Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26836 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 25/11/2020), n.26836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9859/2015 proposto da:

DI.L.MA CONSUL D.L. G. & M. A. S.N.C., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato

GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1109/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/12/2014; r.g.n. 991/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE

Alberto, ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

PREMESSO

che con sentenza n. 1109/2014, resa il 18 dicembre 2014, la Corte di appello di L’Aquila, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione crediti I.N.P.S. – S.C.C.I. S.p.A., ha rigettato, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Teramo, l’opposizione della società DI.L.MA CONSUL di D.L. G. e M. A. s.n.c. avverso il verbale di accertamento in data 10/10/2008 e condannato la società al pagamento della somma di Euro 189.056,00 a titolo di contributi previdenziali non versati, oltre sanzioni civili, in relazione all’accertata natura subordinata di alcuni rapporti di associazione in partecipazione;

– che nei confronti di detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la DI.L.MA CONSUL di D.L. G. e M. A. s.n.c., con cinque motivi, cui ha resistito l’Istituto previdenziale con controricorso;

– che nelle more del presente giudizio la società ha rinunciato al ricorso, a seguito di accoglimento della istanza di adesione alla definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni nella L. n. 225 del 2016.

Diritto

RILEVATO

che l’atto di rinuncia al ricorso risulta ritualmente notificato all’I.N.P.S. e che sussistono le condizioni, ex artt. 390-391 c.p.c., perchè possa farsi luogo alla richiesta pronuncia di estinzione del giudizio, con integrale compensazione delle spese, stante il già avvenuto regolamento delle stesse fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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