Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26833 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 25/11/2020), n.26833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 357/2020 proposto da:

O.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso degli avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA ARESI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 09/07/2019

R.G.N. 35382/2018.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Tribunale di Milano, con Decreto del 9 luglio 2019, ha respinto il ricorso proposto da O.M. avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Tribunale ha ritenuto – per quanto qui ancora interessa – che il richiedente lo status di rifugiato “non abbia lasciato il proprio Paese di origine per ragioni di natura persecutoria o quantomeno sono da escludere, nel suo racconto, credibili e fondati timori di subire attività persecutorie che potrebbero essere poste in essere nei suoi confronti”; circa la richiesta protezione sussidiaria il Tribunale ha considerato, sulla base delle informazioni acquisite, che in Edo State, regione di provenienza del ricorrente, fosse da escludere un danno grave derivante da uno stato di violenza indiscriminata e che, in merito alla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari, non fossero ravvisabili “indici di vulnerabilità che testimonino di una disparità tra la vita condotta nel TN e quella che il ricorrente – persona in età adulta – sembra aver condotto nel Paese di origine (dove aveva un lavoro quale “aiuto commerciante”)”;

3. per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia “violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 (scilicet: c.p.c.) in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3” criticando la valutazione di non credibilità effettuata dal Tribunale sull’assunto che “le valutazioni condotte dal giudice di primo grado si basano esclusivamente sulle dichiarazioni del ricorrente e nessuna iniziativa è stata intrapresa per approfondirle e verificarle”;

2. il motivo non merita accoglimento;

questa Corte è già reiteratamente intervenuta a chiarire quale sia ed in qual senso debba essere inteso il “ruolo attivo” nell’istruttoria della domanda che (l’autorità amministrativa e) il giudice del merito sono chiamati a svolgere in base al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in particolare comma 5 (per tutte v. Cass. n. 8905 del 2019);

al riguardo è stato precisato che tale “ruolo attivo” comporta in favore del richiedente l’attenuazione del principio dispositivo proprio del giudizio civile (senza preclusioni o impedimenti processuali) e si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, visto che l’allegazione deve essere adeguatamente circostanziata, essendo il richiedente tenuto a presentare “tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda”, ivi compresi “i motivi della sua domanda di protezione internazionale” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1 e 2), con la precisazione che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda medesima, sul piano probatorio; infatti, in mancanza di altro sostegno, le dichiarazioni del richiedente sono considerate veritiere soltanto, tra l’altro, “se l’autorità competente a decidere… ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi” (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5); pertanto, soltanto se il richiedente il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto l’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto può sorgere il potere-dovere del giudice di accertarli anche d’ufficio, mentre la suddetta cooperazione istruttoria non può riguardare le individuali condizioni del soggetto richiedente, perchè il giudice non può essere chiamato – nè d’altronde avrebbe gli strumenti per farlo – a supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, dovendo a tal riguardo soltanto effettuare la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 del già citato articolo (adde: Cass. n. 4006 del 2018; Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 3016 del 2019); nella stessa ottica, se la suindicata allegazione manca perchè il ricorrente non ha correttamente assolto l’onere di indicare i fatti che sono alla base della propria domanda, il giudice non può introdurli d’ufficio nel giudizio, non potendo utilizzare il proprio “ruolo attivo” nell’istruttoria della domanda per supplire alle deficienze probatorie dell’interessato (Cass. n. 19197 del 2015; Cass. n. 27336 del 2018; Cass. n. 3016 del 2019); d’altra parte, laddove taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, il giudice può considerarli “veritieri” soltanto se ritiene che il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e, quindi, sulla base dei riscontri effettuati, il richiedente sia, in linea generale, attendibile (D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, più volte richiamato);

qualora poi le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dalla disposizione testè citata ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice cui esso è devoluto e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. ex multis Cass. n. 30105 del 2018; Cass. n. 29279 del 2019; Cass. n. 8020 del 2020);

nel caso il Tribunale, perfettamente consapevole dei principi innanzi richiamati, ha scrutinato con accuratezza le dichiarazioni dell’istante, ritenendo “la narrazione assolutamente non credibile”, sicchè la doglianza proposta dal ricorrente costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone sufficiente spiegazione, neppure adeguatamente censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, novellato, così come dolorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte (sentt. nn. 8053 e 8054 del 2014);

3. il secondo motivo denuncia violazione di legge, ritenendo “erronea la valutazione condotta dal Tribunale…. quando asserisce che non sarebbe presente nel caso di specie il requisito del grave danno” ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, nonostante “la situazione socio-politica della Nigeria sia degenerata negli ultimi mesi”;

– 4. il motivo è inammissibile;

con esso si denuncia un preteso error in iudicando della Corte territoriale ma, come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicchè il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perchè è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti;

nella specie parte ricorrente, lungi dall’individuare un errore di diritto che sarebbe stato compiuto dal Tribunale, piuttosto eccepisce nella sostanza che i giudici del merito non avrebbero riscontrato in fatto in Edo State una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata tale da legittimare la concessione della protezione richiesta, il che riguarda una quaestio facti che non può essere esaminata in questa sede di legittimità;

5. conclusivamente il ricorso va rigettato; nulla va liquidato per le spese in quanto il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

 

 

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