Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2683 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22324/2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MARIA PAPPALARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO BISAGNA;

– ricorrente –

contro

S.A., T.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI,

rappresentati e difesi dagli avvocati SIMONE TODDE, FRANCESCO PAOLO

RUBINO, GIUSEPPE BONDI’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1172/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 18/07/2014 R.G.N. 2882/2011.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1172 pubblicata il 18.7.14, la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto da S.A. e T.M. (dichiarati contumaci in primo grado) e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado e rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Palermo;

2. la Corte territoriale ha ritenuto integrata la violazione dell’art. 140 c.p.c., sul rilievo che l’ufficiale postale, incaricato della consegna della raccomandata a.r. recante la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto presso la Casa Comunale, non avesse dato atto nell’avviso di ricevimento di essersi recato presso l’indirizzo dei destinatari, limitandosi ad attestare di avere proceduto al deposito dell’atto nell’ufficio postale, all’esito del quale, col l’ulteriore decorso di dieci giorni, si era verificata la compiuta giacenza;

3. ha escluso che potesse avere efficacia sanante della accertata nullità la successiva notifica del verbale ammissivo dell’interrogatorio formale, in quanto eseguita, sempre ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso un indirizzo diverso da quello in cui i signori S. e T. si erano all’epoca già trasferiti, come risultante dalla certificazione anagrafica in atti;

4. avverso tale sentenza C.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso S.A. e T.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso il sig. C.M. ha censurato la sentenza per violazione dell’art. 140 c.p.c., sul rilievo che la procedura notificatoria fosse stata pedissequamente seguita nel caso di specie, come risultante dalla relata di notifica, dall’avviso di deposito del plico presso l’ufficio postale nonchè dall’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito;

6. ha rilevato la non pertinenza, rispetto al caso in esame, della giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata (Cass. n. 13278 del 2013);

7. ha sostenuto come l’avviso di ricevimento, che costituisce parte integrante della relazione di notifica, riveste natura di atto pubblico e gode della fede privilegiata attribuita dall’art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale, mediante sottoscrizione dell’avviso di ricevimenti, attesti come avvenuti in sua presenza; con la conseguenza che il destinatario che contesti il contenuto dell’atto ha l’onere di impugnarlo mediante querela di falso, nel caso di specie non proposta;

9. il ricorso è infondato;

10. occorre premettere che la notifica di un atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., richiede il compimento di tre formalità: il deposito di copia dell’atto nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, l’affissione dell’avviso dell’eseguito deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione, ufficio o azienda del destinatario, e l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la “notizia” del deposito dell’atto nella casa comunale;

11. la Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in esame, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;

12. per effetto di tale pronuncia (anteriore alla sentenza d’appello oggetto del ricorso in esame), la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione; è quindi necessario che il notificante comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione, (Cass. n. 7809 del 2010);

13. occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo; difatti, l’avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005);

14. nel caso di specie, dall’esame degli atti processuali emerge che in data 16.6.2008 l’ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto i destinatari nè altre persone atte alla ricezione, ha depositato le copie del ricorso introduttivo di primo grado presso la Casa comunale, ha affisso gli avvisi del deposito alla porta dell’abitazione o ufficio dei destinatari ed ha spedito gli avvisi ai destinatari con raccomandate e con avviso di ricevimento diretto all’avv. Salvatore Giordano;

15. gli avvisi di ricevimento prodotti in atti recano l’attestazione di compiuta giacenza; nella parte dedicata alla “mancata consegna del plico al domicilio” non risulta barrata alcuna delle caselle relative alle ragioni della mancata consegna (rifiuto del destinatario o della persona abilitata, temporanea assenza del destinatario, irreperibilità del medesimo) ed è unicamente barrata la casella con la dicitura “plico depositato presso l’ufficio”;

16. gli avvisi di ricevimento non recano alcuna annotazione dell’agente postale sull’accesso presso il domicilio dei destinatari e sulle ragioni della mancata consegna, ma contengono la sola indicazione di deposito presso l’ufficio postale; con la conseguenza che la notifica non può dirsi perfezionata risultando apposta l’attestazione di “compiuta giacenza” all’esito di un procedimento notificatorio non svolto secondo tutti gli adempimenti previsti dal citato art. 140 c.p.c., come integrato dalla pronuncia della Corte Costituzionale;

16. per le considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con condanna di parte ricorrente, secondo il criterio di soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

17. ricorrono i ricorrono i presupposti di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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