Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26822 del 14/11/2017


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 26822 Anno 2017
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 27292-2015 proposto da:
MACCARIO OLIMPIA, INGEGNATTI ELENA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo
studio dell’avvocato PAOLO RICCIARDI, rappresentate e
difese dall’avvocato MARIO PROCACCIANTI giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

2017
contro

1691

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CROCE E CARLE ;
– intimata –

avverso

la

sentenza n.

1171/2015

della CORTE

Data pubblicazione: 14/11/2017

D’APPELLO di TORINO, depositata il 15/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto;
udito l’Avvocato GIORGIO RICCIARDI per delega;

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Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che ha concluso per il

FATTI DI CAUSA
Olimpia Maccario ed Elena Ingegnatti convennero in giudizio
l’Azienda Sanitaria Ospedaliera S. Croce e Carie di Cuneo per sentirla
condannare al risarcimento dei danni conseguiti alla inadeguata
assistenza prestata al loro congiunto Giovanni Ingegnatti, affetto da

decesso era stato determinato, o comunque anticipato, da ritardi ed
errori compiuti dai sanitari e richiesero il risarcimento del danno
biologico iure hereditatis e del danno morale/parentale iure proprio.
L’Azienda convenuta resistette alla pretesa e il Tribunale di
Cuneo, espletata c.t.u., rigettò la domanda, condannando le attrici al
pagamento delle spese di lite.
La Corte di Appello ha rigettato il gravame della Maccario e della
Ingegnatti, con condanna alle spese del grado.
Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a
due motivi, illustrati da memoria; l’intimata non ha svolto attività
difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 1218, 1223 e
2679 (rectius: 2697) cod. civ. «per avere la sentenza ritenuto le
appellanti gravate dall’onere di dimostrare il fatto che un intervento
chirurgico tempestivo avrebbe evitato le successive complicanze ed
incrementato la speranza di vita del paziente e considerato essere
risarcibile solo la perdita della “probabilità” di conseguire un certo
bene della vita» e non anche della sola possibilità.
Premesso di avere richiesto il risarcimento del danno sia per il

«decesso tout court del congiunto, sia per perdita della possibilità di
essere sottoposto ad ulteriori cure per il miglioramento della propria
salute (perdita di ‘chance)», le ricorrenti censurano la Corte per non
avere ritenuto che il ritardo nella consegna dell’esito di un esame
avesse comportato un corrispondente ritardo del trattamento
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una patologia tumorale e deceduto il 29.5.2005: sostennero che il

chirurgico e chemioterapico, privando il paziente della «possibilità di
una vita anche solo di poco più lunga e/o migliore»; più
specificamente, contestano l’affermazione che gravasse sugli attori
l’onere di provare il nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno
(e, in definitiva, di fornire la prova del danno stesso) e assumono che
la chance non è risarcibile solo se scientificamente probabile, in

minore ‘probabilità o verosimiglianza’ sul tutt’affatto diverso piano del
quantum debeatur».
1.1. Premesso che il ritardo nella consegna del referto dell’esame
con videocapsula eseguito il 9.3.2005 era quantificabile in dieci giorni,
la Corte ha dato atto che i consulenti d’ufficio avevano affermato che
esso era stato «assolutamente ininfluente dal punto di vista
prognostico e che, data la gravità e l’aggressività della malattia […]
non è dimostrabile che, se il paziente fosse stato operato con
anticipo, non sarebbe andato incontro alle successive complicanze e
sarebbe vissuto più a lungo» e, inoltre, che «non è neppure
dimostrato né scientificamente probabile che, nell’intervallo di tempo
trascorso per la consegna dell’esito dell’esame, le condizioni della
malattia si siano aggravate in maniera tale da rendere più difficile ed
incerto l’esito dell’intervento».
1.2. Il motivo è infondato.
Considerato che -per quanto emerge dall’atto di citazione
riprodotto in ricorso- la perdita di ‘chances, era stata individuata in
termini di «perdita della possibilità di essere sottoposto ad ulteriori
cure per il miglioramento della propria salute» e che la Corte ha
affermato -alla stregua della relazione di c.t.u.- l’assoluta ininfluenza
di un ritardo di appena dieci giorni sulla diagnosi e sull’evoluzione di
una patologia tumorale rara ed aggressiva, deve ritenersi che la
sentenza non sia incorsa in alcuno degli errori denunciati.
Non quello concernente la stessa individuazione della natura
“ontologica” della chance, giacché, pur potendo essere costituita da
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quanto è «sufficiente la mera possibilità», «ponendosi la maggiore o

una mera possibilità presente nella sfera giuridica del danneggiato
che sia stata compromessa dall’illecito, la’chance.deve tuttavia essere
concreta ed effettiva e non meramente teorica ed ipotetica: carattere
che difetta evidentemente laddove -come nel caso- risulti esclusa una
qualunque menomazione delle possibilità di cura.
Non quello concernente la distribuzione dell’onere della prova, in

“possibilità” perduta non può che essere posta a carico dell’attore,
identificandosi con la prova stessa del danno.
Peraltro, la Corte non ha neppure affrontato espressamente il
tema dell’onere della prova sul nesso di causa (che, a ben vedere,
assume specifica rilevanza quando si tratti di stabilire a carico di
quale parte debba porsi il dubbio residuato dall’istruttoria, nel senso
che l’incertezza non potrà che ricadere in danno della parte onerata
della prova), ma si è limitata ad affermare che non era stata fornita
alcuna prova del danno (essendo risultato il ritardo «assolutamente
ininfluente dal punto di vista prognostico» e non essendo
«dimostrabile» alcuna incidenza sulle complicanze o sulla
sopravvivenza); con ciò accertando l’insussistenza della chance che si
assumeva menomata, e quindi del danno, con statuizione che non è
stata in alcun modo influenzata dalla scelta del criterio di riparto
dell’onere probatorio sul nesso di causa.
2. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza in
relazione agli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. «per avere la sentenza
gravata integralmente omesso di pronunciarsi sul quinto motivo
d’appello […] ovvero per avere (implicitamente) rigettato il predetto
quinto motivo in assenza di qualsivoglia motivazione»: premesso che,
col quinto motivo di gravame (che è stato ritualmente trascritto in
ricorso), si erano dolute della mancata compensazione delle spese di
lite, con ampia illustrazione delle ragioni, le ricorrenti si dolgono che
la Corte non abbia statuito alcunché al riguardo e rilevano che
neppure la formula «respinta ogni contraria istanza, eccezione,
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quanto, ove sia dedotta una perdita di chance, la prova della

deduzione» che compare nell’incipit del dispositivo può valere a
costituire una forma, «anche embrionale o sintetica o per relationem,
di motivazione».
2.1. Il motivo è fondato: la censura sulle spese non è stata in
alcun modo esaminata nel corpo della sentenza, né può essere
ritenuta implicitamente rigettata sulla base della generica formula

Il motivo va pertanto accolto, con cassazione della sentenza in
relazione ad esso.
Atteso che non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto,
la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento della censura
sull’omessa compensazione delle spese di primo grado, in quanto le
ragioni illustrate nel motivo (come trascritte in ricorso) integrano
giusti motivi ai sensi dell’art. 92, 2° co. cod. proc. civ., nel testo
anteriore alle modifiche introdotte dalla I. n. 69/2009; ne consegue
anche la compensazione delle spese del giudizio di appello, stante la
reciproca soccombenza.
3. Le spese del presente giudizio vanno compensate, in quanto il
ricorso è risultato fondato soltanto in relazione al secondo motivo.
P.Q.M.
La Corte, rigettato il primo motivo, accoglie il secondo, cassa in
relazione e, decidendo nel merito, compensa le spese di primo grado
e del giudizio di appello; compensa le spese del presente giudizio.
Roma, 13.9.2017

contenuta nel dispositivo.

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