Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26837 del 21/10/2019
Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 21/10/2019), n.26837
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 7158/18 proposto da:
S.M., difeso dall’avv. Gianluca Vitale in virtù di
procura apposta in calce al ricorso per cassazione, e presso di lui
elettivamente domiciliato a Torino, via Cibrario n. 12;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, difeso dall’avvocatura dello Stato ex lege,
elettivamente domiciliata a Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
Questore di Torino;
– intimato –
avverso il decreto del Giudice di pace di Torino 14.7.2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
420 settembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. S.M., cittadino (OMISSIS), venne espulso dall’Italia con provvedimento del Prefetto di Torino 9.8.2016.
Al fine di assicurare l’esecuzione del provvedimento di espulsione, il Questore di Torino con provvedimento 16.6.2017 dispose il trattenimento dello straniero nel Centro di Permanenza per i Rimpatri sito a (OMISSIS).
Convalidato tale provvedimento dal Giudice di pace di Torino, il questore della medesima città il 12.7.2017 chiese alla medesima autorità giudiziaria una proroga del periodo di trattenimento della durata di 30 giorni, a causa delle difficoltà incontrate nell’acquisire dalle autorità bosniache i documenti necessari al rimpatrio.
Il Giudice di pace di Torino con decreto 14.7.2017 concesse la proroga.
2. Il decreto di proroga è stata impugnato per cassazione da S.M., con ricorso fondato su tre motivi.
L’amministrazione dell’interno ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (formalmente invoca i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., art. 14; in sostanza quel che viene denunciato è un error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4).
Deduce che, in violazione di tale norma, non gli è stato consentito partecipare all’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento.
1.2. Il motivo è fondato.
Questa Corte infatti ha già stabilito, in analoga fattispecie, che al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 21, comma 2 e art. 28, comma 2, si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, cui rinvia l’art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell’interessato di essere sentito” (Sez. 6-1, Ordinanza n. 12709 del 20/06/2016, Rv. 640098-01).
Tale principio è stato in seguito ribadito da Sez. 1, Sentenza n. 28423 del 07/11/2018, Rv. 651451-01, e da Sez. 1, Ordinanza n. 6066 del 28.2.2019, avente ad oggetto una vicenda identica a quella oggetto del presente giudizio.
2. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
Poichè il vizio denunciato dal ricorrente consiste in un error in procedendo, il decreto impugnato va cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino, affinchè sia sanata la nullità processuale, secondo la regola generale di cui all’art. 162 c.p.c., comma 1.
Non rileva, a tal fine, l’avvenuto decorso del termine massimo di 180 giorni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, non essendo consentito a questa Corte valutare e stabilire, nella presente sede, se lo straniero abbia o non abbia de facto trascorso nel centro di permanenza il periodo massimo consentito dalla legge.
3. Le spese.
Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
(-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Torino, in persona di altro giudice, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019