Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26831 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 26831 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 24858-2009 proposto da:
TRENITALIA SPA C.F. 01585570851, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
2842

contro

BINETTI ANNAMARIA C.F. BNTNMR53L66A662M, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio
dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 29/11/2013

difende giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 902/2009 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 03/03/2009 r.g.n. 5004/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega
CONSOLO GIUSEPPE,
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ROMANO GIULIO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

d

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3 marzo 2009 la Corte d’appello di Bari, in riforma della
sentenza del Tribunale di Bari del 29 maggio 2007, ha condannato Rete
Ferroviaria Italiana s.p.a. al pagamento in favore di Binetti Anna Maria
della somma di E 330,86 a titolo di buoni pasto quantificati nella misura di

dipendente di Rete Ferroviaria Italiana iha svolto le mansioni di Informatore
al Pubblico osservando turni rotativi dalle ore 14 alle ore 22, dalle ore 22
alle ore 6 e dalle ore 6 alle ore 14. La Corte territoriale ha motivato tale
pronuncia di accoglimento interpretando le norme contrattuali regolanti la
concessione dei buoni pasto in questione, nel senso che, allorché i turni di
servizio impediscono di consumare i pasti nelle fasce orarie 12 — 14 e 19 —
21 il lavoratore ha diritto al buono pasto indipendentemente dalla distanza
dell’abitazione dal luogo di lavoro che rileva solo nella distinta ipotesi di
doppio turno giornaliero mattutino e notturno in cui il lavoratore ha
difficoltà di rientro nella propria abitazione per consumare i pasti stessi.
Trenitalia s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la Binetti che eccepisce preliminarmente il difetto
di legittimazione attiva di Trenitalia essndo stata le sentenza impugnata
pronunciata nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso
sollevata dalla resistente con riferimento alla carenza di legittimazione
attiva in capo a Trenitalia s.p.a. essendo stata la sentenza impugnata
pronuncia nei confronti del diverso soggetto Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
L’eccezione non è fondata in quanto la procura alle liti è stata regolarmente

/(

55 relativi al periodo 17 luglio — 30 novembre 2003 in cui la Binetti,

conferita da Rete Ferroviaria Italiana soggetto legittimato a proporre
ricorso per cassazione in quanto parte nel giudizio di appello, per cui la
diversa intestazione che appare in epigrafe del ricorso è evidente frutto di
errore materiale che non incide sulla validità dell’atto né compromette in
alcun modo il diritto di difesa della controparte.

del CCNL del 16 aprile 2003 in relazione agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. ex
art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la Corte
territoriale avrebbe erroneamente interpretato le norme contrattuali che
disciplinano l’erogazione dei buoni pasto che, contrariamente a quanto
ritenuto dal giudice dell’appello, prevederebbe il requisito della difficoltà
di raggiungere la propria abitazione anche per l’ipotesi, invocata dal
lavoratore nel caso in esame, in cui il turno di servizio comprende le fasce
orario concordate per la consumazione dei pasti.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
19, comma 1 lettera B e C del CCNL del 16 aprile 2003 in relazione agli
artt. 1362 e 1363 cod. civ. ex art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. In
particolare si assume che la previsione contrattuale secondo cui il diritto al
pasto è riconosciuto comunque allorché il turno comprende interamente la
fascia oraria 11,30 — 14,30 e/o la fascia 18,30 — 21,30 si applicherebbe
esclusivamente al personale addetto alla condotta e scorta dei treni, quale
quid pluris rispetto al rimanente personale.
Il ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare più volte,
anche in fattispecie analoga a quella ora in esame e relativa a
riconoscimento di tickets restaurant da parte delle Ferrovie (Cass. 17
giugno 2005 n. 13067, ma anche Cass. 23 agosto 2006 n. 18377), che
l’interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è
censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione

L

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 19,

dei canoni legali di ermeneutica contrattuale; le censure basate sulle
suddette violazioni devono essere tuttavia specifiche, con indicazione dei
singoli canoni ermeneutici violati e delle ragioni della asserita violazione,
mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l’obiettiva
insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda
esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l’equilibrio
dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non
potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per
cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di
merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa
interpretazione ritenuta corretta dalla parte. In questo caso la ricorrente si è
appunto limitata a proporre una diversa interpretazione delle norme
contrattuali senza contestare la violazione dei canoni legislativi di tale
interpretazione, investendo quindi, una scelta interpretativa riservata al
giudice del merito e proponendone una diversa in modo inammissibile in
sede di legittimità.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna/ibricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in €
100,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori
di legge da distrarsi in favore dell’avv. Pasquale Nappi antistatario.
Così deciso in Roma ilfl ottobre 2013.

l’interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA