Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26833 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 21/10/2019), n.26833

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20402/17 proposto da:

O.K., elettivamente domiciliato a Reggio Calabria, v. G.

Spagnolio n. 12/B, presso l’avv. Domenico Campolo che lo difende per

procura apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Reggio Calabria;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di pace di Reggio Calabria 27.7.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 settembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.K., cittadino (OMISSIS), ha impugnato dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Reggio Calabria il 21.6.2017, n. 2017/206.

Con decreto 27.7.2017 il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da O.K. con ricorso fondato su tre motivi.

L’amministrazione non si è difesa.

2. Con ordinanza interlocutoria 26.2.2019 n. 5680 questa Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di acquisire il fascicolo d’ufficio, necessario per l’esame del terzo motivo di ricorso.

Evaso tale incombente, la causa è stata fissata e trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 20.9.2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il terzo motivo di ricorso.

1.1. Va esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276 c.p.c., il terzo motivo di ricorso, col quale viene denunciato un error in procedendo.

Deduce il ricorrente, con tale censura, che il Giudice di pace si sarebbe pronunciato su un decreto di espulsione diverso da quello da lui effettivamente impugnato, oggetto dell’impugnazione.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato.

Il Giudice di pace di Reggio Calabria ha preso in esame e deciso il r

decreto di espulsione datato 21.6.2017 emesso dal Prefetto di Reggio Calabria, come risulta dal fascicolo d’ufficio (vedasi, in particolare, l’annotazione sulla copertina), e dalla circostanza che gli avvisi di cancelleria sono stati indirizzati giustappunto alla prefettura di Reggio Calabria.

Costituisce dunque un mero lapsus calami la circostanza che a p. 1 del decreto qui impugnato il Giudice di pace faccia riferimento ad un provvedimento emesso dalla “prefettura di Roma”.

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione del provvedimento nella sua lingua, il georgiano.

2.2. Il motivo è infondato.

Il decreto di espulsione nel caso di specie risulta essere stato tradotto in inglese; nel verbale di notifica dello stesso si legge che la mancata traduzione in georgiano fu dovuta alla indisponibilità, nella prefettura di Reggio Calabria, di traduttori.

Ciò posto in fatto, si rileva in diritto che nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico il principio secondo cui la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua nota all’interessato comporta la nullità del provvedimento di espulsione a meno che l’ufficio non attesti l’impossibilità di traduzione (ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 23216 del 16/11/2005, Rv. 584237-01): attestazione, per quanto detto, presente nel nostro caso.

Lo stabilire, poi, se per la prefettura di Reggio Calabria fosse o non fosse impossibile disporre di interpreti della lingua georgiana è ovviamente un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2.

Nella illustrazione del motivo sostiene che il decreto di espulsione si sarebbe dovuto dichiarare nullo, perchè sottoscritto da un viceprefetto con funzioni vicarie, in quanto tale privo del potere di adottare quel provvedimento.

3.2. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., dal momento che trascura completamente di confrontarsi col consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “è legittimo il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), che sia stato emesso e sottoscritto dal vice prefetto vicario, anzichè dal prefetto, a nulla rilevando la mancanza dell’espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, in quanto questi può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni ed attribuzioni” (Sez. 6-1, Ordinanza n. 18540 del 21/09/2016, Rv. 641170-01; nello stesso senso, Sez. 6-1, Ordinanza n. 7873 del 29/03/2018, Rv. 648277-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 28330 del 28/11/2017, Rv. 646780-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18540 del 21/09/2016, Rv. 641170-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2664 del 22/02/2012, Rv. 621304-01).

E’ ben vero che secondo Sez. 6-1, Ordinanza n. 19689 del 07/08/2017, Rv. 645473-01 “è illegittimo e, quindi, suscettibile di annullamento, il decreto di espulsione dello straniero dallo Stato, emesso dal vice prefetto aggiunto in assenza di delega del prefetto”.

Ma questo principio non viene in rilievo nel nostro caso, per due ragioni.

In primo luogo, perchè la decisione appena riguardata aveva ad oggetto un provvedimento di espulsione adottato da un viceprefetto aggiunto privo di delega, il quale è figura ben diversa dal viceprefetto vicario che ha invece adottato il provvedimento oggetto del presente giudizio.

Il viceprefetto aggiunto, infatti, non è un sostituto del prefetto, ma una delle tre qualifiche in cui si articola la carriera prefettizia (e cioè prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto: cfr. D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, artt. 2 e 34), il quale non ha ope legis funzioni varie del “vicarie” prefetto, se non gli sono espressamente attribuite con delega ad hoc (D.Lgs. n. 139 del 2000, art. 34; cfr. altresì la Tabella “B” allegata sub n. 2 al suddetto D.Lgs.). Il viceprefetto vicario, invece, è per legge il “vicario del titolare” dell’Ufficio territoriale del governo (D.Lgs. n. 139/00, Allegato 2).

In secondo luogo, il principio affermato da Cass. 19689/17, cit., non può essere invocato nel presente caso in quanto è onere di chi invoca la nullità di un provvedimento amministrativo dimostrarne il fatto costitutivo, e cioè l’assenza di delega in capo al funzionario che ha adottato il provvedimento amministrativo in asserita carenza di potere, in virtù della generale presunzione di legittimità dell’atto amministrativo (in tal senso, Sez. 2, Ordinanza n. 20972 del 22/08/2018, Rv. 650028-01). Prova che, nel caso di specie, mai fu offerta dall’odierno ricorrente.

4. Le spese.

4.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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