Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2683 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2683 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA

Ud. 21/11/17

sul ricorso proposto da
Perleka Anton, elettivamente domiciliato in Roma, via
Baiamonti 10 presso l’avv. Marco Casalini (p.e.c.
marcocasalini@ordineavvocatiroma.org , fax 06/37514695)
dal quale è rappresentato e difeso, per procura in calce al
ricorso;
– ricorrente nei confronti di
Ministero dell’Interno;
– intimato avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma, emesso il 30
dicembre 2016 e depositato il 10 gennaio 2017, R.G. n.
48218/2016;
2017

Data pubblicazione: 05/02/2018

k

Rilevato che
1.

Il Giudice di pace di Roma, con il provvedimento
menzionato in epigrafe, ha respinto l’impugnazione del
decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in
data 8 giugno 2016 nei confronti di Anton Perleka. Ha

destinatario di un decreto di espulsione con altro
nominativo ed è rientrato clandestinamente in Italia. Di
qui l’emissione, legittima, del nuovo decreto di
espulsione e la non pertinente impugnazione del
ricorrente che ha contestato le cosiddette esigenze di
celerità che consentono la deroga alla normativa
prevista per l’avvio di un procedimento amministrativo
e la valutazione e l’esame comparativo degli interessi
giuridicamente rilevanti del cittadino straniero a restare
in Italia.
2.

Ricorre per cassazione Anton Perleka che deduce
violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs n. 286/1998.
Ritenuto che

3.

Come specifica il ricorrente ad illustrazione dell’unico
motivo di ricorso la questione giuridica sottesa al
ricorso per cassazione è la seguente: se un precedente
penale possa di per sé ritenersi ostativo al rilascio o
rinnovo del permesso di soggiorno. Appare pertanto
evidente che il ricorrente oltre a non cogliere la ratio
,

rilevato il Giudice di pace che il ricorrente era già stato

decidendi della decisione del Giudice di pace ha
proposto una impugnazione non pertinente anche
rispetto al decreto di espulsione proponendo
irritualmente la questione del suo diritto a ottenere il
rilascio di un permesso di soggiorno che è

emesso nei suoi confronti.

4.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza
statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21

novembre 2017.
Il presidente
Magia Crilstiano

completamente estranea al provvedimento espulsivo

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