Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26832 del 14/12/2011

Cassazione civile sez. II, 14/12/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 14/12/2011), n.26832

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20764-2006 proposto da:

PROVINCIA FIRENZE in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16,

presso lo studio dell’avvocato BONAIUTI DOMENICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GUALTIERI STEFANIA con procura speciale n. 3552

del 22/9/2011;

– ricorrente –

contro

I.M., I.P., in proprio e nella qualità di

soci della Ditta F.lli IOVINE snc di IOVINE MARIANNA &

C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CATANZARO 9, presso lo studio

dell’avvocato PAPADIA ALBERTO MARIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato RENIERI ANDREA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 106/2005 del TRIBUNALE di FIRENZE SEDE

DISTACCATA di EMPOLI, depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12710/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato CHIABOTTO Susanna, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GUALTIERI Stefania, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportarsi ed insiste;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del primo

motivo di ricorso assorbimento del secondo motivo e condanna alle

spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Firenze ha accolto l’opposizione proposta da I.M. e I. P. avverso tre ordinanze ingiunzioni, con cui la Provincia di Firenze aveva irrogato loro sanzioni pecuniarie, per avere la s.n.c. Ditta ISA Amianto dei F.lli Iovine, della quale erano soci, effettuato trasporti di rifiuti senza il prescritto formulario. La decisione si basa su due concorrenti ragioni: “1) perchè trattandosi di una s.n.c. (società di persone) la sanzione va irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto; 2) perchè va dichiarato estinto per decorrenza dei termini di cui alla L. 689 del 1981, art. 14 il procedimento posto in essere dalla Provincia”.

La Provincia di Firenze ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, poi illustrati anche con memoria. I.M. e I.P. si sono costituiti con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione la Provincia di Firenze deduce che il Tribunale si è discostato dal principio, costantemente enunciato da questa Corte, secondo cui i soci di una società di persone, essendo tenuti ad adempiere gli obblighi posti a carico dell’ente cui appartengono e a vigilare sulla loro osservanza, vanno ritenuti responsabili dei comportamenti omissivi con cui quegli obblighi vengono violati.

La doglianza non può essere accolta, poichè la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente si riferisce a omissioni (come in particolare il mancato versamento di contributi previdenziali e assistenziali) alle quali ogni socio, in quanto dotato di poteri di amministrazione, può – e deve – ovviare, verificando che l’incombente sia stato adempiuto e provvedendovi altrimenti egli stesso. Ma nella specie una tale possibilità di effettivo e concreto intervento non può essere ravvisata, essendo incontroverso tra le parti che si è trattato di trasporti di rifiuti prelevati da un cantiere dove il formulario avrebbe dovuto essere compilato e consegnato al conducente del veicolo (rimasto ignoto), il quale è stato l’autore materiale della violazione. La semplice qualità di I.M. e I.P. di soci della s.n.c. Ditta ISA Amianto dei F.lli Iovine, quindi, non è circostanza idonea ad attribuire senz’altro a loro la commissione dell’infrazione, in mancanza di elementi – che nel ricorso non vengono in alcun modo indicati da cui desumere che effettivamente ne fossero stati coautori, sia pure soltanto sotto il profilo di un concorso puramente morale.

Disatteso pertanto il primo motivo di ricorso, perde rilievo il secondo, con il quale si censura l’altra delle rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, ognuna delle quali è autonomamente idonea a giustificare l’accoglimento dell’opposizione proposta da I.M. e I.P..

Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna della ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.000,00 Euro per onorari con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2011

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