Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26831 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 21/10/2019), n.26831

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12767/17 proposto da:

A.B. (o B.), elettivamente domiciliato a Parma,

Vicolo dei Mulini n. 6, presso l’avv. Claudio Defilippi, che lo

difende per procura apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Parma 11.1.2017, n. 4;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20 settembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Prefetto di Parma con provvedimento 27.7.2016 ordinò l’espulsione di A.B., cittadino marocchino, in quanto privo di un regolare titolo legittimante il soggiorno in Italia.

A.B. ha impugnato il suddetto provvedimento espulsivo dinanzi al Giudice di Parma.

Il Giudice di pace di Parma con ordinanza 11.1.2017 n. 4 ha rigettato il ricorso, non ravvisando alcuna irregolarità nel decreto di espulsione.

La suddetta ordinanza è stata impugnata per cassazione da A.B. con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria; l’Amministrazione non si è difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 28-31; artt. 29 e segg. Cost.; artt. 3 e segg. della convenzione di New York sui diritti del fanciullo; della “Direttiva 2003/86/CE” tout court e dell’art. 8 CEDU.

Nella illustrazione del motivo sostiene di avere tre figli minorenni (dei quali non è indicata l’età, limitandosi il ricorrente a dichiarare che essa è “tenerissima”), e che pertanto egli non poteva essere espulso, poichè il suo allontanamento dai figli avrebbe nuociuto sia al loro diritto di avere una famiglia con due genitori; sia al loro sviluppo psicofisico; altrettanto nocivo per essi, prosegue il ricorrente, sarebbe il loro sradicamento dalla realtà italiana per seguire il padre in Marocco.

1.2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6.

Esso infatti, in violazione della norma suddetta, non espone:

-) quale fosse il contenuto del decreto di espulsione;

-) per quali motivi era stato impugnato dinanzi al Giudice di pace. Ciò impedisce, ex art. 366 c.p.c., n. 6, di stabilire se la doglianza proposta col primo motivo sia nuova o meno.

1.3. Ad abundantiam vuole comunque questa Corte rilevare che il motivo, ove se ne fosse potuto esaminare il merito, sarebbe stato manifestamente infondato.

Nessuna norma di legge, infatti, vieta l’espulsione di chi abbia figli minori, salvo il caso in cui la persona da espellere sia l’unica ad avere cura del minore.

Questa Corte, infatti, ha già stabilito che la norma d’indirizzo generale di cui all’art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, richiamata dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 28), prescrive sì che gli Stati vigilino affinchè il minore non sia separato dai genitori, ma fa comunque salva l’ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte. Pertanto, “nel caso in cui lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sè recessive rispetto all’interesse, pur preminente, del fanciullo” (Sez. 1, Sentenza n. 4197 del 19/02/2008, Rv. 602385-01).

Anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha ammesso che “in circostanze eccezionali, uno Stato membro può adottare una misura di espulsione (del genitore d’un minore residente nello stato membro, n.d.e.), a condizione che essa sia fondata sulla condotta personale di detto cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della società di detto Stato membro, e che si basi su una presa in considerazione dei diversi interessi esistenti, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare”(CGUE 13.9.2016, in causa C-304/14, Secretary of State).

Nella motivazione di tale sentenza si afferma, inoltre, che di un pregiudizio al minore possa discorrersi solo quando l’espulso ne aveva la “cura esclusiva”, il che nel presente giudizio non è mai stato neanche allegato, prima ancora che dimostrato.

1.4. Nè giova alla tesi del ricorrente il disposto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 31, erroneamente da questi invocato.

Tale norma infatti, non proclama alcun divieto di espulsione dello straniero che abbia figli minori, ma stabilisce il ben diverso principio per cui il figlio minore dello straniero segue la condizione giuridica del genitore solo se quest’ultimo sia “regolarmente soggiornante”.

Il comma 3 di tale norma, poi, non sancisce affatto un divieto di espulsione dello straniero che abbia figli minori, ma disciplina il ben diverso istituto dell’autorizzazione all’ingresso del genitore di un minore già residente in Italia, “per un tempo determinato”, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore: ma a parte il fatto che a rilasciare tale autorizzazione è competente il Tribunale per i minorenni e non il Giudice di pace, essa nel caso di specie non risulta mai rilasciata.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9.

Sostiene che il decreto di espulsione che lo ha colpito sarebbe illegittimo perchè:

-) non è stata valutata in concreto la sua pericolosità sociale;

-) non ha tenuto conto dello stato di gravidanza della moglie.

2.2. Anche questo motivo è inammissibile per varie ragioni:

a) in primo luogo è inammissibile perchè difetta di decisività: è lo stesso ricorrente, infatti, a dichiarare che l’espulsione è stata adottata “anche” a causa dei suoi precedenti penali (così il ricorso, p. 9). Se dunque l’espulsione si fondava sia sulla commissione di reati, sia su altre ragioni, l’eventuale insussistenza della prima ragione non travolgerebbe le altre;

b) in secondo luogo il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6: il ricorso infatti non riferisce in modo chiaro il contenuto del provvedimento di espulsione, nè le ragioni per le quali venne impugnato dinanzi al Giudice di pace;

c) infine, il motivo è inammissibile perchè lamenta la violazione d’una norma (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, comma 4) della quale il Giudice

d pace non ha fatto, e non doveva fare, applicazione: tale norma riguarda infatti i soggiornanti di lungo periodo, mentre nel caso di specie è lo stesso ricorrente a riferire di avere goduto del permesso di soggiorno per meno di cinque anni (e dunque non era affatto titolare di alcun permesso di lunga durata).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 18.

Sostiene che il decreto di espulsione che lo ha colpito sarebbe nullo perchè privo della dichiarazione che era stato redatto in più originali.

3.2. Anche questo motivo è manifestamente inammissibile perchè totalmente nuovo, nè il ricorrente indica nel proprio ricorso quando ed in che termini la questione sia mai stata sollevata nella fase di merito.

4. Le spese.

4.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA