prevalere solo a seguito della trascrizione del definitivo, e comunque evidenziandone la inopponibilità ai coeredi, in difetto di assegnazione del cespite. Con riferimento a tale motivo la stessa ricorrente ha posto il seguente quesito di diritto: “dica la S.C. se la trascrizione di un preliminare di compravendita con il quale un coerede abbia promesso di alienare i propri diritti di comproprietà su un bene immobile rientrante nella comunione ereditaria valga di per sè a rendere opponibile il contratto preliminare stesso agli altri coeredi”. Alla stregua dei due riportati motivi, quindi, la ricorrente ha concluso per l’accoglimento del proposto regolamento, chiedendo a questa Corte di annullare l’ordinanza del 2 marzo 2009 con la quale era stata disposta la sospensione della causa iscritta al N.R.G. 6206/07 pendente dinanzi al Tribunale di Firenze avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani D.M. G., D.M.M. e D.M.C., con ordine di prosecuzione dello stesso giudizio e la fissazione di un termine per la riassunzione e condanna dei resistenti al pagamento delle spese del procedimento di regolamento.

Il P.G., nelle sue conclusioni scritte, ha instato, in via principale, per l’inammissibilità del ricorso in relazione alla supposta inidoneità dei quesiti di diritto posti a suo fondamento e, in via subordinata, per il suo accoglimento. Nessuno degli intimati si è costituito nella presente fase.

3. Rileva il collegio che il primo motivo del ricorso (certamente ammissibile, in quanto corredato da un adeguato quesito di diritto che individua congruamente la “quaestio iuris” sottoposta all’esame di questa Corte in relazione al concreto contenuto del provvedimento costituente oggetto dell’impugnazione) è fondato e deve, pertanto, essere accolto con l’adozione delle conseguenti declaratorie, nei termini che saranno successivamente indicati.

Per come risultante incontestatamente accertato in fatto, il D. M.M., coniuge deceduto della ricorrente, mediante il preliminare stipulato con un terzo il 18 dicembre 2007, aveva promesso in vendita i suoi diritti di comproprietà pari ad un terzo su un determinato bene immobile sito in (OMISSIS) (congiuntamente ai beni mobili in esso contenuti), facente parte dell’asse ereditario dei genitori, su cui si era aperta la successione con gli altri due germani coeredi ed in ordine alla quale era stata introdotta dinanzi al Tribunale di Firenze la causa di scioglimento. Ravvisando una pregiudizialità logico-giuridica tra la causa successivamente instaurata dai due coeredi – dinanzi al Tribunale di La Spezia – sez. dist. di Sarzana – nei confronti delle parti del contratto preliminare di vendita prospettando la lesione del diritto di prelazione ed esercitando il retratto successorio, il giudice della prima causa ha disposto la sospensione della controversia medesima ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sulla scorta dei presupposti in precedenza richiamati.

Deve, innanzitutto, chiarirsi che, per giurisprudenza costante di questa Corte (v., tra le tante, Cass. n. 3936 del 2008, ord., e Cass. n. 27426 del 2009, ord.), la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 c.p.c., quando la decisione del medesimo “dipenda” dall’esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, ossia portata vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata; da ciò si desume che la nozione di pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di un’altra situazione sostanziale, sicchè occorre garantire uniformità di giudicati, perchè la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto o in parte il tema dibattuto.

Orbene, ad avviso dell’orientamento costante di questa Corte, il diritto di retratto riconosciuto ai coeredi dall’art. 732 c.p.c. può attuarsi soltanto nel caso di alienazione (onerosa) della quota ereditaria, o di parte di essa, e non anche quando sia stato alienato un cespite determinato (cfr. Cass. n. 5181 del 1992; Cass. n. 13704 del 1999; Cass. n. 9543 del 2002). Oltretutto, nella specie, il dante causa della ricorrente, con la stipula del predetto contratto preliminare, aveva inteso produrre soltanto effetti obbligatori con riferimento alla futura alienazione dei diritti di comproprietà (nella misura di un terzo) su di un singolo bene immobile ancora compreso nella comunione ereditaria, con la conseguenza che, in virtù della mancanza nel coerede D.M.M. della titolarità esclusiva del diritto di proprietà sul suddetto singolo bene, l’efficacia dell’alienazione (con effetti – come detto – puramente obbligatori) restava subordinata alla condizione dell’assegnazione, a seguito della divisione, del bene al coerede (cfr., da ultimo, Cass. n. 3385 del 2007), che, in caso di verificazione, avrebbe determinato il subentro degli altri due coeredi (ciascuno per la sua quota) nel diritto di credito corrispondente nei confronti della ricorrente, quale avente causa del D.M.M.. Del resto, i diritti di prelazione e di riscatto in favore del coerede tutelati dal citato art. 732 c.c. postulano, come evidenziato, l’alienazione di una quota ereditaria in senso proprio ad opera di altro coerede, con l’intromissione di estranei nella comunione ereditaria che la predetta norma intende evitare. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, deve escludersi che sussista la ritenuta pregiudizialità logico-giuridica tra la causa di retratto successorio e quella di scioglimento della comunione ereditaria, con la conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata.

4. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perchè investe un profilo non direttamente attinente alla valutazione inerente i presupposti per l’adozione dell’ordinanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e, comunque, da ritenersi superato per effetto dell’accoglimento della prima doglianza.

5. Alla cassazione del provvedimento oggetto del ricorso consegue l’ordine di prosecuzione del giudizio illegittimamente sospeso nel termine indicato in dispositivo, demandandosi allo stesso Tribunale di Firenze la disciplina delle spese relative al presente procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il secondo; cassa l’ordinanza di sospensione impugnata ed assegna il termine di novanta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la prosecuzione del giudizio iscritto al N.R.G. 6206/2007 dinanzi al Tribunale di Firenze, che provvedere anche sulle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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