Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26820 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 22/12/2016, (ud. 24/11/2016, dep.22/12/2016),  n. 26820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21503/2014 proposto da:

B.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PO 72, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE STANCO, rappresentato

e difeso dall’Avvocato ORLANDO RENATO CIPRIANO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente con incarico di livello

generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’Avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato LUCIANA ROMEO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1095/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

07/02/2014, depositata il 26/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva rigettato la domanda di B.S.G. tesa al riconoscimento, in relazione all’infortunio sul lavoro subito l'(OMISSIS) a seguito del quale riportava un trauma perforante all’occhio sinistro con conseguente deficit visivo con un danno biologico pari o superiore al 2%, del suo diritto a percepire l’indennità per inabilità temporanea assoluta fino al 4 maggio 2009 e l’indennizzo per le menomazioni permanenti riportate.

Il giudice di appello ha ritenuto che correttamente il consulente chiamato in primo grado a verificare nuovamente, stante l’insufficienza della prima consulenza disposta, l’esistenza di un nesso causale tra l’infortunio subito ed il danno all’occhio riportato aveva escluso che il foro maculare alla retina non poteva essere conseguenza dell’infortunio denunciato ma, piuttosto, dovesse essere ricollegato ad un più risalente infortunio occorsogli in contesto non lavorativo e mai denunciato all’Inail.

Per la cassazione della sentenza ricorre B.S.G. censurandola in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (esistenza del nesso causale tra infortunio e danno) e denunciando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il secondo consulente omesso di considerare che solo a seguito del secondo evento traumatico era stata effettuata la diagnosi di foro maculare, non risultante dalla documentazione precedente.

L’Inail si è costituito per resistere al ricorso di cui ha denunciato l’inammissibilità e comunque l’infondatezza.

Tanto premesso il ricorso è inammissibile poichè le censure non contengono una chiara e precisa indicazione del contenuto della documentazione medica che si assume essere stata erroneamente valutata dal consulente alle cui conclusioni la Corte di appello ha ritenuto di aderire.

Inoltre le censure, per come formulate, si risolvono nella inammissibile richiesta di un nuovo esame delle emergenze istruttorie. Una diversa e più favorevole valutazione delle stesse non consentita in sede di legittimità senza alcuna precisa indicazione di eventuali devianze dalle nozioni acquisite della scienza medica.

Nel giudizio in materia d’invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (cfr. Cass. n. 1652 del 2012 e n. 25687 del 2015).

Per tutto quanto sopra considerato, il ricorso, ex art. 375 c.p.c., n. 5, deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1500,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie, accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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