Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26832 del 22/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 22/09/2016, dep.22/12/2016),  n. 26832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5773/2015 proposto da:

B.M., M.C., M.D.,

rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avvocato Antonina Fundarò;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– resistente –

avverso il decreto n. 731/2014 della Corte d’appello di

Caltanissetta, depositato il 25 giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

settembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso depositato il 10 settembre 2012 presso la Corte d’appello di Caltanissetta, B.M., M.C., M.D., chiedevano la condanna del Ministero della giustizia al pagamento di un indennizzo per la irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Palermo e poi dinnanzi alla Corte d’appello della medesima città, iniziato con atto di citazione notificato il 27 giugno 2002, ancora pendente in appello alla data della domanda;

che l’adita Corte d’appello riteneva che il giudizio presupposto, che alla data della domanda aveva avuto una durata di dieci anni e due mesi, avesse avuto una durata irragionevole – detratti i cinque anni di durata ragionevole per il primo grado e per il grado di appello, nonchè cinque mesi per stasi processuale – di quattro anni e nove mesi, in relazione alla quale liquidava un indennizzo di Euro 4.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti, facendo applicazione del criterio di 750,00 Euro per i primi tre anni e di 1.000,00 Euro per ciascuno degli anni successivi);

che la Corte d’appello, infine, compensava per metà le spese del giudizio in considerazione dell’accoglimento solo parziale della domanda;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso affidato a due motivi;

che il Ministero della giustizia non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale discussione in pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata;

che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, artt. 6 e 13 della CEDU e art. 111 Cost., violazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., dolendosi della erronea detrazione dalla durata complessiva del giudizio presupposto di due anni per il grado di appello, pur se, al momento della domanda di equa riparazione, il giudizio di appello era pendente da soli quarantadue giorni;

che con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014 (n. 55), art. 4, comma 2, dolendosi della mancata applicazione dell’aumento di cui alla citata disposizione;

che con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rilevando che erroneamente la Corte d’appello ha compensato per metà le spese di lite sul presupposto di una soccombenza reciproca in realtà insussistente;

che il primo motivo di ricorso è fondato, atteso che la Corte d’appello ha errato nel detrarre dalla durata complessiva del giudizio presupposto alla data della domanda il segmento di due anni per la durata ragionevole del grado di appello, pur se a tale data il detto giudizio era stato appena iniziato con notificazione del 31 luglio 2012;

che il secondo motivo è infondato, atteso che il D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, prevede unicamente la possibilità, nel caso in cui il difensore assista due o più parti aventi la medesima posizione, di aumentare il compenso del 20% per ciascuna parte sino alla quinta;

che, invero, la previsione della facoltà per il giudice di disporre l’aumento del 20% e non l’obbligo, esclude che possa denunciarsi in sede di legittimità la violazione della citata disposizione per il mancato esercizio di detta facoltà;

che il terzo motivo è fondato, alla luce del principio per cui “nel procedimento d’equa riparazione disciplinato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, la liquidazione dell’indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l’applicazione, da parte del giudice, di un moltiplicatore annuo diverso da quello invocato dall’attore, non integra un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, poichè, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l’indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l’ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il petitum della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l’esercizio di un potere ufficioso di liquidazione” (Cass. n. 14976 del 2015);

che dunque, accolto il primo e il terzo motivo e rigettato il secondo, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione ai motivi accolti;

che, tuttavia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, provvedendosi in questa sede a liquidare un indennizzo ragguagliato ad una irragionevole durata di sei anni e nove mesi, sulla base del criterio di liquidazione già applicato, senza contestazioni sul punto, dalla Corte d’appello, e ad elidere dal decreto impugnato la statuizione di compensazione delle spese;

che il Ministero della giustizia va quindi condannato al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 6.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito, come già liquidate dalla Corte d’appello, senza la disposta compensazione parziale;

che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, per dichiarato anticipo.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigetta il secondo; cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di Euro 6.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito, come liquidate dalla Corte d’appello; condanna altresì il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.150,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie e agli accessori di legge; dispone la distrazione delle spese, come liquidate, in favore del difensore della ricorrente, per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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