Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26834 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26834 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 7509-2009 proposto da:
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in

h

aPtt,

persona del ITU-gale rapprpsent2ple2L2L__temEc13
elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA IV NOVEMBRE

144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
2013

LUIGI, FAVATA EMILIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2963

contro

D’EMILIO ROBERTO DMLRRT64C21L194S;
– intimato –

Data pubblicazione: 29/11/2013

Nonché da:
D’EMILIO ROBERTO C.F. DMLRRT64C21L194S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO 10, scala L,
presso IL SIG. ROMOLO CIPRIANI, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIALLORETO GIUSEPPE, giusta delega in

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1801/2008 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 13/01/2009 R.G.N.
1076/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;
udito

l’Avvocato ROMEO LUCIANA per delega LA

PECCERELLA LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione,
rigetto del ricorso incidentale.

atti;

R.G. n. 7509/09
Ud.22.10.13
INAIL c. D’Emilio

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 13.1.09 la Corte d’appello dell’Aquila, in totale riforma
della pronuncia del Tribunale di Chieti, condannava l’INAIL a pagare a Roberto
D’Emilio la rendita per malattia professionale (una allergopatia) nella misura del

7%.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INAIL affidandosi a due motivi, poi
ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.
Roberto D’Emilio resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale basato su
un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. si riuniscono i due ricorsi in quanto aventi ad
oggetto la medesima sentenza.

2- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 74 d.P.R. n. 1124/65 per avere la Corte territoriale liquidato la
rendita, ragguagliata al 7%, nonostante che l’inabilità così accertata fosse inferiore a
quella minima indennizzabile ai sensi della normativa vigente all’epoca della
denuncia come indicata nell’atto introduttivo del giudizio (1999), normativa che
prevedeva il diritto alla rendita soltanto per inabilità pari o superiori al 10%.
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa
applicazione dell’art. 13 d.lgs. n. 38/2000 perché, avendo in realtà il D’Emilio
presentato la denuncia all’INAIL nel 2002, come pacificamente risultante dalla
stessa documentazione allegata al ricorso, gli sarebbe spettato solo l’indennizzo e
non la rendita.
Su tale motivo concorda, in sostanza, anche l’unico motivo del ricorso incidentale
del D’Emilio.

3- I due motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente perché
connessi.

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R.G. n. 7509/09
Ud.22.10.13
INAIL c. D’Emilio

Si premetta che nell’interpretazione della domanda bisogna tenere conto anche
della documentazione allegata al ricorso (cfr., ex aliis, Cass. n. 17947/06), sicché
non è decisivo il fatto che, per mero errore materiale, nell’atto introduttivo di lite sia
indicata una diversa data di denuncia all’INAIL.

D’altronde, entrambe le parti concordano sul fatto che, in realtà, la denuncia del
D’Emilio è stata presentata non già nel 1999 (come — appunto – erroneamente
indicato in ricorso), bensì nel 2002.
Ciò comporta l’applicazione, ratione temporis, dell’art. 13 d.lgs. n. 38/2000, il cui
co. 20 lett. a) prevede che l’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore
al 6% ed inferiore al 16% (come nel caso di specie) sia erogato in capitale e non in
rendita.
È appena il caso di aggiungere che, contrariamente a quanto sembra ventilare
l’INAIL nelle proprie difese, la domanda di liquidazione dell’indennizzo in capitale
per le menomazioni dell’integrità psico-fisica pari o superiori al 6% ed inferiori al
16%, è implicita nella domanda di riconoscimento del diritto alla rendita per
inabilità causata da menomazioni pari o superiori al 16%, di cui costituisce un
minus (cfr., ex aliis, Cass. 27.1.11 n. 2058).
Né rileva che nel ricorso introduttivo di lite l’assicurato abbia invocato o meno il
d.P.R. n. 1124/65 e non il d.lgs. n. 38/2000, dovendosi comunque seguire d’ufficio
— in virtù del principio iura novit curia la normativa applicabile ratione temporis,

come s’è detto.

4- In conclusione, il ricorso principale va accolto nei sensi innanzi chiariti, con
assorbimento di quello incidentale, per altro sostanzialmente coincidente con il
secondo motivo di ricorso dell’INAIL.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte
d’appello di Campobasso, che — esaminate le complete risultanze di causa – dovrà:
> applicare – in ragione dell’epoca della denuncia presentata dal D’Emilio
(2002) – l’art. 13 d.lgs. n. 38/2000, il cui co. 2° lett. a) prevede che
l’indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed
inferiore al 16% sia erogato in capitale e non in rendita;
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R.G. n. 7509/09
Ud.22.10.13
INAIL c. D’Emilio

> tenere presente che la domanda di liquidazione dell’indennizzo in capitale
è da considerarsi implicita nella domanda di riconoscimento del diritto alla
rendita per inabilità, di cui costituisce un minus;

P.Q.M.

La Corte,
riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e
cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di
Campobasso.
Così deciso in Roma, in data 22.10.13.

> liquidare le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

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