Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26830 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26830 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 21534-2009 proposto da:
KOLAY DILE KLYDLI66L602100G, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso lo studio
dell’avvocato D’INNOCENZO PAOLA, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2836

PROGETTO 96 COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. (già PROGETTO
96

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L.)05761591006,

già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE
CARROZZE 3, presso lo studio dell’avvocato GALLOTTI

Data pubblicazione: 29/11/2013

DAVIDE, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti e da ulrimo domiciliata presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE SUIPREMA DI CASSAZIONE;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 7797/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;

db..

udito l’Avvocato D’INNOCENZO PAOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 13/10/2008 R.G.N. 6562/05;

A

RG 21534-09

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione,ín riforma della sentenza del Tribunale di Roma, rigettava la

Progetto 96, diretta ad ottenere la condanna di detta cooperativa al
pagamento di differenze retributive relative alla sua prestazione
lavorativa svolta in qualità di addetta alle pulizie dal 17 febbraio 1999
al 27 dicembre 2001.

A base del decisum la Corte del merito poneva il rilievo fondante secondo
il quale in base alle risultanze istruttorie non poteva ritenersi
dimostrata la sussistenza di una rapporto di lavoro subordinato.

Avverso questa sentenza la lavoratrice ricorre in cassazione articolando
due censure.

Resiste con controricorso la parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione dell’art. 112 cpc
in relazione all’art. 360 n. 4 cpc, pone i seguenti quesiti:”se la
corretta articolazione delle richieste conclusive, costituenti il petitum
di un giudizio, deve consistere nella specifica espressa e chiara
indicazione dell’oggetto della richiesta e non già nella generica istanza
di accoglimento del gravame; se la formulazione delle conclusioni
nell’atto introduttivo di un giudizio d’impugnazione deve consistere nella

1

domanda di Kolay Dile, proposta nei confronti della Cooperativa sociale

espressa e specifica indicazione dell’oggetto richiesto ( ossia del bene
della vita tutelato) ovvero può anche consistere nella generica istanza di
accoglimento dell’appello e di riforma della impugnata sentenza senza
nulla esprimere in ordine alla specifica richiesta relativa alle avverse

In altri termini la ricorrente sostiene che, poiché nelle conclusioni
dell’atto di appello la controparte si è limitata a chiedere
l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata e non
anche il rigetto della domanda, il giudice di appello avrebbe violato
l’art. 112 cpc avendo in tal senso disposto.

La censura è infondata.

E’ orientamento di questa

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Corte che il principio della

corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112
cod. proc. civ. – che implica il divieto per il giudice di attribuire alla
parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non
trovi corrispondenza nella domanda – deve ritenersi violato ogni qual
volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri
alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione
causa petendi),

(petitum e

attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene

diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o
virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del
petitum,

rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo

. diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può
essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento

2

istanze e pretese”.

della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere,
introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da
quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda ( Cfr. per tutte
Cass. 26 ottobre 2009 n. 22595).

al denunciato art. 112 cpc non è sufficiente aver riguardo alle sole
conclusioni della domanda giudiziale ovvero dell’atto di appello in quanto
l’identificazione del

petitum

sostanziale deve essere operata con

riferimento all’atto giudiziale nel suo complesso ( Cass. 15 maggio 2003
n. 7585).

Consegue che il ricorrente per correttamente investire questa Corte della
questione in esame avrebbe dovuto prospettare la denuncia in esame con
riferimento non alle sole conclusioni dell’atto di appello, ma all’atto
nel suo complesso che, nella specie, non è trascritto, in adempimento del
principio di autosufficienza, nel ricorso.

Con il secondo motivo la ricorrente allega “contraddittorietà e/ o
insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo e controverso”.

Il motivo non è scrutinabile difettando il c.d. quesito di fatto.

E’ difatti giurisprudenza consolidata il principio secondo il quale
inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis cpc, per le cause ancora ad esso
soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione qualora non sia stato formulato il c.d.

quesito di fatto,

mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche

3

Tanto comporta che ai fini della verifica del rispetto della regola di cui

quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal
complesso della formulata censura, attesa la

ratio

che sottende la

disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di
accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di
comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso

24255).

In conclusione ricorso va rigettato

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in considerazione
delle opposte soluzioni cui sono pervenuti i giudici di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di
legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di Consiglio in data 9 ottobre 2013

Il Presidente

dal giudice di merito (per tutte da ultimo V. Cass. 18 novembre 2011 n.

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