Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26837 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 10/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4763/2016 proposto da:

F.D., G.D., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA QUINTILIO VARO 133, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

GIULIANI, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 8018440587, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1089/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato presso la Corte d’appello di Perugia in data 28 gennaio 2015 i ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un processo penale promosso nei loro confronti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo e conclusosi, dopo l’emissione di un’ordinanza cautelare del 18/6/2006, con sentenza del Tribunale di Viterbo, del 30/4/2014, divenuta irrevocabile in data 14/6/2014, che assolveva i ricorrenti per un capo, dichiarando l’estinzione del reato per un altro capo.

Con decreto del 15/3/2015 il Consigliere delegato della Corte d’Appello di Perugia accoglieva la domanda, in relazione alla durata del processo a far data dal 4 agosto 2006 al 14 giugno 2014, ravvisando una durata eccedente il limite di legge in ani 4 e mesi dieci, liquidando quindi la somma di Euro 3.500,00 in favore di ognuno dei ricorrenti.

All’esito dell’opposizione proposta dal Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello con decreto del 10/7/2015, riformava il provvedimento opposto, ritenendo erronea la soluzione offerta dal Consigliere che aveva stabilito che il termine per il calcolo della durata ragionevole del processo andava individuato in quello di esecuzione dell’ordinanza cautelare nei confronti dei due indagati (18/8/2006), posto che la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, così come introdotto dalla L. n. 134 del 2012, prevede che debba aversi riguardo all’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

Poichè nella fattispecie non risultava documentata nè l’epoca di conoscenza della chiusura delle indagini preliminari nè la data di notifica della richiesta di rinvio a giudizio, come dies a quo occorreva prendere in considerazione la data del 10/3/2011 allorquando i due ricorrenti erano stati rinviati a giudizio.

Atteso che il processo era stato definito con sentenza del 15/4/2014, tenuto conto della detrazione del periodo di quattro mesi (20/9/2011 – 24/1/2012), in ragione di un rinvio del processo per legittimo impedimento di un difensore degli imputati, il giudizio era durato due anni e nove mesi, senza che quindi fosse stato superato il termine triennale.

Per la cassazione di questo decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso affidato ad un motivo.

L’intimato Ministero ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di censura, il ricorrente critica il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della CEDU, laddove, ai fini della decorrenza del termine per la verifica del rispetto della durata ragionevole del processo penale, non si era tenuto conto della conoscenza del processo stesso acquisita dagli indagati a seguito dell’esecuzione nei loro confronti dell’ordinanza cautelare.

Il motivo è fondato.

Infatti, con la sentenza del 23/7/2015 n. 184, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-bis, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anzichè quando l’indagato, in seguito a un atto dell’autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico. La norma censurata infatti viola l’obbligo di osservanza dei vincoli internazionali in quanto si pone in contrasto con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che dall’art. 6 della CEDU ha dedotto la regola che impone, ai fini dell’indennizzo conseguente all’inosservanza del termine di ragionevole durata del processo penale, di tenere conto del periodo che segue la comunicazione ufficiale, proveniente dall’autorità competente, dell’accusa di avere commesso un reato.

Il decreto impugnato ha fatto quindi applicazione di una disposizione ritenuta illegittima, e ciò si ripercuote anche sulla correttezza della decisione adottata.

Per l’effetto il decreto gravato deve essere cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione, affinchè faccia applicazione della norma di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, quale risultante a seguito dell’intervento della Consulta.

Il giudice del rinvio valuterà anche le eventuali conseguenze derivanti dal mancato deposito da parte dei ricorrenti dell’istanza di accelerazione del processo penale, trattandosi di questione che sebbene avesse costituito oggetto di motivo di opposizione da parte del Ministero, non era stata esaminata in quanto assorbita dalla pronuncia di rigetto per altre ragioni della pretesa dei ricorrenti.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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