Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26837 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. II, 14/12/2011, (ud. 08/11/2011, dep. 14/12/2011), n.26837

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6412-2006 proposto da:

P.G. (OMISSIS), P.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI

47, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BUCCELLA GIANFILIPPO;

– ricorrenti –

contro

B.S. (OMISSIS), P.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato CIROTTI VITTORIO, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1988/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato CORTI Pio, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

di riportarsi al ricorso;

udito l’Avvocato CIROTTI Vittorio, difensore dei resistenti che ha

chiesto di riportarsi al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23-10-2000 P.G. ed P.E. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di P.V.L. e B.S. e, premesso di essere comproprietarie “pro indiviso” in virtù di successione ereditaria della quota complessiva di « dell’immobile costituito da una villetta bifamiliare sita in (OMISSIS), chiedevano lo scioglimento della comunione sussistente su tale bene con le parti convenute.

Si costituivano in giudizio i convenuti non contestando il diritto delle attrici alla divisione e chiedendo lo scioglimento della comunione.

Con sentenza del 22-5-2002 il Tribunale di Varese disponeva la divisione del compendio immobiliare assegnando al P. ed alla B. “pro indiviso” tra loro la porzione immobiliare contraddistinta dal lotto C/1 del progetto divisionale contrassegnato dalla lettera “C” dell’elaborato peritale, con obbligo di versamento di un conguaglio in favore delle attrici di Euro 315,00, ed a queste ultime “pro indiviso” tra loro la porzione immobiliare contraddistinta dal lotto C/2 del progetto divisionale contrassegnato dalla lettera “C” del suddetto elaborato peritale.

Proposta impugnazione da parte di P.E. e di P. G. cui resistevano P.L. e B.S. la Corte di Appello di Milano con sentenza del 22-8-2005, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assegnato agli appellati “pro indiviso” tra loro la porzione immobiliare contraddistinta dal lotto B/1 del piano divisionale contrassegnato dalla lettera “B” del predetto elaborato peritale con obbligo di versamento a titolo di conguaglio in favore delle appellanti di Euro 29,00, oltre ad Euro 155,00 per la realizzazione, da parte di costoro, dei gradini di accesso all’area comune del passo carraio, ed ha assegnato a queste ultime “pro indiviso” tra loro la porzione immobiliare contraddistinta dal lotto B/2 del piano divisionale contrassegnato dalla lettera “B” del l’elaborato stesso.

Per la cassazione di tale sentenza P.E. e P. G. hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi cui P.L. e B.S. hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando vizio di motivazione, censurano la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo di appello con il quale le esponenti avevano evidenziato che sarebbe stato opportuno, onde evitare futuri contrasti, disporre la divisione anche del cancello di accesso veicolare posto sul lato posteriore del compendio e del locale caldaia; invero la Corte territoriale non ha spiegato per quale ragione la preoccupazione delle appellanti di evitare contrasti dalle parti in prossimità dell’ingresso veicolare fosse infondata.

Con il secondo motivo le ricorrenti, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione, sostengono che il giudice di appello ha ritenuto in maniera del tutto apodittica che gli interventi necessari a realizzare la divisione del suddetto accesso veicolare e del locale caldaia sarebbero stati particolarmente dispendiosi economicamente, posto che non esisteva in atti alcuna valutazione economica al riguardo, non avendo il CTU esaminato tale aspetto della controversia; neppure era comprensibile la ragione per la quale la semplice previsione di dividere una rampa già esistente e l’eventuale installazione di due cancelli in luogo di uno solo secondo la Corte territoriale avrebbe stravolto l’assetto del terreno circostante.

Le ricorrenti sottolineano poi il carattere di decisività della questione relativa alla divisione dell’accesso carraio, atteso che tutta la vicenda processuale trae origine dall’esigenza di evitare occasioni di scontri parentali tra soggetti che vivono a stretto contatto e tra t quali corrono pessimi rapporti.

Con il terzo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1112 c.c., artt. 184, 196 e 209 c.p.c., assumono che la sentenza impugnata ha omesso di motivare le ragioni per le quali non ha ritenuto di disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio o quantomeno di richiamare il CTU geometra S. al fine completare l’indagine peritale in ordine alla richiesta di divisione dell’accesso carraio e del locale caldaia, consentendo così di accertare l’opportunità o meno degli interventi a tal fine necessari non sulla base di apodittiche convinzioni, ma di dati tecnici indispensabili ai fini della decisione; le ricorrenti poi aggiungono che, alla luce dell’art. 1112 c.c., che espressamente dispone che lo scioglimento della comunione può essere escluso solamente nel caso in cui le cose da dividere, se divise, cesserebbero di servire all’uso cui sono destinate, la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali una rampa ed un locale caldaia, se divisi, avrebbero cessato di servire al loro uso.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il giudice di appello ha disatteso l’assunto delle appellanti secondo cui, per evitare futuri contrasti tra le parti, sarebbe stato opportuno prevedere la divisione sia del cancello di accesso veicolare posto sul lato posteriore del compendio, realizzando un duplice accesso anche sul retro, sia del locale caldaia posto nel piano seminterrato; in proposito ha rilevato che i predetti interventi apparivano particolarmente dispendiosi economicamente e, per quanto riguarda il primo, ha evidenziato che lo stesso avrebbe comportato inoltre un gravoso ed irrazionale stravolgimento dell’assetto del terreno circostante (ovvero divisione dell’accesso carraio esistente mediante muretto, paletti e rete, allargamento della rampa di accesso, sistemazione delle due rampe di accesso, installazione di due cancelli carrai motorizzati, il tutto secondo le indicazioni del CT geometra Z.).

Orbene alla luce di tali elementi è agevole osservare che il convincimento in proposito espresso dalla Corte territoriale è frutto di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale insindacabile in questa sede.

La sentenza impugnata, invero, richiamandosi alle valutazioni al riguardo espresse dal CTU, ha illustrato sufficientemente le ragioni che inducevano a ritenere non opportuna la divisione del suddetto cancello di accesso veicolare e del locale caldaia, ragioni consistenti nel costo eccessivo degli interventi che tale divisione avrebbe comportato e, per quanto attiene alla divisione dell’accesso carraio, rappresentate anche da una notevole ed illogica alterazione dello stato dei luoghi che le diverse opere a tal fine necessarie avrebbero determinato; pertanto gli inconvenienti evidenziati hanno condotto logicamente a mantenere indiviso sia l’accesso carraio sia la caldaia, ed a ritenere quindi irrilevante la deduzione delle appellanti, posta a base della loro richiesta di divisione di tali beni, di scongiurare ulteriori dissidi tra le parti; è poi appena il caso di osservare che la Corte territoriale, avendo evidentemente considerato esaurienti gli elementi di valutazione al riguardo forniti dal CTU, ha ritenuto implicitamente superfluo disporre nuovi accertamenti di carattere tecnico in proposito.

Con specifico riferimento poi al profilo di censura sollevato con il terzo motivo di ricorso secondo cui il giudice di appello non avrebbe spiegato perchè fa rampa di accesso carraio ed il locale caldaia, se divisi, avrebbero cessato di servire all’uso cui erano destinate, occorre rilevare che la “ratio decidendi” della sentenza impugnata non risiede in tale previsione (e pertanto la dedotta violazione dell’art. 1112 c.c. è infondata), ma, come si è esposto, negli inconvenienti di carattere economico e di stravolgimento dell’assetto del terreno circostante che l’invocata divisione dei suddetti beni avrebbe comportato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 8 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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