Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26832 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26832 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 20254-2008 proposto da:
CULICCHIA GIANCARLO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO AFELTRA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2013
2910

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’

Data pubblicazione: 29/11/2013

& PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato
SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 135/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 30/01/2008 R.G.N. 544/2006;

udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

20254.08

Udienza 17 ottobre 2013

Pres. P. Stile
Rel. V. Di Cerbo

Sentenza
La Corte

1.

La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di prime cure, ha rigettato la
domanda, proposta da Giancarlo Culicchia nei confronti di Poste Italiane s.p.a., avente
ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro
stipulato dalla società suddetta con il ricorrente in primo grado.

2.

Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso illustrato da
memoria; Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso, pure illustrato da
memoria.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

Come si evince dalla sentenza impugnata il Culicchia è stato assunto con contratto a
termine, protrattosi dal 8 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002. Il contratto conteneva la
seguente clausola giustificatrice dell’apposizione del termine: sostenere il livello del

servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in
fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001,
11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 che prevedono il
riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società.
5.

La Corte territoriale, premesso che il contratto in esame rientrava, ratione temporis,
nell’ambito di applicazione dell’art. del d.lgs. n. 368 del 2001, ha rilevato che
dall’esame dei suddetti accordi si desume che le stesse parti sociali hanno riconosciuto
la sussistenza di una fase transitoria caratterizzata da un’esigenza organizzativa
oggettiva legittimante l’attivazione di contratti a tempo determinato, in particolare
con riferimento alla posizione degli addetti al recapito posta. Da ciò ha desunto
l’esistenza di un nesso causale fra la situazione aziendale e l’assunzione a termine in
esame, concernente lo svolgimento delle mansioni di addetto al recapito della posta
(portalettere). Da qui la conclusione della legittimità del termine apposto al contratto

de quo.
6.

Con il primo motivo il ricorrente censura la statuizione sulla legittimità del termine
apposto al contratto in esame denunciando la sussistenza di un vizio di motivazione
relativamente a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito, in buona
sostanza, dalla mancanza di specificità delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del
termine e dalla mancanza di collegamento causale con la specifica assunzione.

3

Rilevato che

Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
1362 e segg. nonché dell’art. 2697 cod. civ., dell’accordo collettivo 17 ottobre 2001 e
dell’art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001. Deduce, in particolare, l’erronea interpretazione, da
parte della Corte territoriale, dell’accordo collettivo sopra citato il quale, secondo la
tesi prospettata dal ricorrente, non potrebbe fondare un’ipotesi oggettiva di ricorso al
contratto a termine. Sotto altro profilo sostiene la mancanza della prova relativa al
nesso causale fra la situazione aziendale e la specifica assunzione a termine della quale
si discute allegando altresì che tale prova era a carico del datore di lavoro.

8.

Con il terzo motivo il ricorrente censura la statuizione sulla legittimità del termine
denunciando la sussistenza di un vizio di motivazione relativamente a un fatto
controverso costituito dalla vigenza, all’atto dell’assunzione, dell’accordo 17 ottobre
2001. Deduce che tale accordo prevedeva che il processo di mobilità dovesse
considerarsi concluso nel giugno 2002 e quindi in epoca precedente la stipulazione del
contratto in esame.

9.

Le suddette censure che, in quanto intrinsecamente connesse, devono essere
esaminate congiuntamente, sono infondate e devono essere pertanto rigettate.

10. Questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052) si è ripetutamente
pronunciata su fattispecie analoghe affermando i seguenti principi che devono essere
in questa sede pienamente ribaditi: il quadro normativo che emerge a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del
sistema rigido previsto dalla legge n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle
fattispecie legittimanti — e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole
generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema, al fine di non cadere
nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione,
costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di
specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo adottate. L’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce
una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al
contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze
aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da
fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso
indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze
riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della
motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto,
tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il
concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma
obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere
calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di
elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo
criteri di congruità e ragionevolezza.
11. Nel caso di specie appare congrua la valutazione effettuata dal giudice di merito che ha
dichiarato, sulla base di una motivazione sufficiente e priva di vizi logici, la legittimità
del termine apposto al contratto di lavoro in esame avendo implicitamente ritenuto la
4

7.

del nesso causale fra situazione aziendale quale emergeva dagli accordi collettivi
richiamati nel contratto individuale. Sotto questo specifico profilo la sentenza in
esame ha correttamente applicato i principi enunciati da questa Corte di legittimità
con riferimento a fattispecie nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di
contenuto analoghe a quelle utilizzate nel caso in esame (cfr. Cass. 1 febbraio 2010 n.
2279; Cass. 27 aprile 2010 n. 10033; Cass. 25 maggio 2012 n. 8286); con tali sentenze
la S.C. ha precisato che la specificazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del
termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il
riferimento “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti quali, come nel
caso di specie, gli accordi collettivi richiamati dallo stesso contratto individuale.
12 Ciò premesso deve osservarsi che, in presenza di una motivazione adeguata,
l’interpretazione dei suddetti accordi aziendali è insindacabile in questa sede di
legittimità. Analogamente deve rigettarsi la censura attinente alla statuizione
concernente la prova della sussistenza del nesso di causalità tra la situazione aziendale
e l’assunzione in esame. Tale statuizione costituisce infatti il frutto di una valutazione
di merito insindacabile in questa sede di legittimità in quanto correttamente motivata.
In particolare non può essere attribuito valore decisivo al contenuto dell’accordo
menzionato nel terzo motivo di ricorso, atteso che la motivazione della sentenza
impugnata fa riferimento ad una molteplicità di accordi con i quali la data di
completamento del processo di mobilità concordato fra le parti è stata individuata nel
31 ottobre 2002 e quindi in epoca successiva a quella della decorrenza del contratto in
esame.
13. Da ultimo deve considerarsi inconferente e quindi inammissibile la censura basata
sulla violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 368 del 2011, norma rimasta del tutto estranea,

ratione temporis, alla fattispecie in esame.
14. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.
15. Al rigetto del ricorso, consegue, per il principio della soccombenza, che le spese del
presente giudizio vengano poste a carico di parte ricorrente nella misura, liquidata in
dispositivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012 n. 140
(entrato in vigore il 23 agosto 2012) emanato ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012
convertito in legge n. 27 del 2012.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in Euro 100,00 per esborsi oltre Euro 3500 (tremilacinquecento) per
compensi professionali e oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.

sussistenza del requisito della specificità in relazione alla clausola giustificatrice ed
avendo esplicitamente esaminato e positivamente risolto il problema della sussistenza

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