Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26826 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 26826 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 19175-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
I
2013

atti;
– ricorrente –

2432
contro

CHIAPPINI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 29/11/2013

SADURNY CLAUDIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ARPESELLA ALBERTO, giusta
delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 579/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAI SANO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega TOSI
PAOLO;
udito l’Avvocato SADURNY CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di GENOVA, depositata il 12/07/2007 R.G.N. 1175/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 luglio 2007 la Corte d’appello di Genova ha
confermato la sentenza del Tribunale di La Spezia del 1° luglio 2005 con la
quale è stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro
intercorso fra Chiappini Andrea e Poste Italiane s.p.a. dal 13 luglio 2002 al

indeterminato tra le parti ed il diritto al trattamento economico della
lavoratrice dall’epoca della costituzione in mora di Poste Italiane. La Corte
territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che, ai sensi della
disciplina del contratto a termine prevista dal d.lgs. 368 del 2001, è
necessaria la prova della sussistenza delle ragioni eccezionali giustificative
dell’apposizione del termine, che non è stata data da Poste Italiane che si è
limitata a generiche affermazioni senza alcuna specifica attinenza alla
concreta situazione che ha dato luogo al contratto a termine in questione.
Poste Italiane propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato
a quattro motivi.
Resiste con controricorso il Chiappini.
Poste Italiane ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1
del d.lgs. n. 368 del 2001 con riferimento all’affermata illegittimità
dell’indicazione di una pluralità di ragioni giustificative del ricorso
all’assunzione a termine, che non sarebbe prevista da alcuna norma.
Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme
di diritto in relazione all’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 ai sensi dell’art. 360, n. 3.
cod. proc. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si

30 settembre 2002 dichiarando l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo

deduce che, ai sensi del d.lgs. 368 del 2001 il datore di lavoro, ai fini della
validità del contratto a termine, deve solo enunciare e dimostrare le ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, senza la necessità della
eccezionalità, straordinarietà o imprevedibilità di tali ragioni come previsto dalla
precedente normativa contrattuale.
Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697

coid. civ., dell’art. 1 del d.lgs. 368 del 2001, degli artt. 420 e 421 cod. proc.
civ., degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione agli accordi del 17, 18 e
23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 ai
sensi dell’art. 360, n. 3 cod. proc. civ., e omessa e insufficiente motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, n.
5 cod. proc. civ. ancora con riferimento all’onere probatorio della
sussistenza delle esigenze produttive e organizzative che danno luogo alla
possibilità dell’apposizione del termine, che, dopo l’innovazione legislativa
di cui al d.lgs. 368 citato, sussisterebbe solo nel caso di proroga del
contratto, e non più in via generale, come in precedenza; si deduce,
comunque, che gli accordi sindacali citrati, consentirebbero l’apposizione
del termine in questione.
Con il quarto motivo si lamenta, in subordine, omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il
giudizio ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ., e violazione e falsa applicazione
degli artt. 12 disposizioni sulla legge in generale, 1419 cod. civ. 2 d.lgs.
368 del 2001, e 115 cod. proc. civ. ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In
particolare si deduce che illegittimamente sarebbe stato affermato che la
violazione dell’art. 1 d.lgs. 368 del 2001 comporterebbe la conseguenza
della nullità del termine con relativa riammissione in servizio del
lavoratore.
Per motivi di ordine logico va esaminato prioritariamente il secondo
motivo di ricorso. Tale motivo è fondato, nei limiti di seguito specificati.

-g

Il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, relativo alla “Attuazione della
direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES” stabilisce ai primi
due commi:1 – È consentita l’apposizione di un termine alla durata del
rapporto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico,

priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto
nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
Le considerazioni della ricorrente sul significato da attribuire al termine
“specificate” usato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 non appaiono
condivisibili. Con l’espressione sopra riprodotta, di chiaro significato già
alla stregua delle parole usate, il legislatore ha infatti inteso stabilire un
vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine
finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità dì
tali ragioni nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto
(così Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214).
Il decreto legislativo n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema
di rigida tipicizzazione delle causali che consentono l’apposizione dì un
termine finale al rapporto di lavoro (in parte già oggetto di ripensamento da
parte del legislatore precedente), in favore di un sistema ancorato alla
indicazione di clausole generali (ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo), cui ricondurre le singole situazioni legittimanti
come individuate nel contratto, si è infatti posto il problema, nel quadro
disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del
contratto di lavoro a tempo determinato (cfr., in proposito, Cass. 21 maggio
2008 n. 12985) del possibile abuso insito nell’adozione di una tale tecnica.
Per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell’istituto, il
legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità
della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal

produttivo, organizzativo o sostitutivo. 2 – L’apposizione del termine è

momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione
dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente
dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia
quanto al contento che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più
in generale circostanziale.

contrariamente a quanto sostenuto in prima battuta dalla ricorrente, devono
essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la
conoscenza dell’effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di
effettività delle stesse. Che questo debba ritenersi il significato del termine
“specificate” usato dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. cit., risulta del resto
confermato dalla interpretazione della relativa disciplina anche alla luce
della direttiva comunitaria a cui il decreto medesimo da attuazione. In
proposito, è stato di recente chiarito dalla Corte di giustizia CE (cfr., in
particolare sent. 23 aprile 2009 nei procc. riuniti da C – 378/07 a C 380/07, Kiziaki e altri nonché sent. 22 novembre 2005, C – 144/04,
Mangold) che l’accordo quadro trasfuso nella direttiva 1999/70/CE
contiene nel preambolo e del testo sia norme riguardanti ogni tipo di
contratto a termine sia norme riferibili esclusivamente al fenomeno della
reiterazione di tale tipo di contratto e quindi ai lavoratori dei contratti a
termine cd. successivi.
“Risulta infatti chiaramente sia dall’obiettivo perseguito dalla direttiva
1999/70, sia dall’accordo quadro e dalla formulazione delle pertinenti
disposizioni di esso, che…. l’ambito disciplinato da tale accordo non è
limitato ai soli lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato
successivi, ma che, al contrario, si estende a tutti i lavoratori che forniscono
prestazioni retribuite nell’ambito di un determinato rapporto di lavoro che li
vincola ai rispettivi datori di lavoro, indipendentemente dal numero di

In altri termini, per le finalità indicate, tali ragioni giustificatrici,

contratti a tempo determinato stipulati da tali lavoratori (punto 116 della
sentenza Kizialci).
In particolare, nella prima categoria rientra a pieno titolo la clausola 8, n.
3 dell’accordo, alla stregua della quale “la applicazione” (della direttiva)
“non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di tutela

Tale clausola, cd. di non regresso, è stata esplicitamente ritenuta dalla
Corte di giustizia come riferita ad ogni aspetto della disciplina nazionale
del contratto a termine e quindi anche a quella del primo o unico contratto a
tempo determinato.
Ed infatti: “La verifica dell’esistenza di una reformatio in pejus ai sensi
della clausola 8 n. 3 dell’accordo quadro deve ritenersi in rapporto
all’insieme delle disposizioni di diritto interno di uno Stato membro relative
alla tutela dei lavoratori in materia di contratti di lavoro a tempo
determinato” (punto 120 della medesima sentenza).
Come è stato recentemente rilevato in dottrina, in tal modo la clausola di
non regresso persegue lo scopo, in generale, di impedire arretramenti
ingiustificati della tutela nella materia considerata, nella ricerca di un
difficile equilibrio tra esigenze di modernizzazione dei sistemi sociali
nazionali, flessibilità del rapporto per i datori e sicurezza per i lavoratori.
A ciò consegue che una interpretazione del termine “specificate” che non
consentisse, nella piena trasparenza, quel controllo di effettività, assicurato,
seppur in maniera diversa, dalla disciplina previgente, risulterebbe in
contrasto con la clausola di non regresso di cui alla clausola 8 n. 3
dell’accordo quadro recepito dalla direttiva, in quanto rappresenterebbe un
ingiustificato arretramento in rapporto al precedente livello generale di
tutela applicabile nello Stato Italiano e finirebbe altresì per configurare un
eccesso di delega da parte del governo rispetto a quanto stabilito dalla L. 29
dicembre 2000, n. 422, che a questo attribuiva unicamente il potere di

offerto ai lavoratori nell’ambito coperto dall’accordo”.

attuare la direttiva 1999/70/CE, con la possibilità di apportare nei settori
interessati dalla normativa da attuare unicamente modifiche o integrazioni
necessarie ad evitare disarmonie tra le norme introdotte e quelle già vigenti.
Il collegio ritiene peraltro che siffatta specificazione delle ragioni
giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di

particolare nel caso in cui, data la complessità e la articolazione del fatto
organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di
assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti
specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o
concordata con i rappresentanti del personale.
Ciò che la ricorrente deduce essere avvenuto nel caso in esame, in cui il
contratto di lavoro d: ; Chiappini (che pur enuncia, nella prima parte, solo
genericamente motivi attinenti ad esigenze aziendali) fa riferimento, per
precisarne in concreto la portata, “all’attuazione delle previsioni di cui agli
accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002 anche ai
sensi dell’accordo 13 febbraio e 17 aprile 2002”.
Da tali accordi, come riprodotti dalla difesa della società nelle parti di
interesse (nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione), si desumerebbe infatti l’attivazione, nel periodo dagli stessi
considerato e nell’abito del processo di ristrutturazione in atto, di processi
di mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di riequilibrane la
distribuzione su tutto il territorio nazionale nonché quanto alle mansioni, da
posizioni sovradimensionate, in genere di staff, verso il servizio di recapito,
carente di personale.
In tale contesto, secondo laVicorrente, l’accordo 17 ottobre 2001, sul
punto implicitamente richiamato anche nelle sede contrattuali successive,
prevedrebbe che “La società potrà continuare a ricorrere all’attivazione di

lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in

contratti a tempo determinato per sostenere il livello di servizio recapito
durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità di cui al presente
accordo, ancorché nella prospettiva di ridurne gradualmente l’utilizzo”.
Infine, con l’ulteriore indicazione nel contratto della Chiappini della sede
lavorativa e delle mansioni cui era assegnata, risulterebbero, secondo la
ricorrente, sufficientemente specificate le ragioni giustificative della

clausola oppo-sitiva del termine alla sua assunzione.
Attraverso il richiamo agli accordi collettivi citati, il contratto di lavoro
della Chiappini, specificherebbe infatti, con riferimento alla sede di lavoro
e alla posizione lavorativa di questi, che la causale del termine consiste
nella necessità di coprire, temporaneamente e fino al progressivo
esaurimento del processo di mobilità interaziendale di cui agli accordi
medesimi, posizioni di lavoro scoperte, su tutto il territorio nazionale,
presso il servizio recapito della società e quindi per ciò che riguarda
mansioni e qualifiche ben individuate.
Ciò posto, il collegio rileva che i giudici di merito hanno omesso di
esaminare gli elementi di specificazione emergenti dal contratto alla luce
delle deduzioni della società, al fine di valutarne l’effettiva sussistenza
nonché la sufficienza sul piano della ricorrenza o meno del requisito di cui
all’art. 1, comma 2, D.Lgs. cit., contenendo sostanzialmente il loro giudizio
di genericità all’interno della sola prima parte della causale enunciata nel
contratto di lavoro determinato della Chiappini.
Per tali motivi e nei limiti di essi, il ricorso va accolto, con la precisazione
che, ove i giudici di merito, cui la causa va rinviata, valutino come
sufficientemente specificata la causale, l’onere probatorio relativo alla
effettiva ricorrenza nel concreto degli elementi così individuati, ivi
compresa l’effettiva destinazione della Chiappini nel corso del rapporto
presso la sede di lavoro indicata, con la qualifica e le mansioni conseguenti,
graverà sulla società datrice di lavoro e dovrà essere assolto sulla base della

g

documentazione ritualmente acquisita al processo e della prova
testimoniale dedotta, che la Corte territoriale ha erroneamente non
ammesso, in quanto non ne ha esaminato la specificità e rilevanza alla luce
dei principi qui indicati.
Va infatti disattesa la pretesa oggetto della prima parte del terzo motivo di
368 del 2001 non graverebbe più sul datore di lavoro l’onere di provare le
ragioni obiettive che giustificano la clausola opposìtiva del termine, ma
dovrebbe essere il lavoratore a dedurre e provare la non ricorrenza nel caso
concreto della situazione enunciata per legittimare il termine.
Questa Corte (Cass. 21 maggio 2008 n. 12985, cit. nonché gli obiter dieta
in Cass. 21 maggio 2002 n. 7468 e 26 luglio 2004 n. 14011) ha infatti avuto
già modo di osservare che, anche anteriormente alla esplicita introduzione
del comma “premesso” dalle L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 39 (secondo
cui “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo
indeterminato”), il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 ha confermato il principio
generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a
tempo indeterminato, costituendo pur sempre l’apposizione del termine una
ipotesi derogatoria.
Lo testimonia la stessa tecnica legislativa adottata dal decreto legislativo,
secondo la quale l’apposizione del termine “è consentita” solo “a fronte” di
determinate specifiche ragioni derogatorie, come tali normalmente da
provare in giudizio da chi le deduce a sostegno delle proprie difese.
Lo conferma poi il dato relativo alla “vicinanza” al datore di lavoro delle
situazioni che consentono la deroga, anch’essa elemento normalmente
significativo del conseguente carico probatorio in giudizio.
Infine e soprattutto, un tale risultato ermeneutica è sostenuto dal richiamo
alla cd. clausola di non regresso contenuta nella direttiva a cui il decreto dà
attuazione, alla luce delle argomentazioni in precedenza svolte nonché il
,94

ricorso, alla stregua della quale, nel nuovo sistema introdotto dal D.Lgs. n.

riferimento al contenuto della delega alla base del decreto legislativo,
limitato appunto sostanzialmente all’attuazione della direttiva, che non
contiene disposizioni che si attaglino ad una diversa distribuzione
dell’onere della prova con riguardo al primo o unico contratto di lavoro a
accolto il secondo motivo nei limiti sopra indicati, con conseguente
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assorbimento del primo, tizaigg
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La sentenza va conseguentemente cassata nella parte considerata, in
relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese di questo
giudizio di cassazione, alla stessa Corte d’appello di Genova in diversa
composizione, che provvederà sulla base dei principi indicati.
Gli altri motivi di ricorso sono assorbiti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla
Corte d’appello di Genova in altra composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2013.

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tempo determinato. Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte, va

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