Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2683 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. I, 05/02/2020, (ud. 20/09/2019, dep. 05/02/2020), n.2683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26824/2018 proposto da:

K.C.M., elettivamente domiciliato in Isernia, via

Farinacci n. 11, presso lo studio dell’avv. Elisa Angelone, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commiss Terr Protez Internaz Di Salerno Sez

Campobasso;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

09/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/09/2019 dal cons. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da K.C.M. cittadino ivoriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo declinato in tre censure riferite alle tre forme di protezione richieste.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a) nonchè insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto, erroneamente, il Tribunale di Campobasso si era limitato a riconoscere la fondatezza del rifiuto già espresso dalla competente Commissione territoriale che aveva esaminato la domanda dell’odierno ricorrente e l’aveva ritenuta inammissibile.

In particolare, con riferimento alla censura relativa al mancato riconoscimento dello status di rifugiato, il ricorrente ha ribadito il pericolo di essere esposto ad atti di persecuzione sufficientemente gravi da fondare il timore di perdere la propria vita, alla luce della propria vicenda personale e del contesto politico-sociale nel paese di provenienza del richiedente asilo; in riferimento alla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria, sulla base delle fonti informative, il ricorrente ha evidenziato il serio rischio di grave danno alla propria persona in caso di rimpatrio forzato, per la situazione di violenza indiscriminata esistente nel proprio paese. Anche in riferimento alla richiesta subordinata di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, il ricorrente ha dedotto i rischi insiti, in caso di rientro nel proprio paese d’origine, alla luce della perfetta integrazione nella comunità nazionale.

Il profilo di censura, sulla protezione internazionale maggiore è inammissibile, avendo il giudice del merito valutato la narrazione del richiedente asilo scarsamente credibile (v. p. 2 – in fondo – della sentenza impugnata), e tale ratio decidendi non è stata oggetto di censura, ed inoltre, il tribunale ha evidenziato come il richiedente ha affermato di non aver mai svolto attività politica e di non essere mai stato coinvolto in vicende politiche, cosicchè la situazione denunciata dal ricorrente non è attuale.

Il profilo di censura sulla protezione sussidiaria è infondato, avendo il giudice del merito accertato sulla base delle fonti informative a disposizione (Amnesty International 2014-2015), come le situazioni di conflitto armato sono cessate dopo le elezioni presidenziali del 2015, e nonostante le voci di nuove possibili tensioni nel paese, la missione dell’ONU è cessata nel giugno 2018.

Infine, la doglianza del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, è inammissibile, in via preliminare, perchè vengono svolte censure di merito, ed inoltre, perchè la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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