Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26838 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 21/10/2019), n.26838

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9925/18 proposto da:

M.A., difeso dall’avv. Alessandro Praticò in virtù di

procura apposta in calce al ricorso per cassazione, e presso di lui

elettivamente domiciliato a Torino, via Groscavallo n. 3;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di pace di Torino 22.9.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 settembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.A., cittadino tunisino, venne espulso dall’Italia con provvedimento del Questore (così nel ricorso, p. 2) di Trento del 4.8.2014.

Al fine di assicurare l’esecuzione del provvedimento di espulsione, il Questore di Trento con provvedimento 26.7.2017 dispose il trattenimento dello straniero nel Centro di Permanenza per i Rimpatri sito a (OMISSIS).

Convalidato tale provvedimento dal Giudice di pace di Torino, il Questore di Trento chiese alla medesima autorità giudiziaria una proroga del periodo di trattenimento della durata di 30 giorni, la quale venne accordata dal Giudice di pace di Torino con decreto 22.9.2017.

2. Il decreto di proroga è stata impugnato per cassazione da M.A., con ricorso fondato su un solo motivo. L’amministrazione non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14.

Deduce che, in violazione di tale norma, non gli è stato consentito di partecipare all’udienza di convalida del provvedimento di proroga del trattenimento.

1.2. Il motivo è fondato.

Questa Corte infatti ha già stabilito, in analoga fattispecie, che “al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2 e art. 28, comma 2, si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, cui rinvia l’art. 21 cit., per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito” (Sez. 6-1, Ordinanza n. 12709 del 20/06/2016, Rv. 640098-01).

Tale principio è stato in seguito ribadito da Sez. 1, Sentenza n. 28423 del 07/11/2018, Rv. 651451-01, e da Sez. 1, Ordinanza n. 6066 del 28.2.2019, avente ad oggetto una vicenda identica a quella oggetto del presente giudizio.

2. Poichè il vizio denunciato dal ricorrente consiste in un error in procedendo, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino, affinchè sia sanata la nullità processuale, secondo la regola generale di cui all’art. 162 c.p.c., comma 1.

Non rileva, a tal fine, l’avvenuto decorso del termine massimo di 180 giorni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, non essendo consentito a questa Corte valutare e stabilire, nella presente sede, se lo straniero abbia o non abbia de facto trascorso nel centro di permanenza il periodo massimo consentito dalla legge.

3. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal

giudice del rinvio.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Torino, in persona di altro giudice, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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