Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26822 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 21/10/2019), n.26822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23435/2018 proposto da:

A.A., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Paolo Cognini, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2019 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 17 gennaio 2018. Con tale pronuncia era stato respinto il gravame proposto dallo stesso A. avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Ancona: il giudizio aveva ad oggetto il riconoscimento, in capo al citato richiedente, delle diverse forme di protezione internazionale.

2. – Il ricorso si compone di tre motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone: omessa pronuncia su motivi di gravame; mancanza della motivazione; motivazione apparente; nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2; nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 429 c.p.c., comma 1 e art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2; nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost.. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che le argomentazioni spese nella sentenza impugnata sarebbero apparenti e prive del contenuto minimo che dovrebbe avere la motivazione.

Il secondo mezzo denuncia: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, art. 13, comma 1 bis, art. 27, comma 1 bis, art. 16 dir. n. 2013/327UE; carenza di istruttoria; illogicità dei criteri interpretativi; violazione dei principi di diritto in materia di protezione internazionale e attinenti allo scrutinio della richiesta di protezione. Il ricorrente lamenta la mancata spendita dei poteri officiosi di cui dispone il giudice del merito in materia di protezione internazionale e la non corretta applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5: specifica, a quest’ultimo riguardo, che non avrebbe potuto attribuirsi rilievo assorbente al dato della mancata prova delle dichiarazioni di esso richiedente. Deduce, inoltre, che la Corte di appello aveva mancato di scrutinare il merito delle censure svolte con l’atto di gravame, limitandosi a reiterare apoditticamente le asserzioni del primo giudice.

Il terzo motivo lamenta: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 9, comma 2. L’istante si duole che, nel vagliare il fondamento della propria domanda di protezione umanitaria, si sia fatto luogo a una impropria tipizzazione delle circostanze che legittimerebbero il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, di aver omesso alcuna disamina circa le condizioni generali del paese di origine e di aver trascurato che la vicenda descritta consentiva l’accesso alla forma di protezione in questione.

2. – I primi due motivi sono fondati per quanto di ragione.

La Corte di appello ha osservato che la vicenda narrata dal richiedente, che aveva dichiarato di essere omosessuale e di aver lasciato la Nigeria dopo essere stato scoperto in atteggiamenti intimi col proprio partner, era caratterizzata da estrema vaghezza (essendo carente di dettagli che consentissero di rintracciare le persone coinvolte), oltre che connotata da contraddittorietà (avendo particolarmente riguardo alle circostanze inerenti alla scoperta della relazione tra l’istante e il proprio compagno, nonchè alle modalità di fuga dello stesso appellante) e poco attendibile (con specifico riferimento alla rilevazione del proprio orientamento sessuale, “narrato come un gioco, senza alcuna riflessione intimistica”, e al timore che lo avrebbe indotto a fuggire, “avendo lui stesso escluso episodi di precedenti arresti di gay nella propria zona”). La stessa Corte di appello ha poi dato conto di ulteriori profili che la inducevano a ritenere non credibile il racconto, osservando come il dichiarante non avesse riferito di procedimenti avviati nei propri confronti, di ricerche della polizia o di altri atti persecutori nei propri confronti.

Ad avviso del Collegio tali argomenti appaiono del tutto inidonei a sorreggere, sul piano logico, il convincimento espresso dal giudice del gravame, tanto da determinare una motivazione apparente e perplessa secondo i parametri stabiliti da Cass. S.U. n. 8053 del 2014.

Non è sorretta da argomentazione logica nè la dedotta la genericità del racconto nè la valutazione d’inattendibilità.

Con riguardo al primo profilo è da osservare che l’istante ha puntualmente identificato le persone coinvolte nella vicenda da lui narrata: il proprio compagno, la persona presso cui si era recato, in Nigeria, durante la fuga e il religioso che lo aveva aiutato ad espatriare, consentendogli di approfittare del viaggio che lo stesso stava organizzando per recarsi a (OMISSIS), ove doveva svolgersi la canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II; il medesimo ricorrente ha inoltre puntualmente indicato quale fosse l’arco di tempo in cui si erano svolti i fatti da lui descritti e la successione dei medesimi (cfr. le deduzioni svolte in primo grado, richiamate nel ricorso, a pag. 7 del ricorso per cassazione). Il tal senso, il giudizio espresso dal giudice del gravame sulla genericità del narrato non risulta fondarsi su argomentazioni intellegibili.

La Corte di appello ha poi assunto la contraddittorietà di alcune circostanze descritte, ma senza spiegare le ragioni che avrebbero dovuto fondare la valutazione espressa: difatti, la motivazione del provvedimento non contiene alcuna puntuale indicazione di vere e proprie antinomie logiche della narrazione. Identici rilievi sono da svolgere con riguardo all’asserita inattendibilità di quanto riferito con riguardo alla scoperta dell’orientamento sessuale del ricorrente; essa si fonda, difatti, sull’assenza di una “riflessione intimistica”, affermazione davvero non comprensibile, in mancanza dell’esplicitazione delle ragioni che la dovrebbero giustificare (e certo non desumibile dall’assertiva enunciazione per cui l’orientamento sessuale del richiedente – peraltro manifestato, secondo l’esposizione dello stesso A., nell’intrattenimento della relazione col proprio compagno – sarebbe stato “narrato quasi per gioco”). Allo stesso modo, appare non conferente, sul piano argomentativo, il dato della mancanza di “precedenti arresti di gay nella zona”, giacchè il timore espresso dall’istante è stato da lui correlato all’aggressione tentata da alcune persone nei confronti suoi e del compagno.

Per la medesima ragione, non può attribuirsi rilievo dirimente, sul piano della costruzione logica, all’assenza di riscontri di atti di indagine nei confronti del ricorrente: tanto più che, come è noto, giusta il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c), ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono anche soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti, le organizzazioni che controllano il paese e le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782), oltre che dalla spendita, da parte dello stesso, dei poteri officiosi di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

In conclusione, l’incomprensibilità del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello per dar conto della non credibilità del richiedente, tale da determinarne – come detto – la mera apparenza, è riconducibile a una delle ipotesi in cui il provvedimento prospetta una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sè: anomalia suscettibile di essere denunciata per cassazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

3. – L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo.

4. – La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie nei sensi di cui in motivazione i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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