Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26835 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. II, 14/12/2011, (ud. 19/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26835

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5456-2006 proposto da:

P.A. C.F.(OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato

GIOVE STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SONZOGNI RAFFAELLA;

– ricorrente –

contro

T.R. C.F. (OMISSIS), DECEDUTA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio

dell’avvocato CARACCIOLO DI SARNO FRANCESCO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CEPPI EUGENIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 723/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito l’Avvocato Tramonti Eugenio con delega depositata in udienza

dell’Avv. Caracciolo Di Sarno Francesco che chiede l’inammissibilità

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, rilevando che la procura è priva di data certa (in calce

alla sentenza).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.R., usufruttuaria di alcune unità immobiliari facenti parte di un unico edificio sito in (OMISSIS), agiva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bergamo, nei confronti della figlia, P.A., nuda proprietaria, affinchè rilasciasse detti fondi che occupava senza versarle alcun corrispettivo, e le risarcisse il danno da occupazione senza titolo.

La convenuta resisteva in giudizio e proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di lire 180 milioni, asseritamente sottrattale dalla madre.

Il Tribunale, ritenuto che per la domanda di rilascio non occorresse attività istruttoria, pronunciava sentenza non definitiva di condanna della convenuta al rilascio degli immobili e rimetteva la causa sul ruolo in ordine alle domande ulteriori.

L’appello proposto da P.A. era respinto dalla Corte di Brescia, la quale osservava che non era censurabile, in quanto discrezionale, la scelta del giudice di primo grado di separare le cause pronunciando sentenza parziale; che l’appellante aveva censurato solo il diniego, da parte del Tribunale, di ammissione delle istanze istruttorie della convenuta, senza confutare l’altra, assorbente ratio inerente all’inammissibilità della domanda riconvenzionale diretta ad accertare un preteso accordo tra le parti circa la concessione in godimento di un bene, dietro corrispettivo;

che, infine, restava assorbita, per effetto del giudicato interno su tale domanda, l’ulteriore questione del rito locatizio che secondo l’appellante sarebbe stato applicabile.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.A., formulando tre motivi.

Resiste con controricorso T.R. (successivamente deceduta, come da comunicazione del difensore).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – In via pregiudiziale deve rilevarsi, come osservato dal P.G., che il ricorso è stato presentato sulla base di procura speciale apposta in calce alla copia notificata della sentenza d’appello, ed è, pertanto, inammissibile.

1.1. – Infatti, in base al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, che rechi un’indicazione generica della procura speciale rilasciata sulla copia notificata della sentenza impugnata, non essendo possibile alla controparte, in tal caso, di verificare che la procura sia stata rilasciata anteriormente (o contemporaneamente) alla notificazione del ricorso per cassazione, come richiesto dall’art. 365 c.p.c. (Cass. n. 10446/00). Tale inammissibilità ricorre anche se nella procura a margine o in calce alla sentenza impugnata si faccia espressa menzione nel ricorso, perchè nell’anzidetta ipotesi non è possibile il controllo che il conferimento del mandato sia stato anteriore o coevo alla notifica dell’atto di impugnazione (cfr. anche Cass. nn, 8801/99 e 3858/04). L’invalidità dell’atto, inoltre, sussiste indipendentemente dalla prova che la procura sia stata rilasciata anteriormente alla notifica del ricorso e, incidendo sulla validità del rapporto processuale, deve essere rilevata d’ufficio, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall’eccezione della parte interessata (Cass. n. 17765/05).

1.2. – La circostanza che, nella fattispecie, la procura stesa in calce alla copia notificata della sentenza d’appello rechi una data (12.1.2006) anteriore a quella di notificazione del ricorso (20.1.2006), non muta i termini della questione come sopra impostati, atteso che la data così apposta manca del requisito di certezza, non essendo nè certificata dalla cd. vera di firma ad opera del difensore, nè potendosene dedurre aliunde l’effettiva anteriorità rispetto al ricorso.

2. – Il quale ultimo, pertanto, va dichiarato inammissibile.

3. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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