Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2683 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2683

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12151-2014 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

ATTILIO FRIGGERI 13, presso lo studio dell’avvocato SERGIO BELLOTTI

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE, 144, presso lo studio

dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda di V.G. volta al riconoscimento dell’indennizzo in relazione alla malattia di natura professionale accertata dall’Istituto.

La Corte territoriale ha escluso che la sentenza fosse nulla evidenziando che la motivazione della decisione era integrata per relationem alla consulenza disposta in primo grado, conformemente a quanto disposto dall’art. 118 disp. att. c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 69 del 2009 attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione. Inoltre sottolinea che con la nota integrativa all’elaborato peritale si è tenuto conto dei rilievi mossi dal ctp.

Per la cassazione della sentenza ricorre V.G. che articola due motivi con i quali denuncia l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia e la violazione ed errata applicazione degli artt. 111 Cost., comma 2, artt. 6 e 47 CEDU, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..

L’Inail si è difeso con controricorso.

Tanto premesso il ricorso è inammissibile sotto vari profili.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile sia perchè propone censure che mirano a sollecitare un nuovo esame delle emergenze dell’istruttoria svolta, sia, ed ancor prima, perchè non riportano il contenuto delle note aggiuntive redatte dal consulente che la Corte ha accertato che avevano dato una compiuta e convincente risposta alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte all’elaborato peritale.

Va poi rammentato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In cassazione è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, cosicchè tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Il secondo motivo, con il quale ci si duole nella sostanza del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto adeguata la motivazione per relationem della sentenza di primo grado, è carente nella specificazione del contenuto della sentenza che si assume essere stata erroneamente ritenuta sufficientemente motivata.

In nessuna parte del ricorso, infatti è riportato il contenuto della sentenza di primo grado che si assume essere totalmente inesistente.

In conclusione per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2500,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie. Accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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