Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2683 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 04/02/2021), n.2683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23728-2019 proposto da:

L.S., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA SCHERA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1079/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.S., cittadino (OMISSIS), chiese alla Commissione Territoriale di Torino la domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.

1.1.Innanzi alla Commissione Territoriale sostenne di aver rapito i figli del leader del candidato dell’opposizione e di essere stato fermato dalla Polizia; in seguito allo scontro armato, riuscì a trarsi in salvo grazie ad i riti (OMISSIS), che impedirono ai proiettili di penetrare nel corpo. Dichiarò di avere timore di essere arrestato, in caso di rientro, e di non avere nemmeno il sostegno da parte della sua famiglia d’origine, che lo aveva allontanato dopo il fatto.

1.2. La domanda venne rigettata in sede amministrativa; l’opposizione fu respinta dal Tribunale ed il provvedimento di diniego venne confermato dalla Corte d’Appello di Torino.

1.3. La corte di merito ritenne che il motivo di gravame non coglieva la ratio decidendi in quanto l’appellante aveva censurato un’affermazione disancorata dal dato processuale – e cioè che non fosse verosimile che egli non conoscesse la struttura interna dell’esercito (OMISSIS) poichè svolgeva l’attività di cuoco mentre il giudice di primo grado non aveva svolto tale ragionamento nella motivazione della sentenza.

1.4. La corte di merito rigettò anche la richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari per difetto di specificità dei motivi.

2.Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso L.S. sulla base di due motivi.

2.1. Non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, sotto la rubrica “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto”, si denuncia la violazione del principio dell’attenuazione dell’onere probatorio in tema di protezione internazionale e della cooperazione istruttoria, previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in quanto la corte di merito non avrebbe verificato l’appartenenza del ricorrente al gruppo degli oppositori al governo locale, nè le condizioni carcerarie, caratterizzate da gravi violazioni dei diritti umani.

2. Con il secondo motivo di ricorso, “sotto la rubrica carenza di istruttoria e motivazione”, si deduce l’omesso esame delle condizioni della Nigeria, con particolare riferimento all’esistenza di un conflitto generalizzato e di una sistematica violazione dei diritti umani.

2.1. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

2.2. Il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi. In particolare ha osservato che il primo motivo d’appello non coglieva la ratio decidendi posta dal primo giudice a fondamento della statuizione di non credibilità del racconto. Secondo la corte di merito, l’appellante aveva censurato un’affermazione disancorata dal dato processuale, perchè in nessuna parte della sentenza di primo grado era stato affermato che il ricorrente appartenesse all’esercito (OMISSIS) e svolgesse l’attività di cuoco; ne conseguiva l’inammissibilità, per violazione dell’art. 342 c.p.c. del motivo d’appello.

2.3. Parimenti, la corte distrettuale ha ritenuto inammissibili il secondo ed il terzo motivo d’appello, con cui si censurava la decisione del primo giudice, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, per carenza di specificità dei motivi.

2.4. Il ricorso per cassazione non coglie la ratio decidendi in quanto le doglianze hanno ad oggetto la valutazione della credibilità, che non è stata scrutinata dalla corte d’appello in ragione della pronuncia in rito sull’inammissibilità del motivo.

2.5. Non è nemmeno configurabile il vizio motivazionale, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il vizio dedotto presuppone una pronuncia nel merito.

2.6. Il ricorrente, per censurare la decisione del giudice d’appello sull’inammissibilità del gravame, avrebbe dovuto dimostra i, attraverso la trascrizione dei motivi, che essi non difettavano di specificità.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3.1. Non deve provvedersi in ordine alle spese di lite non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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