Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26830 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/11/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 25/11/2020), n.26830

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21008/2016 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAPO

PELORO, 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI COSTANTINO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO MACCARRONE;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, e

LUCIA PUGLISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 648/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/06/2016; r.g.n. 1038/2013.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza del 19 giugno 2016, la Corte di appello di Catania, in accoglimento dell’appello proposto dall’INAIL, ha respinto la domanda avanzata da S.A. avente ad oggetto l’indennizzo D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13, per un danno biologico pari al 13% in conseguenza dell’infortunio occorsogli in data (OMISSIS);

a sostegno della propria decisione la Corte ha posto la fondatezza dell’eccezione di prescrizione avanzata dall’Istituto alla luce della sospensione della stessa per la definizione del procedimento amministrativo;

avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il S., affidandolo a due motivi;

resiste con controricorso l’Inail.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione delle sentenze della Corte di Cassazione n. 211 del 2015 e 17822 del 2011 poste a base della decisione mentre, con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2943 c.c., comma 4 e art. 2945 c.c.;

i due motivi, da trattarsi congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati e devono essere accolti;

secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 11928 del 2019, il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro e malattie professionali, di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112, resta sospeso, ex art. 111, comma 2, dello stesso D.P.R., per tutta la durata del procedimento amministrativo di liquidazione delle indennità e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell’istituto assicuratore;

ne consegue che il decorso dei termini per la liquidazione previsti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 111, comma 3, non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma rimuove la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, dando facoltà all’assicurato di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata;

alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche in relazione alle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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