Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26829 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26829 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 27595-2010 proposto da:
ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA’
COOPOOPERATIVA C.F. 00876481003, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e
2013

difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2831

contro

DEL CASTILLO LUCIANO C.F. DLCLCN60H23G2730;
– intimato –

Data pubblicazione: 29/11/2013

Nonché da:
DEL

CASTILLO

LUCIANO

C.F

DLCLCN60H23G2730,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 35,
presso lo studio degli avvocati D’AMATI DOMENICO e
D’AMATI GIOVANNI NICOLA, che lo rappresentano e

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA’
COOPOOPERATIVA C.F. 00876481003, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente . domiciliata
in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– con troricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2138/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 25/11/2009 R.G.N. 1790/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

09/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

ALESSANDRO DE RENZIS;
udito l’Avvocato ROMEI per delega MORRICO ENZO;
udito l’Avvocato D’AMATI DOMENICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

difendono giusta delega in atti;

3
5vOtAdm

es\I’to

DEL.

Pucesso

I. Con sentenza n ° 16763/2005 il Tribunale di Roma
così provvedeva:
accertava l’esistenza di un arapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato dal 1 0 settembre
1995 tra l’Agenzia ANSA e LUCIANO DEL CASTILLO in

fotoreporter e, per

relazione allo svolgimento delle mansioni di redattore

tr
l’effetto, dichiarava la nullità dei contratti stipulati in data
23.12.1996, 17.03.1997, 22.05.1997, 21.02.1997,
13.12.1999, 7.06.2000, 15.07.2000;
– condannava l’ANSA al pagamento in favore del Del Castil-

25.04.2002;
-condannava l’ANSA al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
-dichiarava l’inefficacia del licenziamento e ordinal4 la
reintegra del Del Castillo nel posto di lavoro con le mansioni di redattore ordinario;
-condannava l’ANSA al risarcimento del danno liquidato in
misura pari alla retribuzione globale di fatto fino a quello
dell’effettiva reintegra detratto l’aliunde perceptum, oltre
accessori, e all’obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Il. Tale decisione, appellata dall’ANSA, è stata parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.
2138 del 2009, che ha ritenuto il rapporto instaurato tra le
parti di natura subordinata, che lo stesso non avesse natura giornalistica e per tale motivo ha negato perché non dimostrate le relative richieste retributive. Ne conseguiva,
dopo avere affermato che non era stato oggetto di specifica censura, la illegittimità del licenziamento con le conseguenze dell’art. 18 St. Lav., la riforma della decisione im-

lo delle differenze retributive maturate dal 1°.09.1995 al

pugnata nel solo capo relativo alla condanna alle differenze retributive,
L’ANSA ricorre avverso le anzidette sentenze di appello
con cinque motivi.

incidentale, articolato su quattro motivt, contrastato dalla
ricorrente principale con proprio controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex
.-.
art. 378 CPC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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-.
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1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex
art. 335 CPC, trattandosi di impugnazioni riguardanti la
medesima sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 Cod.
civ.
In particolare la ricorrente sostiene che il giudice di appello non ha fatto corretto governo del parametro normativo in
rapporto al quale valutare gli elementi di fatto ai fini
dell’accertamento o meno della subordinazione, giacché il
Del Castillo non aveva adempiuto all’onere probatorio non
dimostrando né l’avvenuta assunzione nei confronti della
società dell’obbligo contrattuale di mettere a disposizione
le proprie energie lavorative con i caratteri della subordinazione né la sussistenza di alcuno degli indici di elabora-

Il Del Castillo resiste con controricorso, contenente ricorso

6
zione giurisprudenziale sintomatici della subordinazione.
Viceversa, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello
ha inferito l’esistenza della subordinazione dalla mera assiduità e continuatività della collaborazione del Del Castil-

Con il secondo motivo del ricorso principale l’ANSA deduce
vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della
controversia, censurando l’impugnata sentenza per avere
affermato, sulla base delle deposizioni dei testi Lopez e
Bianchi, che la subordinazione si presumeva
dall’inserimento del Del Castillo nella organizzazione
dell’agenzia informativa
Con il terzo motivo la ricorrente ANSA denuncia vizio di
motivazione, sostenendo che la sentenza impugnata ha
omesso di valutare le deposizioni rese dai testi Andrea Liberto, Giosuè Maniaci e Mario Eramo, dalle quali sarebbe
emerso che il Del Castillo avrebbe espletato il servizio fotografico in piena autonomia senza alcun vincolo di subordinazione, di orario e di assoggettamento a norme disciplinari e gerarchiche e con impiego di mezzi e strumenti di
sua esclusiva pertinenza.
Con il quarto motivo la ricorrente ANSA deduce violazione
dell’art. 2697 Cod. Civ, ribadendo le doglianze contenute
nei precedenti motivi in ordine all’insussistenza
dell’assoggettamento di Del Castillo alle direttive della

lo.

!

ANSA e alla mancata dimostrazione di tale profilo da parte
del lavoratore.
Gli esposti motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati, in quanto tentano una rivisitazione del materiale

subordinato patrocinando la natura autonoma del rapporto
di Del Castello. La Corte di merito con una motivazione
congrua ha accertato che le modalità dell’esercizio
dell’attività lavorativa del Del CastIllo attestavam g che
quest’ultimo si era inserito nell’organizzazione dell’agenzia
informativa con conseguente assoggettamento dello stesso
al potere direttivo e gerarchico della stessa agenzia, anche
se il suo lavoro non poteva considerarsi giornalistico perché il Del Castillo non aveva alcuna possibilità di ingerenza
in ordine al contesto informativo nel quale le fotografie sarebbero state inserite né contribuiva in alcun modo alla
formazione del messaggio giornalistico.
3. Con il quinto motivo la ricorrente ANSA lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 336 CPC, chiedendo,
nella ipotesi di conferma della sentenza impugnata in ordine all’accertamento della subordinazione, la cassazione
della pronuncia di appello nel punto in cui ha ritenuto che
la riforma della sentenza di primo grado non aveva inciso
sulla quantificazione del risarcimento del danno ex art. 1840 comma- della legge n. 300 del 1970 per il periodo suc-

probatorio volto a dimostrare l’insussistenza del rapporto

3
cessivo al rapporto, con riferimento alla trattamento di redattore ordinario.
L’ANSA osserva che la pronuncia di appello violerebbe la
richiamata norma di rito, in quanto essa ricorrente come

del capo della sentenza di primo grado in relazione
all’accertamento dell’esistenza ed illegittimità del licenziamento e conseguente ordine di reintegrazione, che sarebbe
stato travolto dall’accoglimento del gravame in ordine
all’accertamento della subordinazione, ugualmente non aveva l’onere di impugnare specificamente la pronuncia riguardante l’indennità risarcitoria parametrata al trattamento del redattore ordinario, a sua volta travolto dalla pronuncia di appello che nega il diritto a tale qualifica e al relativo
trattamento.
Il motivo si palesa infondato per quanto riguarda le argomentazioni addotte per confortare la natura non subordinata del rapporto ed inammissibile nella parte in cui si sostiene, come già detto, che la sentenza di appello erroneamente ha limitato la riforma della decisione di primo grado
al solo capo relativo alla condanna delle differenze retributive, laddove avrebbe dovuto riguardare anche il capo concernente le conseguenze risarcitorie derivanti dalla pronuncia di illegittimità del licenziamento ex art. 18 St. Lav.,
non fatta oggetto di specifica impugnazione. Sotto

non aveva l’onere di autonoma e specifica impugnazione

quest’ultimo profilo va osservato che la motivazione della
sentenza di appello non è altro che il corollario delle argomentazioni in precedenza esposte, avverso le quali le censure mosse risultano non conferenti, una volta che non ri-

per cassazione- la rituale e tempestiva impugnazione della
decisione sulla illegittimità del licenziamento.
4. Da parte sua il Del Castillo con il primo motivo del ricorso incidentale lamenta violazione dell’art. 2909 Cod. Civ,
nonché difetto di motivazione, ritenendo erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto di esso
ricorrente alla qualifica e al trattamento economico di redattore ordinario e il conseguente diritto al pagamento delle richieste differenze di retribuzione.
La pronuncia, ad avviso del ricorrente, era preclusa
dall’intervenuta formazione del giudicato interno in ordine
al diritto del ricorrente alla qualifica di redattore ordinario.
Il motivo è inammissibile, non avendo- nel rigoroso rispetto
del principio di autosufficienza- il ricorrente incidentale esplicitato in maniera esaustiva i motivi del passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado sul punto a fronte
di una impugnazione della decisione del giudice unico che
,t_
ha investito
investito la naturaYditt-pporto.
Appaiono inammissibili anche il secondo motivo del ricorso
incidentale (violazione degli artt. 416- ultimo cpv-, 437

sulta provato- nel rispetto dell’autosufficienza del ricorso

CPC, art. 2697 Cod. Civ., nonché vizio di motivazione) e il
terzo motivo dello stesso ricorso (violazione della legge n.
69 del 1963 e del relativo regolamento di attuazione), con
i quali/ sulla base di una lettura delle deposizioni / si chiede

del Del Castillo, che seppure con motivazione succinta, è
stata correttamente esclusa dal giudice di appello mancando nel lavoro dello stesso Del Castillo i requisiti richiesti
per la configurabilità dell’attività giornalistica.
Inammissibile è infine il quarto motivo del ricordo incidentale con il quale il Del Castillo lamenta che il giudice di
appello ha negato le differenze retributive sul rilievo della
mancata dimostrazione del diritto alla loro esistenza, in
quanto il ricorrente stesso- sempre in violazione del requisito della autosufficienza- non ha dimostrato di avere tempestivamente e ritualmente indicato le somme spettanti per
la sua attività di lavoro subordinato e che comunque avesse avuto in meno di quanto in concreto spettanteglí sulla
base di specifici ed indicati parametri retributivi.
5. In conclusione i ricorsi riuniti sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.
Ricorrono giustificate ragioni, in ragione della reciproca
soccombenza, per compensare le spese del giudizio di
cassazione
PQM

un riconoscimento della natura giuslavoristica delle attività

4t,
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.
Così deciso in Roma addì 9 ottobre 2013
li Presidente

li Consigliere rei. est.

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