Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26828 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 21/10/2019), n.26828

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27578/2018 proposto da:

J.M., rappresentato e difeso dall’avv. Letizia Garrisi, del

foro di Lecco;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei

Portoghesi, 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2019 dal Dott. FEDERICO GUIDO.

udito l’Avvocato;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato tempestivamente, J.M., cittadino originario del Gambia, impugnava dinanzi al Tribunale di Lecce il provvedimento con cui la Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria.

Il ricorrente fondava la sua domanda sul fatto che in ragione dei gravi problemi di salute che lo affliggevano era stato costretto ad abbandonare il proprio paese, sia a causa del disinteresse in campo sanitario, sia per la situazione oggettiva e generalizzata di pericolo determinata da conflitti armati esistente in diverse zone del Gambia.

Il Tribunale, con il decreto n. 1004/2018, escludeva il riconoscimento di ogni forma di protezione.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, J.M..

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 5, comma 6 TUI) per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, deducendo che la stessa trovava fondamento nella particolare situazione del richiedente, affetto da malattia priva di diagnosi ed in una condizione di estrema indigenza.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 19 e art. 5, comma 6 TUI per avere omesso di valutare autonomamente la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, la quale non postula una fattispecie coincidente con quella che integra il presupposto per lo status di rifugiato.

Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 10 Cost., lamentando come non sia stato riconosciuto il diritto di asilo, sulla base di un’errata interpretazione della norma costituzionale.

Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata omesso di esaminare la domanda proposta, in vita subordinata, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

I motivi che, in quanto ineriscono alla medesima questione, vanno unitariamente esaminati, sono in parte inammissibili, poichè non colgono la ratio della pronuncia impugnata ed in parte infondati.

Il tribunale, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, ha specificamente preso in esame la domanda di protezione umanitaria, esaminandola in modo autonomo e non anche sulla base dei requisiti per la protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b) e c)) valutando la sussistenza di fattori di vulnerabilità del richiedente.

Il Tribunale non ha dunque fatto discendere il rigetto della protezione umanitaria dalla mancanza dei presupposti per la protezione internazionale, ma ha ritenuto, con apprezzamento adeguato, che nella concreta situazione del richiedente non fosse ravvisabile una situazione di vulnerabilità; e ciò avuto riguardo alla natura (non grave) della patologia lamentata, della mancanza di un serio percorso integrativo e della permanenza di saldi legami con la famiglia di origine.

Quanto poi all’invocato diritto di asilo, questa Corte ha più volte affermato che tale diritto è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle diverse forme di protezione internazionale, sicchè non vi è più margine di residuale diretta applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3 (Cass. 16362/2016; 11110/2019).

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese, che liquida in 2.100,00 Euro, oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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