Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26822 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/12/2011, (ud. 01/12/2011, dep. 13/12/2011), n.26822

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul conflitto di competenza sollevato da:

CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, con ordinanza depositata il 29 dicembre

2010;

nei confronti di:

CORTE D’APPELLO DI SALERNO, nel procedimento n. 2320/10 V.G. promosso

ai sensi della L. n. 89 del 2001;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 1 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli, in esito alla riassunzione della causa ad opera di G.M.R. che lamenta l’irragionevole durata di un procedimento svoltosi avanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, solleva conflitto di competenza avverso la decisione della Corte d’appello di Salerno con la quale è stata dichiarata l’incompetenza di tale giudice e quella della Corte d’appello di Napoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il conflitto deve essere risolto con la dichiarazione della competenza della Corte d’appello di Napoli, essendo il giudizio di cui si lamenta l’irragionevole durata iniziato avanti alla sezione staccata di Salerno del TAR Campania in quanto la Corte, interpretando la disposizione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, secondo cui “La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen., a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata”, ha affermato che “Le sezioni unite ritengono che della disposizione sia da accogliere una interpretazione che, non incompatibile con il suo dato letterale, ne coglie le ragioni ed al tempo stesso assicura una uniforme applicazione della norma per tutta l’area del contenzioso originato dalla L. n. 89 del 2001.

Interpretazione, quella che si accoglie, che considera in modo unitario il giudizio presupposto nei quale si è determinato il superamento della durata ragionevole; assume a fattore rilevante della sua localizzazione la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato; ed al luogo così individuato attribuisce la funzione di attivare il criterio di collegamento della competenza e di individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, che è stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., ed è richiamato nel comma 1, art. 3 della Legge” (Sezioni Unite, sent. n. 6308/2010). Come peraltro già implicitamente ritenuto dalla Corte (Ord. n. 9933/10) è per contro priva di rilievo l’argomentazione attinente alla natura dell’attribuzione della funzione giudicante alla sezione staccata del tribunale amministrativo e quindi se derivi da mera ripartizione interna degli affari o da vera e propria attribuzione di competenza per territorio in quanto ciò che rileva, ai fini dell’individuazione del giudice competente ex art. 11 c.p.p. e quindi di riflesso L. n. 89 del 2001, ex art. 3, è unicamente la localizzazione territoriale del giudice avanti al quale è iniziato il giudizio presupposto, individuabile, nella fattispecie, nell’ambito del distretto della Corte d’appello di Salerno, avendo sede per l’appunto in tale città la sezione staccata avanti alla quale è iniziato il giudizio della cui irragionevole durata ci si duole.

Il conflitto deve dunque essere risolto con l’individuazione del giudice competente nella Corte d’appello di Napoli.

Nulla per le spese in difetto di attività delle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello di Napoli e ne cassa la pronuncia declinatoria.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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