Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26836 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 21/10/2019), n.26836

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2621/18 proposto da:

R.K., difeso dall’avv. Antonio Sanasi in virtù di procura

apposta in calce al ricorso per cassazione, elettivamente

domiciliata a Roma, via dei Gracchi n. 278, presso l’avv. Claudia

Cannizzaro;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di pace di Bari 24.10.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 settembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.K. ha impugnato dinanzi al Giudice di pace di Bari il provvedimento del questore della stessa città, con cui venne disposto il suo accompagnamento alla frontiera.

Con ordinanza del 24 ottobre 2017 il Giudice di pace di Bari ha rigettato l’opposizione e convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera.

A fondamento della propria decisione il Giudice di pace ha osservato di potere sindacare solo la legittimità formale, e non quella sostanziale del provvedimento di accompagnamento alla frontiera; e che le censure mosse dall’opponente investivano invece proprio la legittimità sostanziale del suddetto provvedimento.

Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione R.K., fondato su un solo motivo.

Ha resistito l’avvocatura dello Stato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo unico di ricorso.

1.1. Con l’unico, articolato motivo del proprio ricorso il ricorrente lamenta, in buona sostanza, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.

Deduce di essere stato espulso per motivi di pubblica sicurezza, senza però che tali motivi fossero mai stati esplicitati nei vari provvedimenti che lo avevano raggiunto, e comunque senza che tali motivi fossero effettivamente sussistenti.

1.2. Il motivo è manifestamente inammissibile per totale estraneità alla ratio decidendi sottesa dal provvedimento impugnato.

Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, l’ordinanza del giudice di pace non è priva di motivazione.

Il giudice di pace ha rigettato l’opposizione affermando di non poter sindacare il merito del provvedimento questorile di accompagnamento alla frontiera, e di poterne solo verificare la legalità formale.

Giusta o sbagliata che fosse tale motivazione era questa che, eventualmente, si sarebbe dovuta impugnare per cassazione.

Il ricorso, per contro, non sfiora nemmeno il tema della sindacabilità, da parte del giudice di pace, del merito del provvedimento questorile di accompagnamento alla frontiera, ma si dilunga a sostenere non esservi la prova della sua pericolosità sociale: una questione, dunque, totalmente diversa da quella che costituisce l’effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato.

2. Le spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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