Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26827 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 26827 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 7527-2009 proposto da:
ALESI GIUSEPPE LSAGPP49C27E126H, domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CINNIRELLA CARMELO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
2721

contro

CCIAA AGRIGENTO C.F. 80000150849, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo

Data pubblicazione: 29/11/2013

studio dell’avvocato SEBASTIANO RIBAUDO, rappresentata
e difeso dall’avvocato SEBASTIANO MAURIZIO TIMINERI,
giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 310/2008 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito l’Avvocato CARMELO CINNIRELLA;
udito

l’Avvocato

SEBASTIANO

RIBAUDO per

delega e-.719,3’771 /0

MAURIZIO TIMINERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale ue,tt_ rTANFRANCO SERVELLO, che

per il rigetto del ricorso.

ha concluso

di PALERMO, depositata il 26/05/2008, r.g.n. 348/2005;

Svolgimento del processo
Con sentenza del 25.10.2005, il Tribunale di Agrigento condannò
la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Agrigento ad
attribuire al proprio dipendente Alesi Giuseppe -già in servizio
presso l’Ufficio Metrico Provinciale del Ministero dell’Industria e
trasferito nei ruoli camerali dal 2001 con inquadramento in
posizione economica D4- la posizione economica D5, a decorrere

retributive con gli accessori di legge.
Contro tale pronuncia proponeva appello la C.C.I.A. di Agrigento,
lamentandone l’erroneità. L’Alesi resisteva al gravame.
Con sentenza depositata il 26 maggio 2008, la Corte d’appello di
Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava le
domande dell’Alesi compensando le spese.
Per la cassazione propone ricorso l’Alesi, affidato a tre motivi.
Resiste la C.C.I.A.A. di Agrigento con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Deve pregiudizialmente respingersi l’eccezione di inammissibilità
del presente ricorso, essendo i quesiti in esso formulati
sufficientemente idonei a far comprendere l’errore di diritto
asseritamente compiuto dal giudice di merito (cfr.Cass. 7 aprile
2009 n. 8463).
Venendo pertanto al merito si osserva.
1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “violazione della
normativa applicabile alla fattispecie”.
Lamenta che la Corte di merito errò nel ritenere che il caso in
esame riguardasse l’inquadramento di un neo assunto,
individuando conseguentemente la norma disciplinante la
fattispecie nell’art. 12 del decreto del Presidente della Regione
Siciliana (D.P.R.S.) n.11\95 così come modificato dal D.P.R.S. n.
74\95, giusta le linee guida per il rinnovo contrattuale del
personale regionale introdotte dal D.P.R.S. n.10\01 che dispone

3

dall’8.5.2001, ed a corrispondergli le relative differenze

circa l’inquadramento del personale neo assunto, laddove doveva
applicarsi l’art. 2, comma 2, del d.lgs n. 143\01 e la tabella di
equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in
servizio presso le C.C.I.A. prevista dall’art. 2, comma 5, d.p.c.m.
6.7.99i considerando che l’Alesi, provenendo dal Ministero,
doveva considerarsi ininterrottamente in servizio sin
dall’assunzione presso l’Amministrazione di provenienza, con le

165\01.
2. Con il secondo motivo lamenta una falsa applicazione degli
accordi collettivi regionali di lavoro recepiti con i D.P.R.S. nn. 9 e
10 del 2001. Contesta l’interpretazione dell’art. 6 D.P.R.S.
n.10\01, secondo cui per accedere alla posizione economica D5
era necessaria una selezione in base ai risultati ottenuti, alle
prestazioni rese ed ai corsi di formazione. Sostiene che nel
rispetto dei principi regolanti la materia, essendo egli presso il
Ministero inquadrato nella massima categoria (C1 super) del
personale appartenente all’ex VII q.f. del Comparto Stato,
avrebbe avuto diritto alla massima categoria e posizione
economica della categoria D (D5) dei ruoli camerali.
3. I motivi, che stante la loro connessione possono essere
esaminati congiuntamente, sono infondati.
Prescindendo dalla circostanza che la Corte di merito non ritenne
che la fattispecie al suo esame riguardasse l’inquadramento di un
neo assunto, avendo ben individuato la fattispecie del
trasferimento del personale dagli Uffici metrici provinciali presso il
Ministero alle C.C.I.A.A. della Regione Sicilia, anche in base
all’invocato d.lgs n. 143\01 ed al d.p.c.m. 6\7\99 ed alle
successive disposizioni regionali, l’Alesi non contesta
efficacemente quanto correttamente evidenziato dalla Corte
d’appello i e cioè che il D.P.R.S. n.9\01, che recepiva l’Accordo
sindacale 28.2.01 sulla nuova riclassificazione del personale
regionale, ai sensi dell’art. 5 L. R. 15.05.2000 n. 10, prevedeva

4

medesime garanzie di cui all’art. 2112 c.c. ex art.31 d.lgs n.

alla tabella A che il personale appartenente all’ex VII q.f., con
posizione economica orizzontale, venisse inquadrato nella
posizione economica D2 della nuova classificazione (cfr. Cass. n.
9701 del 2011), mentre quello appartenente all’ex 7° livello,
senza posizione economica orizzontale, fosse inquadrato in Dl.
Non vi era quindi dubbio che nell’Amministrazione di provenienza,
avendo il ricorrente conseguito l’inquadramento in C1 super, che

orizzontale, il ricorrente dovesse essere inquadrato, a seguito del
trasferimento, nella posizione economica D2, corrispondente in
modo pieno ed esaustivo alla qualifica precedentemente rivestita,
secondo il criterio della trasposizione orizzontale delle qualifiche.
La Corte di merito ha peraltro osservato, senza specifiche
contestazioni ad opera del ricorrente, che la soluzione adottata
dal Tribunale di operare una corrispondenza tra la posizione
apicale della categoria C (C1 Super) del Comparto Ministeri e la
posizione economica D5, ometteva di considerare che il
passaggio intermedio dell’inquadramento in D2, sulla base della
citata tabella di equiparazione (di cui al D.P.R.S. n.9\01), già
ricomprendeva in sé la posizione apicale conseguita
nell’amministrazione statale.
Anche l’invocato art. 2, comma 2, del d.lgs n. 143\01 (recante
“norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle
funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali”) prevede
che “All’inquadramento di dette unità, individuate secondo la
citata tabella A del d.p.c.m. 6\7\99, si provvede nel rispetto
delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche
compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti
camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche
funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista
dall’articolo 2, comma 5, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999”, in linea con l’invocato art.

5

equivaleva all’ex VII q.f., con progressione economica

2112 c.c. che peraltro ben può essere derogato dal citato d.lgs,
costituente nella fattispecie lex special/s. Il sesto comma prevede
infine che “Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999”.
L’inquadramento dell’Alesi in posizione D4, posseduta presso la

prevista l’attribuzione della posizione D5 solo a seguito della
citata selezione ex art. 6 D.P.R.S. n.10\01, norma che la Corte
non vede per quale ragione dovrebbe essere disattesa.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in
E.50,00 per esborsi, E.3.500,00 per compensi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 settembre
2013

C.C.I.A.A., era dunque la massima possibile, essendo peraltro

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA